Su Domani prosegue il Blog mafie, da un'idea di Attilio Bolzoni. Potete seguirlo su questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l'associazione cosa vostra. In questa serie, seguiamo gli sviluppi del processo Borsellino quater, dopo la strage di via d'Amelio: uno dei più gravi depistaggi della storia giudiziaria italiana.

Allo stesso modo, non veniva ritenuta credibile nemmeno la parte del racconto di Andriotta, in cui questi si adeguava alla narrazione, sopravvenuta, della fonte primaria. Emblematico, a tal proposito, quanto affermato da Andriotta proprio sulla riunione che si teneva nella villa di Giuseppe Calascibetta, di cui egli riferiva (come già accennato), esclusivamente, dopo la collaborazione di Scarantino, senza averne mai accennato in precedenza. Andriotta, nel corso dell’esame testimoniale, specificava di aver parlato, per la prima volta, della predetta riunione, ai magistrati inquirenti, nel settembre 1994, perché -prima d’allora- aveva paura di fare dette rivelazioni. La sopravvenuta collaborazione del compagno di cella, poi, lo induceva (a suo dire) a riferire anche della predetta riunione, in quanto, diversamente, avrebbe perso di credibilità.

Si riporta, qui di seguito, uno stralcio della motivazione di tale sentenza d’appello del primo processo sui fatti di via D’Amelio:

“Andriotta Francesco, ha, dunque, dichiarato di avere, per la prima volta, parlato della riunione dopo avere saputo che Scarantino Vincenzo aveva iniziato a collaborare con lo Stato, essendosi allora preoccupato di perdere la sua credibilità se ne avesse parlato lo Scarantino.

Egli ha aggiunto che non ne aveva parlato prima per paura e, perché, narrando la riunione, sarebbe stato “fin troppo attendibile”; non credeva invece che le sue accuse contro Scarantino Vincenzo e Profeta Salvatore - prima della collaborazione dello Scarantino - avrebbero potuto portare alla condanna delle persone chiamate in reità”.

Andriotta Francesco ha, quindi, riferito di avere saputo da Scarantino Vincenzo, durante la comune detenzione nel carcere di Busto Arsizio, che la riunione era stata tenuta “in campagna, all'aperto, in una casa pubblica, privata” e che vi avevano partecipato Riina Salvatore, Aglieri Pietro, Cancemi, La Barbera e “La Mattia, Matteo o Mattia” e, forse, Profeta Salvatore; non ricordava, inoltre, se avessero preso parte alla riunione Biondino e Cosimo Vernengo dei quali lo Scarantino gli aveva, comunque, detto che avevano partecipato alla strage. […].

La “riunione” di Calascibetta

Il 16 Ottobre 1997 Andriotta Francesco ha dunque riferito davanti alla Corte di Assise di Caltanissetta di avere appreso da Scarantino che ad una riunione sulla strage di via D'Amelio, cui avevano partecipato Riina Salvatore, Pietro Aglieri e, forse, Profeta Salvatore - cioè alla riunione in casa Calascibetta - erano presenti anche il Cancemi e il La Barbera. E di ciò egli si mostrò sicuro perché del Cancemi lo Scarantino gli disse che «era una persona molto di spicco in ‘Cosa Nostra’; una persona che comandava» e che, nel corso della riunione, aveva manifestato il dissenso. Il nome del La Barbera, fattogli dallo Scarantino, gli era rimasto impresso nella memoria, a causa dell'omonimia con il questore Arnaldo La Barbera.

Si è, tuttavia, dimostrato nel precedente capitolo che il Cancemi e il La Barbera (al pari del Di Matteo, di Ganci Raffaele e di Brusca Giovanni, quest'ultimo chiamato in correità dallo Scarantino il 25.11.1994) non hanno partecipato alla riunione nella villa del Calascibetta. Si è, inoltre, accertato che la falsa chiamata in correità di Scarantino Vincenzo nei confronti del Cancemi e del La Barbera - al pari di quella nei confronti del Di Matteo e di Ganci Raffaele - fu formulata da Scarantino Vincenzo, per la prima volta, il 6 Settembre 1994. Le false dichiarazioni sono state ricondotte ad una precisa strategia di settori esterni (riconducibili al contesto mafioso palermitano) che hanno interferito nel percorso collaborativo dello Scarantino; strategia rivolta a inquinare deliberatamente le prove e realizzata nell'estate del 1994.

