A causa delle ultime riforme in materia di deposito degli atti processuali penali,  finalizzate a fronteggiare l’emergenza pandemica, gli avvocati penalisti hanno trascorso non poche notti insonni.

Con l’introduzione dell’art. 24 del c.d. D.L. “Ristori” (e successive modifiche) è stata prevista come modalità esclusiva di deposito, praticamente della gran parte degli atti processuali d’indagine, tramite un Portale Deposito atti Penali (il c.d. PDP) che ha una peculiare caratteristica: non funziona.

Nomine del difensore, rinunce o revoche del mandato, denunce, querele, opposizioni all’archiviazione, memorie e richieste di interrogatorio a seguito di avviso di conclusione indagine: tutti atti da depositare su un portale mai usato prima, senza che sia stato previsto né un periodo cuscinetto con un doppio binario né modalità alternative di deposito.

Da piazzale Clodio

Con il pretesto della pandemia è stato imposto un sistema sperimentale pieno di falle, spazzando via il vecchio deposito cartaceo dell’atto in Procura.

Insomma, riposi in pace il codice di procedura penale.

Per questo con l’hastag #ingiustiziavirtuale il Direttivo della Camera Penale di Roma ha invitato tutti i colleghi ad aderire all’astensione dalle udienze penali proclamata dall’Unione delle Camere Penali Italiane nelle giornate 29, 30 e 31 Marzo e a condividere anche tramite i social network le ragioni della protesta.

L’iniziativa è stata curata dai colleghi della Commissione informatizzazione del processo penale che sul campo a Piazzale Clodio hanno documentato per tre giorni le proteste dei penalisti e condiviso sui social della Camera Penale le ragioni del loro dissenso.

Le storie su instagram pubblicate dal profilo della Camera penale romana scorrono dando voce ai racconti esasperati degli avvocati: chi ha depositato tramite il portale un’opposizione alla richiesta di archiviazione e dopo dieci giorni si è visto rifiutato il deposito dell’atto dalla procura ricevente perché dalla segreteria non riuscivano ad aprire il file, chi da mesi è in attesa che il deposito della propria nomina venga approvato, chi addirittura dopo aver depositato l’atto con il portale ha dovuto comunque accedere alla segreteria del pubblico ministero per risolvere un malfunzionamento del sistema.

Avvocati raccontano notti insonni passate a sperare che i loro depositi siano andati a buon fine perché la ghigliottina delle decadenze e lo spirare dei termini processuali non conoscono bug o malfunzionamenti di sistema: IUl PDP non funziona»; «la mia nomina è stata respinta», «non capisco il senso dell’atto abilitante», «non bastava una pec per fronteggiare la pandemia?».

l’atto abilitante

Non solo il portale non funziona, ma ha notevoli falle strutturali e di sistema per come è stato pensato e progettato.

Quasi come un nemico comune, infatti, ricorre nelle testimonianze degli avvocati penalisti lo spettro di un fantasma chiamato “atto abilitante”, ossia un atto richiesto dal sistema in base al quale l’avvocato per depositare, ad esempio una nomina in fase di indagini, deve dimostrare sulla base di quali ragioni è a conoscenza del processo.

Niente atto abilitante, niente deposito.

L’ennesima invenzione ministeriale che ostacola irrimediabilmente il diritto di difesa del cittadino.

Insomma, un coro comune tra i penalisti: «Non siamo contro la tecnologia, ma contro le inefficienze!».

E se il portale non funziona, cosa deve fare l’avvocato?

Dagli avvocati una raccolta di soluzioni personali che ognuno di loro ha dovuto acconciare per risolvere le inefficienze del portale e sincerarsi che il proprio deposito sia andato a buon fine: «Io carico l’atto sul portale, poi per sicurezza lo mando via pec, mando una mail alla segreteria, chiamo la segreteria e per ulteriore scrupolo prima che scada passo anche di persona per assicurarmi che sia tutto a posto».

Perdite di tempo, di energie. Modalità alternative peraltro che non assicurano l’ammissibilità e la regolarità nel deposito dell’atto, proprio perché le novità legislative non prevedono modalità di deposito alternativa a quelle del portale.

