Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo su questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie pubblicherà ampi stralci della sentenza della Corte d'Assise di Milano che ha condannato all'ergastolo Michele Sindona per l'omicidio dell'avvocato Giorgio Ambrosoli


L'esame della posizione difensiva di Guzzi non può prescindere, evidentemente, dalla considerazione della figura e della personalità professionale dello stesso, e del ruolo generale da lui svolto nell'intera vicenda di Sindona, quali emergono dai suoi lunghi interrogatori, dalla sua agenda di studio e da tutta la documentazione a lui sequestrata.

Si rileva, così, che Guzzi era un avvocato civilista di elevato livello professionale, il quale svolgeva prevalentemente la sua attività trattando affari di grande rilievo e muovendosi con abilità e disinvoltura fra le stanze romane degli uomini politici e di governo, le sedi delle società e delle banche svizzere e gli uffici degli uomini di affari di New York. A un professionista del genere, quindi, si possono riconoscere tutte le qualità, ma non certo quelle della ingenuità, del candore e della sprovvedutezza.

Fino dal 1974 poi Guzzi aveva assunto, oltre al ruolo di difensore tecnico di Sindona, progressivamente anche quello di gestore generale dei suoi interessi e delle molteplici manovre e trattative dirette al suo salvataggio, acquisendo in tal modo un'approfondita conoscenza dell'intera situazione in cui versava il suo cliente, e delle sue pretese e dei metodi per realizzarle.

È poi risultato che nella lunga azione svolta nei confronti di Calvi fra l'autunno 1977 e la primavera 1978, e culminata nel versamento di 500.000 dollari da parte di quest'ultimo, Sindona si servì di Guzzi quale suo unico tramite nella trattativa con Calvi. Cavallo infatti svolse soltanto incarichi di azioni intimidatorie, e Gelli intervenne quale mediatore solo perché attivato da Guzzi ed operando in contatto con lo stesso. Ora, non è assolutamente pensabile che Sindona avesse gestito fino all'esito sperato questa delicata operazione, di natura estorsiva, servendosi di un proprio emissario che non sapeva di cosa stesse trattando, ed è ancora meno pensabile che un professionista navigato come Guzzi avesse condotto tutta la trattativa estorsiva senza rendersi conto di quale ne fosse l'oggetto effettivo, e ritenendo erroneamente di trattare la vendita di una villa.

Appare quindi logico concludere che Guzzi fosse perfettamente consapevole dell'intera operazione ricattatoria e del ruolo decisivo che egli vi stava svolgendo.

Tale conclusione trova conforto in ulteriori elementi e considerazioni. Il teste Strina, collega di studio di Guzzi, non solo riferì dei tentativi di Cavallo di prendere contatto con i legali di Sindona in modo da agire di concerto con loro, ma aggiunse che il Cavallo gli aveva dato una copia del numero di ottobre-novembre di "Agenzia-A", e che egli, resosi conto della natura ricattatoria dell'attività in corso ad opera di costui, aveva sconsigliato Guzzi dal continuare a trattare con Calvi.

Guzzi tuttavia, pur avendo convenuto con lui sulla natura ricattatori dell'attività di Cavallo, e pur avendogli detto che "non vedeva le possibili evidenze probatorie" per un'azione civile diretta a far valere le pretese di Sindona fondate sulla società di fatto, si era ugualmente recato a parlare di questo con Calvi il 13 dicembre 1977.

D'altra parte, la completa infondatezza delle pretese finanziarie di Sindona verso Calvi risultava chiaramente dal contenuto di tale numero del periodico "Agenzia A", ispirato dallo stesso Sindona, dove dette pretese venivano motivate con l'asserita appropriazione, da parte di Calvi, dei proventi di operazioni irregolari e truffaldine, come Quella relativa alla società Zitropo, poste in essere ai danni del Banco Ambrosiano fu10 da costui e da Sindona in concorso fra loro. E l'esperto civilista Guzzi non poteva non essere pienamente consapevole di questo.

Inoltre, se il rappresentare a Calvi, in concomitanza dell'azione ricattatoria di Cavallo.

Queste pretese finanziarie pretestuose di Sindona, era servito a Guzzi per trasmettere al destinatario un messaggio estorsivo avallandolo con la propria autorità, anche il versamento da parte di Calvi della somma di 500.000 dollari a lui estorta avvenne in un tale- contesto, e con modalità tali, che l'avvocato Guzzi - quando chiese ed ottenne tale pagamento, indicandone i modi - non potè non essere stato consapevole della sua reale motivazione e del fatto che la storia della vendita della villa di Arosio costituiva una mera copertura dell'estorsione.

È vero che, come hanno osservato Guzzi ed i suoi difensori, essendo la villa di Arosio intestata ad una “anstalt” a sua volta amministrata da una società fiduciaria estera, il suo trasferimento avrebbe potuto avvenire non solo con un formale contratto di compravendita intervenuto fra la stessa “anstalt” e l'acquirente, ma anche con forme più pratiche e semplici, ossia attraverso la consegna al compratore dei certificati rappresentativi della Drei Star, oppure mediante una dichiarazione scritta diretta alla Neutra fiduciaria, con la quale il precedente fiduciante Pier Sandro Magnoni, in qualità di procuratore di Caterina Cilio, avesse sostituito a sè, nella veste e nei poteri di fiduciante, l'acquirente dell'immobile.

