Benedetta trasparenza! La trasmissione dal vivo delle adunanze del Csm (su Radio Radicale) immortala una vicenda in cui l’isonomia (l’uguaglianza davanti alla legge) proclamata dall’artitcolo 3 della Costituzione è stata disattesa, dando luogo ad una vistosa disparità di trattamento.

Nei confronti di Massimo Forciniti, allora Presidente di Sezione del Tribunale di Crotone, era stato avviato un procedimento per incompatibilità ambientale, essendo emerso dalle famose chat che egli, per circa due anni, si sarebbe reso autore di illecite interferenze spartitorie (sia mentre era membro del Consiglio Superiore della Magistratura sia, dopo la scadenza da tale carica, come magistrato,) sovrapponibili in gran parte a quelle per cui il suo diretto interlocutore, Palamara, fu sanzionato con l’espulsione dalla Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.

La vicenda è assurta agli onori della cronaca perché, nella seduta plenaria del 13 aprile 2022, taluni Consiglieri del Csm (Di Matteo, Gigliotti e Pepe) avevano lamentato che il Procuratore Generale presso la Suprema Corte aveva omesso di promuovere l’azione disciplinare nei confronti di Forciniti con riferimento ai gravi abusi a loro avviso emersi (v. Giulia Merlo in Domani, 1° luglio 2022). Il Plenum respingeva la proposta di archiviazione della prima Commissione, invitava ad approfondire il tema della incompatibilità funzionale.

L’archiviazione

Dopo numerosi rinvii ottenuti da Forciniti, il 14 settembre 2022 il Plenum, accogliendo la seconda proposta della Commissione, disponeva l’archiviazione quanto all’incompatibilità funzionale, perché il 3 agosto 2022 Forciniti aveva dismesso la carica di semidirettivo (Presidente di sezione) e non poteva più essere giudicato ai sensi dell’art. 2 cit. come magistrato non semidirettivo.

Il Plenum sposava altresì la tesi della Commissione secondo cui anche l’incompatibilità ambientale doveva escludersi, soprattutto perché perfino Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica di Catanzaro, aveva puntualmente relazionato al C.S.M. che “nessun riflesso hanno cagionato i rapporti tra Forciniti e Palamara su immagine, indipendenza e imparzialità del predetto magistrato”.

Molteplici sono le criticità riscontrate in tale procedimento. Certamente resta inspiegabile perché il P.G. abbia esperito l’azione disciplinare nei confronti di Forciniti limitatamente ad una minima frazione della sua complessa e duratura condotta illecita.

Lo hanno nuovamente sottolineato i consiglieri Di Matteo, Cavanna (il quale ha votato contro l’archiviazione per «protestare rispetto a questa situazione che a mal pensare potrebbe far venire dei cattivi pensieri»), Cascini (ribadendo che l’unica differenza comportamentale tra Forciniti e Palamara è riducibile alla «mancata presenza alla serata dell'hotel Champagne» del primo e non mancando di sottolineare che «in un caso del genere il risultato è negativo per l'immagine di credibilità delle istituzioni»), ancora Cavanna (per correttamente segnalare che l’origine delle predette anomalie si deve alla Riforma Mastella del 2006, nella parte in cui ha consentito l’archiviazione predisciplinare del P.G. senza alcuna verifica del C.S.M.).

Inoltre, posto che la condotta addebitata a Forciniti è certamente tanto intenzionale quanto in astratto disciplinarmente scorretta, del tutto improprio sembra il procedimento per incompatibilità ambientale o funzionale, che presuppone «l’obiettivo pericolo per l'immagine di funzionalità e affidabilità dell'ufficio, che può essere anche generato da una condotta volontaria del giudice, ma pur sempre non riprovevole» (Consiglio di Stato, sez. V, 22/08/2019, n. 5783).

È stato così ribadito che il rimedio del trasferimento d’ufficio del magistrato può conseguire anche a sue azioni volontarie, purché non colpevoli: a colpo d’occhio non sembra il caso delle condotte addebitate al dott. Forciniti. E se il P.G. avesse esperito l’azione disciplinare, sarebbe rimasto precluso il procedimento per oggettiva incompatibilità (Consiglio di Stato sez. IV, 15/04/2014, n.1831).

Infine, pur ammessa (per mera ipotesi dialettica) la legittimità del predetto procedimento, l’oggettiva «incompatibilità ambientale o funzionale» è frutto di un complesso giudizio storico-giuridico, che presuppone in primo luogo l’individuazione e l’analisi di tutti i fatti da cui desumerla.

Il C.S.M. era tenuto quindi ad accertare e valutare se la multiforme attività clientelare posta in essere da Forciniti in concorso con Palamara, indiscutibilmente documentata dalle chat e ampiamente diffusa da tutte le testate giornalistiche, avesse reso meno credibile e affidabile l’imparzialità e l’indipendenza di Forciniti, prima come Presidente di Sezione e poi come giudice del Tribunale di Crotone, nell’opinione soprattutto degli Utenti finali della Giustizia destinatari delle sue decisioni.

la delibera

Inoltre nella la stessa delibera del 14 settembre 2022 è dato leggere che «è pacifico, nella giurisprudenza amministrativa, che non è necessario, per il trasferimento di ufficio, che sia raggiunta la prova concreta che i fatti addebitati abbiano effettivamente determinato una lesione del bene protetto dalla norma, “dovendosi verificare esclusivamente che gli episodi contestati siano stati idonei a mettere in pericolo tale prestigio, ovvero che, secondo una valutazione probabilistica, si possa avere nell'ambiente esterno una percezione sfavorevole circa l'indipendenza e l'obbiettività del magistrato nell'esercizio della funzione giudiziaria” (Cons. Stato, sez. IV, 10 giugno 2010, n. 3712».

Dunque, se le persone compulsate sul punto dalla Commissione in merito allo strepitus fori («l’urlo della piazza») -  Presidente del Tribunale e della Corte d’Appello nonché il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati -  avessero deposto in senso sfavorevole a Forciniti, tanto non sarebbe bastato per decretarne il trasferimento.

Invece il Consiglio Superiore della Magistratura, anziché decidere autonomamente, ha archiviato sol prendendo atto delle dichiarazioni liberatorie emesse dai predetti soggetti, e soprattutto della riferita valutazione "assolutoria” di dott. Nicola Gratteri. Non v’è ragione per ritenere inattendibili tali dichiarazioni «a discarico», ma il C.S.M. illegittimamente ha fatto affidamento esclusivamente sull’autorità e autorevolezza dei dichiaranti (cioè all’ipse dixit), omettendo perciò di decidere autonomamente. Resta il fatto che, mentre Palamara a ragione è stato espulso dalla magistratura, nessuno ha interesse ad impugnare l’illegittima archiviazione adottata per Forciniti.

Così è (se vi pare)!

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