Carcere di massima sicurezza, ora di socializzazione. Si incontrano l’anarchico Alfredo Cospito con detenuti mafiosi, tutti sottoposti al carcere duro, che esclude qualunque possibilità di comunicare all’esterno. Ipotizziamo che Cospito intenda spingere i mafiosi ad appoggiare con atti eversivi concreti la sua lotta contro il carcere duro. Ma essi sanno che qualunque loro decisione o proposito non può oltrepassare legittimamente le mura del carcere, tale essendo lo scopo stesso del trattamento.

Ciò premesso, va aggiunto che tutte le loro conversazioni tra i predetti detenuti sono monitorate da specializzati agenti della polizia penitenziaria, che ne danno riservatissima comunicazione ai loro superiori gerarchici e alle competenti Autorità, soprattutto al fine di prevenire per tempo gravissimi reati e progetti criminali.

Orbene, se proprio i destinatari di tali relazioni ne pubblichino invece il contenuto, rivelando i reconditi disegni dei detenuti al 41 bis, risulterebbe vanificata l’essenza stessa del carcere duro: nella specie l’ipotetico intento di Cospito verrebbe addirittura pubblicamente notificato alla mafia!

Le conseguenze? Probabilmente nessun reato sarebbe addebitabile all’anarchico (art. 115 c.p.), soprattutto perché la sua istigazione (non pubblica) sarebbe avvenuta nella giuridica certezza dell’impossibilità di farla pervenire all’esterno.

Residuerebbe invece il reato di violazione del segreto (art. 326 c.p. e art. 15 D.P.R. n. 3 del 10 gennaio 1957, che prescrive il segreto d’ufficio per i pubblici dipendenti), salvo che il competente Ministro non abbia puntuale necessità di richiamare e ostendere il rapporto informativo anzidetto per gestire il trattamento stesso. Ma è questa la situazione in cui è stato propalato in concreto il contenuto della relazione segreta? Davvero è predicabile che essa sia ostensibile sempre, comunque e da chiunque? Cui prodest così inaudita eterogenesi dei fini?

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