Ma è altrettanto vero che, come è emerso dalle indagini istruttorie e in particolare dalle dichiarazioni del Bernasconi e del Magnoni, quando Guzzi sollecitò e ottenne, da parte di Calvi, il versamento integrale a Sindona della somma che a suo dire avrebbe dovuto costituire il prezzo di acquisto dell'immobile, questo non era entrato nella disponibilità di Calvi nemmeno con tali forme semplificate, nè vi entrò in seguito. E di ciò Guzzi era certamente a conoscenza. Se infatti in quel periodo la villa, o la Drei Star, fossero state trasferite da Sindona a Calvi, proprio Guzzi avrebbe dovuto occuparsi delle relative formalità, dato che egli era l'unico tramite fra i due e, come da lui sostenuto, era stato incaricato proprio dell'esecuzione di questa operazione.

Del resto, che Guzzi fosse a conoscenza della simulazione della vendita era talmente risaputo nell'ambito della famiglia Sindona che oltre un anno dopo, quando Magnoni decise di dismettere il mandato ad operare come fiduciante della Drei Star, diede alla Neutra fiduciaria istruzioni scritte indicando il nuovo fiduciante proprio nell'avvocato Guzzi, ossia nel legale della parte che oltre un anno prima aveva simulato la vendita dell'immobile. E Guzzi, invece di restare stupito e preoccupato dal fatto che la villa, a distanza di tanto tempo dalla vendita e dall'integrale pagamento del prezzo da parte dell'acquirente, fosse ancora nella disponibilità della parte venditrice, si limitò a declinare l'incarico perchè in contrasto con la vigente normativa valutaria.

Da tutto ciò si desume che quando Guzzi - che nella sua qualità di avvocato civilista certo sapeva che nessuno al mondo pagherebbe il prezzo integrale di acquisto di un immobile senza avere ottenuto l'adempimento della prestazione del venditore, o quantomeno sicure garanzie di tale adempimento - sollecitò ripetutamente a Calvi, e così procurò a Sindona, il versamento integrale dell'asserito prezzo di acquisto della villa "La Giuggiola", era a conoscenza che Calvi non aveva conseguito alcunchè di fronte a tale prestazione.

Non solo infatti Calvi non aveva ottenuto il trasferimento della proprietà della villa con un formale contratto di compravendita o con l'acquisto del potere di disporre della anstalt proprietaria dell'immobile, ma non aveva stipulato con la controparte nemmeno un contratto preliminare che obbligasse il venditore ad effettuare tale trasferimento. Ma v'è di più. Guzzi chiese ed ottenne il versamento senza che a Calvi fosse rilasciata nemmeno una ricevuta comprovante l'adempimento della sua prestazione; e l'accredito, anche in base alle istruzioni di Guzzi, venne effettuato in modo che di esso non risultasse alcuna traccia idonea a far individuare le parti di tale cospicuo trasferimento di danaro.

La somma infatti, come si è detto, venne bonificata su un conto corrente svizzero intestato ad una società estera, la E.A.C. Consultant Europe, gestita da una società fiduciaria estera, ed il bonifico fu disposto da una certa società Unovax A.G. del Liechtenstein, con danaro messo a disposizione dalla United trading corporation di Panama che solo in seguito a laboriose indagini istruttorie ha potuta essere riferita alla persona di Roberto Calvi.

Quindi, se veramente si fosse trattato del pagamento del prezzo di acquisto di un immobile, l'acquirente, non avendo ottenuto il trasferimento del bene e non avendo alcuna possibilità di dimostrare l'adempimento della propria prestazione, non avrebbe nemmeno potuto agire in giudizio contro il venditore per vedersi riconoscere il suo diritto. E per altro verso Sindona, se davvero avesse trasferito a Calvi la villa come sostiene di avere allora creduto l'avvocato Guzzi, dopo avere incassato quei 500.000 dollari avrebbe potuto agire in giudizio contro Calvi per costringerlo a corrispondergli una seconda volta il prezzo dell'immobile, dato che quel primo versamento non risultava nè da una ricevuta nè da una qualsiasi traccia utilizzabile come prova dell'adempimento della prestazione dell'acquirente.

Di conseguenza, poichè nessun acquirente di immobili si sarebbe mai comportato come nella specie si comportò Calvi - il quale pure era persona esperta in affari e prudente - e poichè nessun venditore di immobili, nè un suo rappresentante, avrebbe mai avuto l'ardire di chiedere al compratore ciò che Guzzi chiese ed ottenne da Calvi, ne risulta ulteriormente confortata la conclusione secondo la quale il legale di Sindona ben sapeva che non di compravendita della villa si trattava, ma dell'epilogo consumativo dell'operazione ricattatoria per la quale egli e Cavallo, con ruoli diversi e convergenti, stavano lavorando da alcuni mesi.

Anche Guzzi quindi, avendo agito con la piena conoscenza dell'intera operazione estorsiva e del ruolo assuntovi dagli altri compartecipi, avendo acconsentito a svolgervi una parte importante consistita nell'esercitare anch'egli pressioni su Calvi e nel concordare con lui le modalità del versamento a Sindona del profitto del reato, ed avendo cosi accettato e fatte proprie anche le condotte degli altri concorrenti e specificamente di Cavallo, in base alle norme ed ai principi che regolano il concorso di persone nel reato dev'essere ritenuto responsabile del reato di estorsione contestato al capo 7) della rubrica. […].

[N.B. La condanna qui riportata si riferisce esclusivamente alla sentenza di primo grado della Corte d’Assise di Milano]

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