Si tengono questa settimana le udienze funzionali alla fase del sentencing conseguente alla condanna in primo grado di Dominic Ongwen davanti alla Corte Penale Internazionale. 

Si tratta di un caso all’interno dell’Indagine (tecnicamente “Situazione”) sull’Uganda, relativa al conflitto fra l’esercito nazionale ugandese e il gruppo paramilitare ribelle LRA (Lord’s Resistance Army), che unisce un cristianesimo estremista al nazionalismo della tribù Acholi ed al culto della personalità del suo leader, Joseph Kony. Si tratta di un’indagine aperta nel 2004 sulla base del primo self-referral da parte di uno Stato nell’ambito di un conflitto armato non internazionale.

L’accusa

L’accusa nei confronti di Ongwen, nello specifico, ha ad oggetto fatti commessi in qualità di guerrigliero dell’LRA, comandante della brigata Sinia, fra il 2002 il 2005, in particolare in relazione agli attacchi ai campi profughi di Pajule, Odek e Abok.

Si fa, fra l’altro, riferimento al sequestro di bambini da utilizzare come bambini-soldati e di donne ridotte a schiave sessuali. Dominic Ongwen è l’imputato con più capi d’imputazione per crimini di guerra e crimini contro l’umanità nella storia della Corte Penale Internazionale.

Tuttavia, ciò che rende molto controverso il suo caso, è in primo luogo il fatto che Ongwen, oggi quarantaseienne, sia a sua volta una vittima, rapito dall’LRA quando frequentava le elementari, sottoposto a abusi e torture, per poi essere iniziato all’esercito e convertito in un bambino-soldato.

Ecco dunque il dilemma: cosa deve fare la giustizia penale - con il suo esito “rozzo”, bianco o nero, colpevole o innocente – di fronte a una vittima trasformata in carnefice?

E per di più una vittima di quel crimine – l’uso dei bambini-soldato - che proprio secondo la Corte Penale Internazionale (nel caso Lubanga) lascia ferite indelebili nei bambini; nelle parole del perito, «conseguenze devastanti a lungo termini […] che possono comprometterne un sano sviluppo […] con uno stress post-traumatico che può restare per tutta la vita».

La difesa

Su questo si è basata la linea difensiva, fondata sia sull’incapacità mentale – per la prima volta sollevata davanti alla Corte – che sulla c.d. duress, riconducibile (assieme alla necessity) al nostro stato di necessità.

D’interesse è anche il fatto che la difesa abbia fatto riferimento, per la prima volta, al reato culturalmente orientato.

Va ricordato infatti che l’LRA si basa su una visione estremista ed eterodossa del cristianesimo e che, inoltre, il leader Joseph Kony è considerato uno stregone con poteri mistici, fra cui il controllo della mente dei propri soldati ed il ruolo di medium con gli spiriti.

Da qui l’affermata incapacità mentale di Ongwen per l’indottrinamento mistico ricevuto o, in subordine, la sussistenza dello stato di necessità, poiché proprio tale indottrinamento, rafforzato da rituali simbolici e violenti, aveva posto l’imputato nella convinzione che gli spiriti lo avrebbero sottoposto a conseguenze terribili in caso di mancata obbedienza.

La giustizia occidentale, si è tuttavia dimostrata sorda a queste considerazioni ed ha ritenuto Ongwen colpevole, registrando una nuova condanna alla Corte Penale Internazionale.

La condanna

Nata nel 1998 con ambizioni utopistiche di diventare una Corte universale, la prima giurisdizione penale internazionale volontariamente stabilita dagli Stati, che coniuga la lotta all’impunità con il rispetto dei principi fondamentali del diritto penale (a cominciare da quello di legalità), la Corte ha raggiunto risultati molto più modesti ed è stata destinataria di varie critiche.

Dalla mancata adesione dei principali attori geopolitici, alle accuse di neocolonialismo e quelle relative alle lungaggini processuali e a lunghissime detenzioni preventive, la Corte ha visto sempre più in crisi la propria legittimazione. Di recente, si sono aggiunte anche critiche per il fatto di essere stata sul punto di divenire l’unico tribunale penale internazionale ad avere assolto più persone di quante ne avesse condannate.

La Procuratrice (in scadenza) Fatou Bensouda ha salutato la condanna come una pietra miliare nel percorso verso la giustizia per il popolo ugandese. Ha inoltre rimarcato come la condanna faccia riferimento anche a condotte tradizionalmente marginali e poco o mai perseguite nel diritto penale internazionale, in questo caso rappresentate dalla violenza basata sul genere.

Fra gli altri crimini “minori”, ricordiamo che la stessa procuratrice ha ottenuto – con guilty plea – la condanna dell’islamista Al Mahdi per crimini contro il patrimonio storico, religioso e culturale di Timbuctù.

Non si può nascondere un certo senso di amarezza dato dal fatto che la Corte ha dimostrato di riuscire ad avere successo solo con i cosiddetti “pesci medi”, autori diretti dei crimini, e quando si è concentrata sulle condotte di gruppo ribelli nei confronti degli Stati. Ben diversi sono stati gli esiti quando la Corte ha tentato di portare in tribunali gli autori indiretti: vertici statali e responsabili superiori.

Si pensi solo al “disastro” del Kenya o al caso Al-Bashir. Anche con riferimento alla Situazione ugandese, fra i diversi destinatari di mandati d’arresto spiccati nel 2005, Ongwen è quello più basso in grado e, paradossalmente, condannato in quanto l’unico che Corte è riuscita ad avere in detenzione.  

Mentre ancora pendono i termini per proporre appello, si vedrà ora se in sede di sentencing troveranno spazio quelle difese che non hanno escluso la responsabilità penale dell’imputato, ma che potranno forse mitigarne la pena.

Di sicuro, questa vicenda ci ha mostrato, per usare un’espressione del giurista canadese Mark Drumbl, l’esistenza di “autori tragici e vittime imperfette”, proprio di questi contesti. Il che porta a interrogarsi sui limiti della giustizia retributiva e sulla possibilità che questa possa essere integrata – o sostituita – da forme diverse di attribuzione della responsabilità, che includano la giustizia restaurativa, le commissioni per la verità ed altri meccanismi che vanno sotto l’etichetta della c.d. giustizia di transizione.

Una domanda che alla Corte penale internazionale – si pensi al caso colombiano - resta ancora aperta.

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