Caro dottor Davigo,

«L’errore italiano è stato quello di dire sempre: “Aspettiamo le sentenze”»: così le piaceva dettare. Preferisco aspettare il passaggio in giudicato delle sentenze.  

Ma – posto che proprio lei si è esposto al giudizio dell’uditorio televisivo – ritengo di poterle rivolgere talune domande, auspicando che voglia serenamente rispondere, nell’esclusivo interesse dell’utente finale della giustizia.

Com’è noto, nell’aprile 2020 il sostituto dottor Paolo Storari consegna a lei, allora membro del Csm, la copia dei verbali in cui l’avvocato Piero Amara aveva denunciata l’esistenza di un’associazione (non soltanto segreta ma anche) a delinquere, lamentando che il capo della procura della repubblica, dottor Francesco Greco, non aveva proceduto alle indagini, a suo avviso invece urgenti. Si tratta di verbali non firmati. Tuttavia, poiché il latore è stato proprio il pm Storari (che aveva raccolto ufficialmente le accuse di Amara), non poteva nutrirsi alcun dubbio sulla conformità delle copie (non firmate) agli esistenti originali (sottoscritti da Storari).

Non a caso, infatti, proprio lei li ha ritenuti pienamente affidabili. A tal punto che ha pubblicamente condiviso la doglianza per cui il dott. Storari si rivolgeva a lei: Greco non avrebbe dovuto "insabbiare” le gravissime accuse di Amara, perfino autoaccusatorie, trascritte nei verbali stessi.   

Ciò premesso, non le chiedo, dottor Davigo, se fosse a conoscenza della circolare del Csm n. 510 del 1994; che detta un rigoroso procedimento (da lei non osservato) per inoltrare ufficialmente e riservatamente al Csm (anziché segretamente a taluno dei suoi membri) doglianze su atti coperti dal segreto investigativo.

Non le chiedo neppure quale reale intervento abbia svolto a seguito della ricezione dei predetti verbali; lei ha dichiarato – ben vero – di averne dato parziale notizia al vicepresidente, ad alcuni membri del Csm (tra cui il pg presso la Suprema Corte) e (direttamente o indirettamente) al Capo dello Stato, senza consegnare loro i verbali.

No. Se permette, formulo altri quesiti.   
1) Se riteneva dovuta l’attività d’indagine negata (o ritardata) dal dottor Greco, in che modo lei riteneva d’influire efficacemente sulle sue decisioni? A seguito del suo informale intervento Greco ha esperito le indagini nei confronti di tutti i soggetti accusati da Amara?

2) Se lei aveva inteso evitare la formalizzazione prescritta dalla menzionata circolare (per impedire la pubblicità che, a suo avviso, avrebbe inquinato l’indagine stessa), come mai, dopo la cessazione dal suo ufficio di consigliere del Csm, avrebbe consegnato quei verbali alla sua segretaria (dipendente dal Csm), alla quale sarebbero stati infatti agevolmente sequestrati (dopo essere stati recapitati in copia ad alcune testate giornalistiche e al consigliere Nino Di Matteo, che ne ha dato ufficiale notizia al Csm)?         
3)  Non ha temuto che il rinvenimento - e soprattutto la divulgazione - di tali verbali (costituenti corpo del reato di violazione del segreto), per un verso, avrebbe irrimediabilmente compromessa, come di fatto è avvenuto, l’indagine che stava tanto a cuore a lei e a Storari; e, per altro verso, avrebbe comportato l’esposizione di quest’ultimo a procedimento (disciplinare e) penale? L’esito finale della vicenda non ha irreversibilmente aggravato la situazione che l’aveva spinta a sposare le ragioni del dott. Storari? Dopo un anno può affermare che il suo intervento sia stato proficuo?

4) Perché ha ritenuto che la sua persona desse più garanzie di efficienza e di riservatezza rispetto al Csm e ai suoi organi istituzionali, cui soltanto Storari avrebbe dovuto rivolgere (ufficialmente e riservatamente) le proprie istanze, secondo la citata circolare?

5) Perché ha ignorato che, ancorché fosse vacante l’ufficio di Procuratore Generale di Milano, Storari avrebbe potuto rivolgersi al suo vice, osservando la via gerarchica?

6) Per quale ragione ha mostrato i verbali stessi a Nicola Morra, senatore ex grillino, Presidente della Commissione parlamentare antimafia, il quale in nessun modo avrebbe potuto influire sulle decisioni di Greco? E come mai il senatore Morra ricorda tra gli accusati da Amara soltanto il consigliere del Csm Sebastiano Ardita?

7) Avendo contribuito a propagare i verbali segreti e omesso di denunciare il reato commesso da Storari, qualora - per queste ragioni - fosse inquisito, lei invocherebbe l’immunità prevista dall’art. 32 bis della L. n. 195 del 1958?

Aspettando le sentenze domandare è lecito, rispondere è cortesia.

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