Il pluralismo giuridico è una cosa seria, ma, come al solito, delle cose serie qui da noi si fa strame. La vicenda è nota: dinanzi alla denuncia per maltrattamenti sulla ex moglie, un pubblico ministero della procura di Brescia chiede l’assoluzione per l’ex marito, originario del Bangladesh, in ragione del fatto che i costumi nativi dell’uomo lo farebbero assai più aduso alla violenza sulle donne.

Una violenza che neppure sarebbe tale, quindi, perché deriverebbe dalla scrupolosa adesione a un codice comportamentale interiorizzato dall’uomo sin dai primissimi anni d’età, che gli fornirebbe un sistema di credenze e di valori assai diverso dal nostro. Dinanzi al trambusto creato dalla richiesta del pm, la procura di Brescia si dissocia, e ribadisce la condanna di qualsiasi forma di “relativismo giuridico”. Ma è davvero sensato rispondere in questo modo?

Senza dubbio pare assurdo – e invero lo è – offrire una comoda licenza di commettere reati in virtù di presunte appartenenze culturali. Chissà se lo stesso magistrato aprirebbe un fascicolo dinanzi alla denuncia di restrizione del pene, pratica criminosa che vanta nutrite segnalazioni in molti Paesi dell’Africa occidentale, dove la polizia arresta puntualmente gli stregoni giudicati responsabili del fattaccio.

In effetti, esiste in quelle regioni del mondo una sorta di psicosi chiamata “koro”, anche detta “sindrome di retrazione genitale”, per cui le vittime (per lo più uomini, ma a volte anche donne) credono che i loro genitali si stiano restringendo. Orbene, quelle persone non sono folli, bensì aduse a interpretare il mondo secondo un codice di intellegibilità che rende pienamente sensata la credenza per cui i loro nemici possono fare loro del male attraverso pratiche magiche.

D’altro canto, il dibattito sulla coerenza interna di visioni del mondo che sono distantissime dalle nostre, e che ci appaiono del tutto implausibili, è assai risalente. Ma, al di là di ogni diatriba teorica, il punto della questione di cui qui si scrive è se una più attenta comprensione delle culture di provenienza possa essere utile all’applicazione delle norme giuridiche. E la mia risposta è affermativa.

In ordinamenti detti di common law, come ad esempio quello britannico, la sensibilità per le prospettive “indigene” delle popolazioni non occidentali è significativa, tanto da arrivare a casi estremi in cui si fa valere il diritto consuetudinario (vale a dire la serie di regole di condotta che una data comunità di migranti porta con sé), nella misura in cui non entra in palese conflitto con quello statale.

Inoltre, nei dibattimenti che vedono contrapposte persone appartenenti a specifici gruppi etnici, i magistrati possono avvalersi dell’assistenza di espertə, spesso antropologə, dotatə di ampia conoscenza dei sistemi giuridici dei paesi di provenienza dei litiganti e, nel caso costoro appartengano a minoranze entro quei paesi, delle specifiche consuetudini di queste.

La Corte riceve così informazioni che eccedono le conoscenze e l’esperienza di chi giudica, ma che risultano decisive per la piena comprensione dei fatti e per una più equa decisione giudiziale. In questo modo, i sistemi di common law consentono una flessibilità nell’applicazione delle norme giuridiche che i nostri sistemi, detti di civil law, hanno sempre ritenuta sospetta, e, cosa assai più grave, lesiva dell’autorità suprema dello stato.

Spazio di traduzione

Eppure, nessunə espertə si sognerebbe di avallare la violenza in famiglia come giustificato esercizio di dominio sulle donne, incistato nel genoma di una data cultura. Questo perché, all’opposto, il diritto, quale arena discorsiva, dovrebbe aprire uno spazio di traduzione di linguaggi distanti, per favorire modelli di regolazione tanto più efficaci quanto più capaci di ingranarsi nei modi di vita di ciascunə.

In casi come quello di Brescia, ad esempio, sarebbe piuttosto utile, per chi giudica, conoscere meglio le molte forme, diverse dalle nostre, di impegno delle donne di quei paesi per favorire un riequilibrio dei rapporti entro le mura domestiche.

Capire cioè come le donne, nei loro paesi di provenienza, fanno uso del diritto statale, o di quello consuetudinario, per ottenere visibilità politica e capacità d’azione pubblica. E tutto questo non sarebbe possibile qualora si rifiutasse, per principio, qualsiasi forma di “relativismo giuridico”.

All’opposto, proprio il diritto, e l’aula di tribunale in particolare, potrebbe costituire un microcosmo sperimentale “protetto”, entro cui individuare norme in grado di regolare le condotte con più efficacia, perché capaci di integrarsi con valori e criteri di valutazione morale che, per larga parte, differiscono dai nostri.  

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