Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni. Potete seguirlo su questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. In questa serie, seguiamo gli sviluppi del processo Borsellino quater, dopo la strage di via d’Amelio: uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana.

La deliberazione, ad opera della commissione provinciale di Palermo di "Cosa Nostra", del piano stragista nel quale si inserisce l’attentato di Via D’Amelio è stata accertata, da ultimo, dalla sentenza n. 24/2006 del 22 aprile 2006 della Corte di Assise di Appello di Catania, passata in giudicato.

La sentenza in esame, resa in sede di giudizio di rinvio, ha dovuto anzitutto assolvere al compito, demandato dalla precedente pronuncia della Corte di Cassazione (Sezione VI, n. 6262 del 17/1/2003) relativa alla strage di via D'Amelio, di stabilire quale sia stato il momento "ultimo e finale" della decisione di morte adottata nei confronti del Dott. Borsellino, riformulando un giudizio di merito sull'individuazione del momento deliberativo della strage.

In proposito, la sentenza n. 24/2006 della Corte di Assise di Appello di Catania ha evidenziato, anzitutto, che la decisione di morte del giudice Borsellino non è stata isolata ma è stata adottata nel contesto deliberativo di un "piano stragista" comprensivo anche della decisione di uccidere altri personaggi "eccellenti", tra i quali il giudice Falcone, e che il collaborante Antonino Giuffrè, con riguardo al periodo in cui era prevedibile l'esito negativo dei maxiprocesso pendente ancora presso la Corte di Cassazione (poi definito con sentenza del 30 gennaio 1992), ha riferito di una riunione avvenuta a metà dicembre 1991, in cui, in occasione degli auguri natalizi e quindi in presenza della quasi totalità dei rappresentanti della Commissione Provinciale (liberi o sostituti dei detenuti), venne decisa, tra gli altri, anche la morte dei giudici Falcone e Borsellino.

La sentenza in esame ha quindi ravvisato l’esistenza di un "piano stragista", nel cui ambito concettuale occorre poi distinguere un duplice "contenuto" decisionale, di natura "deliberativa" e di natura "strategica": infatti non si tratta di una generica "linea strategica" avulsa da una "decisione collegiale", ma, all'opposto, si tratta di un vero e proprio piano di contenuto "decisionale" duplice: decisionale-deliberativo e decisionale-strategico.

Quanto al contenuto decisionale-deliberativo, la sentenza de qua ha sottolineato che: «nel caso di specie viene deliberata la morte di più personaggi eccellenti, ben individuati, i cui nomi ricorrenti sono quelli dei giudici Falcone e Borsellino, nonché degli onorevoli Lima, Mannino, Martelli. (…) […] Una volta manifesta la volontà delittuosa, il piano si viene a "perfezionare" nel suo contenuto deliberativo (ed anche strategico, v. infra) e non necessita dunque di ulteriore decisione. Di particolare rilievo è l’individuazione del "tempo" in cui viene a formarsi la volontà collegiale (la riunione o le riunioni in cui viene deliberato il piano), che segna il preciso momento di perfezionamento del piano stragista e che distingue il successivo momento della sua fase esecutiva, attuata attraverso la realizzazione dei delitti già deliberati.

Tale piano non costituisce un "mero progetto" o una semplice "linea strategica", come dimostrano, in modo indubbio, gli eventi delittuosi con esso deliberati e poi in concreto realizzati.

Nell'arco di pochi mesi vennero infatti uccisi: l’onorevole Salvatore Lima (13 marzo 1992), il giudice Giovanni Falcone (strage di Capaci del 23 maggio 1992), il giudice Paolo Borsellino (strage di via D'Amelio del 19 luglio 1992), l’esattore Ignazio Salvo (17 settembre 1992).

Risulta inoltre agli atti (v. in particolare, sentenza di secondo grado relativa alla strage di Capaci, pag. 900 e segg.) che:

Fu programmato, ad opera del Brusca, l’attentato all' on.le Mannino, poi sospeso per accelerare quello in pregiudizio del giudice Borsellino; venne progettato l’attentato all' on.le Martelli affidato a Sangiorgi Gaetano, ma l'esecuzione venne interrotta poiché il Sangiorgi era stato controllato dalle forze dell'ordine, mentre si stava recando a Mantova ove la vittima abitava. [...].