Ma anche nell'ipotesi - non ritenuta da questa Corte - di un'autonoma iniziativa dello Scarantino che - nel lanciare false accuse contro soggetti (che collaboravano, con la giustizia) i quali avevano partecipato alla strage di Capaci e che egli riteneva avessero potuto prendere parte anche alla strage di via D'Aurelio - pensava che avrebbero potuto allinearsi alle sue dichiarazioni sulla riunione, è certo che l'idea nacque nel 1994 e dopo i primi interrogatori dello Scarantino che dei collaboratori di giustizia di allora (Cancemi, La Barbera e Di Matteo) non aveva fatto originariamente alcuna menzione.

Ne consegue che lo Scarantino non ha potuto riferire all'Andriotta che il Cancemi e il La Barbera erano presenti alla riunione nella villa di Calascibetta Giuseppe, durante il periodo di comune detenzione a Busto Arsizio e, cioè, tra il Giugno e l'Agosto del 1993. Ulteriore conseguenza è che la chiamata in reità, formulata da Andriotta Francesco, quale testimone de relato, nei confronti di Cancemi Salvatore e La Barbera Gioacchino, è una chiamata mendace, nel senso che non corrisponde al vero che Scarantino Vincenzo abbia potuto confidare all’Andriotta nel carcere di Busto Arsizio, parlandogli di una riunione prodromica alla strage di via D'Amellio, che Cancemi e La Barbera avevano partecipato ad una riunione di tal genere.Il mendacio di Andriotta Francesco si desume, inoltre, da un particolare che egli ha introdotto e che ha tratto da informazioni giornalistiche, non avendoglielo potuto riferire Scarantino Vincenzo. Il particolare si riferisce all'autovettura con a quale Riina Salvatore sarebbe stato accompagnato alla riunione. [...].

Scarantino Vincenzo non avrebbe potuto mai dire ad Andriotta Francesco che Salvatore Riina era arrivato, per ultimo e con una Citroen, avendo egli sempre affermato, sin dal primo interrogatori del 24.giugno 1994, che il Riina era già giunto alla villa del Calascibetta a bordo di una Fiat 126 bianca e non avendo mai fatto riferimento a un Citroen.

Andriotta ha indicato quest'ultima autovettura per averne avuto conoscenza dai mezzi di informazione: è un fatto notorio che Salvatore Riina è stato catturato a Palermo nel Gennaio del 1993 mentre viaggiava in compagnia di Salvatore Biondino a bordo di una piccola Citroen. Lo stesso Andriotta, peraltro, ha dichiarato, rispondendo alla domande di un altro difensore, di avere seguito con grande interesse le cronache televisive della cattura di Salvatore Rima ed ha aggiunto di avere così commentato l'arresto del capo di ‘Cosa Nostra’: “Va be', dopo 24 anni di latitanza, hanno preso la belva”.

[...] Inoltre, la medesima Corte d’Assise d’Appello del primo processo celebrato per questi fatti, riteneva inattendibili le dichiarazioni di Francesco Andriotta sulle minacce delle quali riferiva (come detto, ai Giudici del processo c.d. Borsellino bis),[...].

Non è chiaro per quale ragione Andriotta Francesco abbia raccontato di minacce mai ricevute: l'unica ipotesi che può essere formulata è quella che egli - con l'invio della nomina dei due difensori e con la richiesta di essere esaminato, avanzata ai presidenti delle due Corti innanzi alle quali si svolgevano i due processi per la strage di via D'Amelio - intendesse riallacciare i rapporti con i magistrati della Procura della Repubblica di Caltanissetta i quali, come ha dichiarato lo stesso Andriotta, si recarono a trovarlo dopo avere preso conoscenza della nomina degli avvocati Petronio e Scozzola, attesa la singolarità della nomina. Il racconto delle minacce, sotto altro profilo, mirava a rafforzare il ruolo di collaboratore di giustizia dell'Andriotta il quale, proclamandosi vittima di un complotto e di gravissime minacce finalizzate a ottenere la sua “ritrattazione”, poteva sperare di conseguire tutti quei benefici che non gli erano stati ancora concessi.

È, però, certo - quale che sia la motivazione dell'Andriotta - che gli elementi, acquisiti in questo processo, portano ad escludere l'esistenza delle minacce da lui denunciate come opera di emissari di “Cosa Nostra”.

Ciò influisce negativamente sulla credibilità di Andriotta Francesco poiché dimostra che, per raggiungere i suoi scopi, egli non si è neppure preoccupato di narrare fatti che, nei termini da lui indicati, non hanno trovato il benché minimo riscontro e sono stati contraddetti da altre acquisizioni probatorie.

Possono essere, a questo punto, tratte le conclusioni sulla credibilità del collaboratore di giustizia Andriotta Francesco.

