Da oltre tre anni dalla sua approvazione il Codice della crisi d’impresa stenta a decollare e, dopo moltissimi rinvii legati anche al periodo pandemico, si prevede una ulteriore proroga di due mesi.

Il Decreto Legge sul Pnrr ha previsto lo slittamento dell’entrata in vigore del nuovo codice dal 15 maggio 2022 al 15 luglio 2022, scadenza che, dopo tanti rinvii, era stata fissata nel Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2021.

A quanto pare, le ragioni dello slittamento che hanno portato al D.L. del Consiglio dei ministri, sono state motivate dal recepimento della Direttiva Europea Insolvency.

Questa continua moratoria sul testo complessivo sta generando una certa incertezza nel mondo delle imprese e dei professionisti, visto anche che alcuni istituti introdotti dal nuovo Codice della crisi di impresa sono entrati già in vigore.

 Dal 15 novembre 2021 è infatti entrata in vigore la composizione negoziata della crisi, il nuovo istituto giuridico che prevede la possibilità di risanare le situazione di crisi aziendali senza ricorrere alle procedure concorsuali.

L’altra fase delicata al vaglio del Ministero della Giustizia e quello del nuovo testo sulle norme penali fallimentari, annunciato per fine mese.

Le novità della legge fallimentare

Tra le novità del nuovo codice vi è  il cosiddetto sistema degli indicatori.

Così come stabilito all’art. 15 del D.lgs. n. 14/2019 l'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo segnalare al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato un importo rilevante.

A proposito, sono stati individuate delle soglie di riferimento: i cosiddetti indicatori.

La stessa Agenzia, qualora il richiamo non verrà dall’impresa recepito o la stessa non avrà provveduto a risolvere la crisi,  effettuerà la segnalazione all'OCRI (organismo di composizione della crisi), entro 90 giorni.

Sempre nell’ambito della crisi d’impresa sono stati attribuiti poteri specifici al pubblico ministero. Al pubblico ministero è stato attribuito il potere di intervenire in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e nelle procedure concorsuali al fine di effettuare il proprio vaglio penale.

La composizione negoziata della crisi d’impresa

L’imprenditore la cui impresa si dovesse trovare in una condizione di squilibrio patrimoniale o economico finanziario tale da rendere probabile la crisi potrà cercare un accordo con i suoi creditori con l’assistenza di un esperto.

Per l’individuazione dell’esperto negoziatore, l’impresa dovrà fare richiesta alla Camera di Commercio competente.

Nel caso in cui la composizione non dovesse giungere a buon fine, tuttavia, l’imprenditore potrà comunque  richiedere un concordato per la cessione dei beni, che sarà sottoposto all’ omologazione del Tribunale.

Una grande opportunità quella della crisi negoziata, sia per le imprese che per i professionisti che però ancora stenta a salpare. Come reso noto da Unioncamere, il ricorso alla crisi negoziata sembra ancora molto poco utilizzato.

Dopo l’entrata in vigore il 15 novembre 2021, l’istituto della composizione negoziata al 15 aprile 2022 le istanze di composizione negoziata sono state in tutto 167, di queste 34 in Lombardia, 20 nel Lazio, 17 in Emilia Romagna  e 16 Toscana.

Per aderire alla nuova procedura della crisi d’impresa, l’imprenditore deve attingere agli elenchi dei professionisti tenuti presso le Camera di Commercio.

L’andamento delle istanze presentate è sino ad ora nella sostanza piuttosto insoddisfacente: dall’entrata in vigore si è registrata una media di circa otto istanze presentate ogni settimana.

Visto i sino ad ora modesti risultati del nuovo istituto, il ministero della Giustizia sta pensando a una campagna di sensibilizzazione sulla composizione negoziata della crisi d’impresa.

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