Il tribunale dell’Unione europea ha respinto il ricorso di due azioniste e obbligazioniste di Banca delle Marche che avevano accusato la Commissione europea di essere stata responsabile del dissesto della banca e di avere fatto pressioni sulle autorità italiane contro un salvataggio dell’istituto di credito tramite un intervento del Fondo interbancario dei depositi.

Il confronto con Tercas

Il ricorso si basava anche sulla sentenza dello stesso tribunale Ue che aveva definito lecito dal punto di vista della normativa sugli aiuti di stato al contrario di quanto sostenuto a suo tempo dalla Commissione europea il sostegno del Fitd a banca Tercas. Il comunicato dei giudici dell’Unione europea ricorda spiega che nel caso di Banca delle Marche, la Commissione europea aveva semplicemente comunicato che era necessaria una notifica del progetto di salvataggio, notificata che non è mai stata inviata.

«A differenza di tali misure di sostegno a favore di Banca Tercas, prima dell’adozione della decisione di risoluzione di Banca delle Marche, non esisteva né un progetto di intervento definitivo del Fitd a favore di Banca delle Marche né una richiesta di autorizzazione di un simile progetto rivolta alla Banca d’Italia, né esisteva una notifica formale di tale progetto o un’altra ragione per cui la Commissione avviasse un procedimento di indagine formale a tal proposito», si legge nel comunicato.

Scelta di Banca d’Italia

Il tribunale Ue conclude che la decisione della risoluzione è stata quindi una scelta autonoma della Banca d’Italia, dovuta essenzialmente al dissesto dell’istituto di credito. C’è da notare che, come ricordano i giudici, fu la stessa Banca d’Italia nel progetto di risoluzione a scrivere che una ricapitalizzazione di Banca delle Marche da parte del Fitd non era potuta avvenire, in assenza della «previa valutazione positiva della Commissione (...) sulla compatibilità [di tale operazione] con la normativa [dell’Unione] in materia di aiuti di Stato», quando due giorni prima la Commissione aveva ricordato alle autorità che il progetto avrebbe dovuto essere notificato alla Commissione.

Il fattore tempo

Il tribunale ricorda che «ancor prima del recepimento nel diritto italiano della direttiva 2014/59, che avrebbe reso possibile un simile intervento di sostegno, i commissari straordinari di Banca delle Marche hanno segnalato alla Banca d’Italia l’imminente situazione di cessazione dei pagamenti di tale banca e hanno riferito di temere che il suo salvataggio non potesse essere attuato in tempo utile tenuto conto della sua situazione finanziaria». Da qui la conclusione dei giudici europei secondo i quali . un rapido intervento era impossibile, «indipendentemente dall’eventuale necessità di notificarlo previamente alla Commissione». Una bocciatura del ricorso, ma anche della posizione delle autorità italiane.

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