L’estate delle stragi

La sentenza in esame ha posto in risalto come del tutto diverso dal suindicato contenuto decisionale-deliberativo del piano stragista sia il contenuto "decisionale-esecutivo" che concerne l’attività successiva di predisposizione ed organizzazione dei mezzi necessari alla concreta realizzazione dei vari delitti, prima già deliberati. Siffatta attività viene di regola affidata ad un ristretto gruppo di associati, a volte anche estranei alla pregressa fase di decisione deliberativa, e si manifesta attraverso il compimento di atti "preparatori" all' esecuzione o di "concreta" esecuzione. [...] Con riguardo al contenuto deliberativo del piano stragista, la sentenza in oggetto ha introdotto una distinzione che consente di diversificarne in esso una natura "ricognitiva" ed una natura "costitutiva", specificando quanto segue in ordine alla prima natura:

«A tale fine è necessario richiamare la pacifica esistenza di una originaria decisione di morte adottata da Cosa Nostra già negli anni '80, e mai revocata, nei confronti dei giudici Falcone e Borsellino a causa della tenace e continuativa azione giudiziaria da entrambi condotta contro 1' organizzazione criminale (…).

In esecuzione della su indicata decisione di morte vennero commessi due attentati a carico del giudice Borsellino negli anni 1987 e 1988. Più numerosi furono gli attentati commessi a carico del giudice Falcone dal 1983 al gennaio 1992, di cui il più eclatante e notorio è quello effettuato nella villa della "Addaura" nell' anno 1989 (…). [...]Ora, la peculiarità della su indicata decisione di morte, che la rende "unica" nel suo genere, è, costituita da tre elementi:

Innanzi tutto la presenza dei sopra citati "molteplici attentati" ad essa conseguenti e dai quali, per varie ragioni, non era mai derivata l’uccisione dei due giudici.

In secondo luogo la ricorrente "reiterazione" di tale decisione di morte nel corso delle riunioni di Cosa Nostra (…) a punto tale che era diventata "abitudinaria". In tal senso basti richiamare le dichiarazioni del Brusca rese nel corso dei giudizi di merito relativi alle due stragi in esame, e, per ultimo, quelle rese nel presente processo: "perchè io questo fatto che si doveva eliminare il dottor Falcone lo sapevo da una vita, si è rinnovato il da farsi, e più si è aggiunto anche un' altra serie, un' altra rosa di nomi, più quella del dottore Borsellino ... Per me non è che ho saputo quel giorno [riunione in casa Guddo dei primi di febbraio/metà febbraio 1992] che si doveva uccidere Giovanni Falcone; io della morte di Giovanni Falcone lo sapevo già dal 1982. Ho partecipato a dei tentativi già per mettere in atto quel fatto. Mi è stato rinnovato quello che già io sapevo. Prima da soldato e poi da capo mandamento. Non l'ho appreso quel giorno cioè quella mattina" (udienza antimeridiana 23 gennaio 2004 pagg. 18,19,20).

Lo stesso dicasi per le dichiarazioni rese dal Giuffrè nel presente giudizio: " ...ma non era che noi abbiamo parlato solo di questi discorsi il dicembre del '91, erano tutti argomenti che durante l’arco degli anni spesso e volentieri si ci tornava, si tornava a parlare di Falcone quando c'era l’operazione nell'88 e si diceva, diceva, si diceva 'Prima o poi ni nama nesciri', cioè prima o poi dobbiamo arrivare alla resa dei conti, cioè dobbiamo arrivare... insomma per essere chiari all' uccisione del dottore Falcone. Sono tutti discorsi questi che ci trasciniamo, ci siamo trascinati nel tempo" (udienza 12 dicembre 2003, pag. 28). Ed ancora: "Era notorio all'interno dì Cosa Nostra, ed in modo particolare all'interno della commissione, che prima o poi sia il Giudice Falcone che il Giudice Borsellino sarebbero stati uccisi (pag. 43 udienza 28 gennaio 2004).