Le conclusioni delle Corti di primo e secondo grado

[...] In conclusione, secondo i Giudici d’Appello del primo processo, residuava l’attendibilità ‘frazionata’ di Francesco Andriotta per tutte le dichiarazioni rese prima della sopravvenuta collaborazione di Vincenzo Scarantino, purché dotate dei requisiti della costanza e coerenza. Detta attendibilità, pertanto, veniva ritenuta in riferimento alle (asserite) confidenze carcerarie di Scarantino, relative al furto dell’autovettura utilizzata per la strage, al luogo di caricamento dell’esplosivo sulla Fiat 126 (la porcilaia ed il garage di Giuseppe Orofino), alla presenza di Salvatore Profeta al momento dell’arrivo o del prelievo dell’esplosivo dalla porcilaia, nonché alla sostituzione delle targhe effettuata nel garage di Orofino, all’indicazione di Scotto e così via. Invece, ogni ulteriore dichiarazione di Andriotta su altre confidenze ricevute, in carcere, da Scarantino, doveva ritenersi inattendibile, poiché esclusivamente finalizzata ad ottenere dei benefici per la propria collaborazione.

Ben diverse erano le valutazioni sulla credibilità di Andriotta, da parte dei giudici dell’appello del secondo processo celebrato per questi fatti (c.d. Borsellino bis), i quali ritenevano integralmente attendibile l’apporto del ‘collaboratore’ di giustizia Andriotta. Nella sentenza, alla cui lettura integrale si rimanda (anche per economia di motivazione), nell’ampia parte dedicata alla collaborazione di Vincenzo Scarantino ed alla sua attendibilità intrinseca, si argomenta (in ben 65 pagine) in termini di “integrale valorizzabilità” delle dichiarazioni di Francesco Andriotta, “con riferimento a tutti i segmenti del racconto di Scarantino”, vale a dire, oltre al furto dell’autobomba ed al caricamento della stessa, anche la riunione precedente la strage (“le soli reali novità che Andriotta apporta alle sue originarie dichiarazioni dopo l’inizio della collaborazione di Scarantino”). Secondo i giudici d’appello del secondo troncone del processo per la strage di via D’Amelio, “la testimonianza di Andriotta si presenta per ogni suo aspetto attendibile e per i tempi, modi e circostanze in cui è stata resa e per i riscontri esterni che ha ricevuto (…) essa è stata giustamente ritenuta attendibile dai giudici di primo grado nelle parti concernenti le dichiarazioni rese prima dell’inizio della collaborazione di Scarantino”. Ma anche nella parte relativa alla riunione di Villa Calascibetta (come anticipato), la conclusione dei giudici d’appello non mutava (discostandosi da quella del primo grado), giacché il ritardo in tali dichiarazioni veniva giustificato da Andriotta, in maniera ritenuta plausibile, per il timore di sovraesporsi nei confronti di esponenti di primo piano di Cosa Nostra e per la necessità di non apparire reticente, dopo l’avvio della collaborazione di Scarantino. Grande rilievo, poi, veniva dato nella medesima pronuncia, anche al tentativo d’indurre alla ritrattazione Andriotta, da parte di emissari di Cosa Nostra, anch’esso ritenuto ampiamente riscontrato e pienamente credibile, con “singolari analogie con le modalità con le quali è stata realizzata la ritrattazione di Scarantino”: “la conferma delle minacce e dei tentativi di induzione alla ritrattazione che Andriotta ha subito influiscono positivamente sull’attendibilità complessiva dello stesso e in definitiva sull’attendibilità di Scarantino che l’attendibilità di Andriotta sorregge”. In sintesi, il contributo probatorio di Francesco Andriotta nel processo d’appello c.d. Borsellino bis, veniva valutato di “rilevanza decisiva nell’economia della prova”, vale a dire “un riscontro fondamentale a sostegno dell’attendibilità intrinseca di Vincenzo Scarantino il cui racconto su tutti i segmenti dell’azione dallo stesso descritti erano stati puntualmente descritti e anticipati nelle linee essenziali all’Andriotta, in un momento in cui Scarantino era ancora un mafioso a pieno titolo, sia pure in crisi, e non aveva affatto deciso ancora, anche se l’ipotesi gli balenava da tempo nella mente, di pentirsi”.

Nella ricostruzione (necessariamente sintetica) delle valutazioni effettuate dai Giudici che ebbero a pronunciarsi nei precedenti processi celebrati per la strage di via D’Amelio, non si riportano quelle effettuate nell’ambito del processo c.d. Borsellino ter, non utili per l’analisi della posizione di Andriotta, rispetto alla calunnia, aggravata e continuata, della quale risponde in questa sede.

Si passerà -di seguito- ad analizzare le dichiarazioni rese da Andriotta nell’ambito dell’odierno procedimento (sia nella fase dibattimentale, che in quella delle indagini preliminari). [...].

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