Sono decine e decine le chat con cui circa cento magistrati ordinari si erano raccomandati (direttamente o per tramite di altri giudici) con Palamara, ottenendo così gli incarichi giudiziari più prestigiosi.

Dopo averle sequestrate nel 2019, la Procura della Repubblica di Perugia non ha indagato ex artt. 110 e 323 c.p. (abuso d’ufficio in concorso), ma le ha trasmesse «per competenza» al Ministro della Giustizia, al Procuratore Generale presso la Suprema Corte e al Consiglio Superiore della Magistratura.

Non si ha notizia di iniziative disciplinari del Ministro che, avendo soltanto la facoltà di agire, di tale opzione si è così assunta la responsabilità politica. Neppure risulta che abbia agito in sede disciplinare il Procuratore Generale (invece obbligato ad agire), il quale ha emesso in proposito due discutibili editti.

Con il primo ha tenuto a precisare che non hanno rilievo disciplinari le autopromozioni, cioè le raccomandazioni dei giudici rivolte al Palamara senza intermediazione alcuna!

Con il secondo edito ha escluso che il cittadino (o il suo avvocato) autore della denuncia disciplinare possa accedere ai correlativi provvedimenti di archiviazioni e ha perfino negato che analogo diritto potesse riconoscersi al Csm Allo stato dunque nessuna delle numerose raccomandazioni risulta sanzionata in sede penale o disciplinare. Perfino l’Anm preclude ai suoi stessi adepti di conoscere le generalità dei magistrati colpiti da sanzione endodisciplinare, dopo avere consentito immotivatamente a molti di essi di eluderla con le dimissioni.

Su tutta la gravissima vicenda domina il segreto e il silenzio.

La delibera

Ora finalmente conosciamo anche le colpe del Comitato di Presidenza (C.P.) del Csm. L’apprendiamo da una benemerita delibera, approvata il 19 ottobre 2022 dalla Seconda Commissione del Consiglio, con cui i consiglieri Cascini, Chinaglia, Dal Moro, Suriano e Zaccaro hanno chiesto di aprire una ‘pratica’ volta a stabilire che, ai sensi dell’art. 55 del Regolamento interno del Csm, il C.P. può archiviare direttamente soltanto gli esposti anonimi, ma non può provvedere in alcun modo (neppure nella mistificatoria forma della «presa d’atto») su altri esposti, ricorsi, rapporti (tra cui le chat ricevute dalla Procura perugina) ed esposti, che deve trasmettere immediatamente invece alla Prima Commissione ovvero, se emergano responsabilità disciplinari, al P.G.

I proponenti hanno chiarito che il C.P. non ha alcun potere decisorio siccome composto da due membri non elettivi (Primo Presidente e Procuratore generale della Suprema Corte) oltreché dal Vice Presidente del Consiglio, sicché il C.P., archiviati gli anonimi e trasmesse al P.G. le notizie disciplinari, ha soltanto il potere-dovere di distribuire tra le Commissioni le pratiche di competenza del Consiglio, come previsto espressamente dal regolamento citato.

La Seconda Commissione ha così inteso frontalmente reagire ad un altro ‘editto’, emesso il 22 marzo 2022, con cui proprio il C.P. ha preteso di potere archiviare direttamente anche esposti farneticanti, palesemente generici e immotivati.

Alla stregua di tale editto, il C.P. si è arrogato anche il diritto di non trasmettere al P.G. della Suprema Corte gli esposti (ancorché specifici) aventi rilievo disciplinare (chat di Palamara comprese), qualora «vengano in rilievo profili di incompatibilità ambientale e professionale». È palese l’inversione logico-giuridica.

É noto infatti che il procedimento disciplinare e quello per incompatibilità oggettiva (ambientale o funzionale) sono alternativi (Consiglio di Stato sez. IV, 15/04/2014 n.1831) e che la loro gestione non può fare a meno della collaborazione istituzionale tra P.G. e Comitato di Presidenza del Csm.

Nell’ordine logico più appropriato, pervenute le chat all’esame prioritario del P.G., questi è tenuto a promuovere l’azione disciplinare, entro un anno dalla conoscenza del fatto, se sussistano violazioni disciplinari; soltanto se non sussistano archivia, ma è tenuto a trasmettere gli atti al Csm, qualora individui ragioni di oggettiva incompatibilità.

A propria volta il Comitato di Presidenza è tenuto a delibare, anche sulla scorta delle informazioni e delle archiviazioni disposte dal P.G. (che non a caso fa parte del Comitato), se sussistano ragioni di oggettiva incompatibilità affidandone l’accertamento alla Prima Commissione, ma è tenuto a trasmettere subito gli atti al P.G. se individui la sussistenza di violazioni disciplinari.

Il dirottamento illegittimo

In questa cornice giuridica è appena il caso di segnalare che l’interferenza spartitoria-clientelare, la raccomandazione (diretta o indiretta) cioè, difficilmente poteva essere considerata non dolosa, sicché o integrava la violazione disciplinare prevista dall’art. 2, 1° lett. d) del D. lgs. n. 109 del 2006 (scorrettezza abituale o grave) oppure era di per sé irrilevante in rapporto alla incompatibilità oggettiva.

Di fatto è avvenuto che, proprio in forza di tale editto ora coraggiosamente contestato dalla Seconda Commissione, il C.P. ha illegittimamente ‘dirottato’ sul procedimento per incompatibilità oggettiva le chat di Palamara, che invece meritavano la doverosa e tempestiva valutazione disciplinare del P.G.

Con il risultato finale che i correi di Palamara nell’attuazione sistematica del sistema spartitorio sono stati probabilmente sottratti sia (illegittimamente) alla sanzione disciplinare sia (legittimamente) al trasferimento coattivo, proprio perché è stato attivato - su impulso del C.P. e nell’inerzia del P.G. che pur ne fa parte - soltanto il procedimento amministrativo, al posto di quello giudiziario disciplinare. Per altro in alcuni di tali procedimenti per incompatibilità oggettiva (per esempio quelli a carico dei dott. Forciniti e Di Girolamo) in sede di discussione davanti al Plenum taluni Consiglieri (tra cui Di Matteo e Cascini) hanno pubblicamente lamentato che il P.G. (presente alla discussione) aveva omesso di esperire l’azione disciplinare.

È augurabile che al più presto il Plenum del Csm decida sull’istanza prospettata meritoriamente dalla Seconda Commissione per fare chiarezza sui poteri espressamente rivendicati dal C.P. e accertare eventuali consolidate responsabilità, soprattutto perché ormai il P.G. non ha più il potere di agire in sede disciplinare, essendo trascorso oltre un anno dal momento in cui ebbe piena contezza della violazione. La situazione è tanto grave quanto inemendabile.

È così che l’Antisistema Palamara sopravvive e aspira a legittimarsi come vincente Sistema.

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