In terzo luogo, e soprattutto, la "sopravvenienza", alla su indicata decisione di morte, di una situazione di estrema e fondamentale importanza nella vita di Cosa Nostra, riconducibile alle vicende del maxi processo istruito dal giudice Falcone contro Cosa Nostra. In proposito è sufficiente qui richiamare (ma v. gli ampi riferimenti nelle due sentenze di merito) che i giudici di primo grado avevano condiviso l’impostazione data dal magistrato in ordine alla struttura piramidale e compatta dell' organizzazione criminale, mentre quelli di secondo grado avevano ridimensionato tale tesi. Fondamentale era pertanto il definitivo giudizio della Corte di Cassazione.

Siffatta situazione aveva raggiunto il punto di massima criticità e conseguente maturazione nel periodo intercorrente tra: l’estate dell'anno 1991, quando il Riina, nonostante gli spasmodici tentativi effettuati invano, aveva fondato motivo per prevedere 1' esito negativo del maxi processo (…); l'inizio dell'anno 1992, quando il processo è stato deciso, con esito negativo, con la sentenza 30 gennaio 1992, n. 80, della Cassazione.

Il contenuto di tale sentenza veniva invero ad assumere effetti devastanti per Cosa Nostra a motivo del modo in cui si configurava la responsabilità a carico dei componenti del suo organismo di vertice; infatti veniva ad essere riconosciuta, con l'autorità derivante da una pronuncia della Corte di Legittimità, l’esistenza della Commissione Provinciale e delle regole di funzionamento della stessa, fra le quali quella inerente alla collegialità delle decisioni concernenti gli omicidi eccellenti. [...]».

La decisione di Cosa Nostra

L' adozione del piano stragista viene ad assumere, nei confronti dei giudici Falcone e Borsellino, un contenuto "rinnovativo" dell' originaria decisione di morte (risalente agli anni '80 e mai revocata), nel senso di una rinnovazione attuata mediante "conferma" di tale decisione (v. infra, la riunione degli auguri di fine anno 1991, riferita dal Giuffrè) o mediante sua "riconferma" (v. infra le riunioni ristrette di febbraio/marzo 1992, riferire dai collaboranti Brusca e Cancemi).

[…] La sentenza de qua ha precisato che il piano stragista ha anche natura "ricognitiva", e quindi natura di "conferma", rispetto all'originario "movente specifico" in base al quale venne adottata la decisione di morte risalente agli anni '80, mai revocata. Movente costituito dalla "persistente pericolosità" derivante dalla continuativa azione giudiziaria svolta dai due magistrati in netta opposizione agli interessi, specie economici, di Cosa Nostra. In proposito, sono state riportate le ulteriori conferme derivanti dalle dichiarazioni rese nel giudizio di rinvio dal Giuffrè, che ha riferito in merito alla "notoria" pericolosità dell'azione giudiziaria dei due magistrati, i quali miravano a colpire gli interessi economici dell'organizzazione: "Sin dall'inizio degli anni '80, comincia a delinearsi la pericolosità, tra virgolette, del dottore Falcone. Il dottore Falcone ... mirerà al cuore di Cosa Nostra, quando arriva al cuore e intendo riferirmi in modo particolare all'economia di Cosa Nostra ... Giovanni Falcone era diventato un nemico non solo della Cosa Nostra italiana, era diventato anche per Cosa Nostra americana, mirando appositamente all’economia di Cosa Nostra" (pag. 21-22, udienza 12 dicembre 2003); ed ancora: "che il dottore Borsellino forse, addirittura, stava diventando più pericoloso di quello che addirittura si era pensato. Ed in modo particolare, e lo dico tranquillamente e serenamente, per quanto riguarda il discorso degli appalti"; "Perché il dottore Borsellino, si sono resi conto che era molto addentrato in questa branca, cioè in questo discorso mafia politica e appalti. E forse forse alla pari del dottore Falcone" (pagg. 46 – 48, udienza 28 gennaio 2004).

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