- Il diritto internazionale non vieta i processi per crimini di guerra durante le ostilità. Anzi, la terza Convenzione di Ginevra afferma espressamente che «ogni istruzione giudiziaria contro un prigioniero di guerra» va condotta «al più presto possibile».
- Non è corretto affermare che la competenza a giudicare i crimini commessi in guerra spetta esclusivamente alla Corte penale internazionale, in quanto istituzione super partes. La Corte giudica tali crimini solo se uno stato non vuole o non può farlo (principio di complementarità).
- Al di là dei profili di diritto, ci si chiede se le istituzioni di un paese che è parte di un conflitto atroce possano giudicare i prigionieri di guerra in modo equo e giusto, garantendo loro un processo regolare, nonostante il coinvolgimento emotivo.
Qualche giorno fa, il tribunale di Kiev ha condannato all’ergastolo un sergente russo per l’uccisione di un civile disarmato. Si è trattato del primo processo per crimini di guerra, dopo l’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia. Successivamente, due soldati russi sono stati condannati a undici anni e mezzo di reclusione per aver per aver colpito con missili multipli due villaggi nella regione nordorientale di Kharkiv. Inoltre, secondo quanto riportato dal giornale britannico The Guard