Un deposito esclusivo tramite portale che è stato evidentemente previsto per fronteggiare l’emergenza pandemica, per cui verrebbe quasi da sorridere  (per non piangere) visto che poi il malfunzionamento il più delle volte si deve risolvere con un incursione dell’avvocato in Procura stante la difficoltà di reperire immediatamente un interlocutore dall’altra parte del telefono.

Per non parlare delle notevoli difficoltà degli avvocati più anziani, costretti quest’ultimi a confrontarsi con strumenti sino al giorno prima oscuri (c’è chi ha chiamato il nipote, chi il vicino millennials).

Sembra uno scenario grottesco, distopico, il peggior incubo di un penalista e invece è tutto reale.

Per il processo civile è stato diverso, la prima fase di sperimentazione è stata avviata nel lontano 2004 e introdotta ufficialmente solo nel 2014 con un successivo lungo periodo cuscinetto, ci sono voluti anni per rendere il PCT (processo civile telematico) operativo e a pieno regime.

Gli avvocati civilisti hanno avuto la possibilità di partecipare a corsi di formazione, di aggiornamento, di sevizi e di ausili anche per i colleghi più anziani.

Niente di tutto ciò per i penalisti che si sono ritrovati a dover fare i conti in piena emergenza pandemica da un momento all’altro con chiavi di accesso, firme digitali, portali telematici, “cades” “pades” pdf nativi e altri criteri previsti a pena di inammissibilità di deposito dei vari atti processuali nel PDP.

La babele dei penalisti

Non basta depositare tramite il portale, ma anche l’atto deve corrispondere a determinate caratteristiche individuate da uno specifico provvedimento del DGSIA (Direzione Generale per i Sistemi Informativi).

Quindi non basta firmarlo digitalmente (la firma digitale, altro strumento oscuro al processo penale sino a qualche mese fa) ma deve anche rispettare dei criteri tecnici precisi (con tutte le difficoltà tecniche che ne comportano).

Era del tutto prevedibile che una tale improvvisazione nell’avvio di una sperimentazione in tutte le Procura d’Italia non poteva che condurre a tutta una serie di tragici malfunzionamenti e rallentamenti inconciliabili con l’esercizio del diritto della difesa.

Ciò che lamentano gli avvocati, dunque, non è tanto l’informatizzazione, ben venga la tecnologia se rende migliore un servizio, ma le modalità con cui si è reso obbligatorio dal giorno alla notte un sistema che è tutto fuorché uno strumento per l’esercizio del diritto di difesa.

L’assenza di un doppio binario (non si può depositare cartaceo né tramite pec) ha creato di fatto un ostacolo insormontabile, come era peraltro prevedibile.

A ciò si aggiunga che il portale ha riscontrato notevoli malfunzionamenti.

La finalità della protesta della Camera penale romana, l’invito a tutti gli avvocati a manifestare anche sui social le ragioni della loro astensione è proprio quella di far entrare i cittadini nei Tribunali, per comprendere l’impossibilità di svolgere una professione che implica delle responsabilità come quella di garantire l’esercizio del diritto di difesa dei cittadini irrimediabilmente pregiudicato da questo sistema.

Peraltro ulteriore beffa, all’indomani delle proteste dei penalisti è stata accolta in Consiglio dei ministri la proroga sino al 31 luglio delle misure che permettono lo svolgimento dell’attività giudiziaria in forma telematica (svincolando dunque dallo stato di emergenza), prevedendo peraltro una forma di remissione in termini che consentirebbe in caso di accertato malfuzionamento del sistema telematico una deroga da parte dell’autorità giudiziaria che consentirebbe il deposito cartaceo fino al ripristino del funzionamento del portale.

Si continua ad ignorare la possibilità più semplice ed efficace del mantenimento del doppio binario di modalità di deposito come principio generale insistendo nel voler portare avanti ad ogni costo e in maniera del tutto ingiustificata questo strumento digitale quale via esclusiva di deposito.  

Non sembrano soddisfare dunque, previsioni di soluzioni palliative (remissioni in termini e implementazioni dei sistemi informatici) utili solo a tamponare temporaneamente una delle innumerevoli barriere d’accesso all’esercizio del diritto di difesa, erette da questa riforma caduta dal cielo.

Il PDP così com’è stato predisposto – o meglio, imposto - altro non è che uno strumento di alienazione del cittadino dal processo stesso, un disservizio per l’avvocato, insomma una vera e propria ingiustizia virtuale e reale.

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