Sta per iniziare il periodo delle feste, ma le idee su cosa si potrà fare, ai sensi dell’ultimo decreto, non sono ancora chiare. Anche per questo forse è bene tornare sull’argomento.

In molti sono rimasti perplessi quando, nella conferenza stampa del 18 dicembre scorso, il presidente del Consiglio Conte ha affermato che «un sistema liberal-democratico non manda la polizia in casa a controllare cosa stanno facendo nelle abitazioni… a meno che non ci sia una fragranza di reato, cioè il sospetto che si stia compiendo un reato, e quindi ci sono degli elementi per intervenire direttamente e scongiurare che si completi una fattispecie delittuosa».

Il riferimento di Conte è alla norma in base alla quale, tra il 24 dicembre e il 6 gennaio, nelle ore previste, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, nella medesima regione, una sola volta al giorno e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre a under 14 e disabili (d.l. n.172/2020). Conte rispondeva a chi gli aveva chiesto se vi sarebbero stati controlli nelle case. “Fragranza” di reato a parte - come fosse un panettone appena sfornato – quelle parole hanno fatto sorgere il dubbio se sia possibile entrare nelle abitazioni per accertare il rispetto della norma.

È possibile entrare nelle case?

Il domicilio è inviolabile (articolo 13 della Costituzione) e non si possono eseguire ispezioni, perquisizioni o sequestri se non nei casi e nei modi stabili dalla legge e per atto motivato dell’autorità giudiziaria. Gli ufficiali di polizia giudiziaria (polizia, carabinieri, guardia di finanza ecc.) devono esibire il decreto che li autorizza. Ma c’è un’eccezione: i casi di flagranza, cui ha fatto riferimento Conte. In tali ipotesi, data l’urgenza di interrompere quanto accade, la polizia può procedere anche senza decreto dell’autorità, la quale valuta ex post le operazioni eseguite e può convalidarle o non farlo, se mancano i presupposti di legge. Tra questi, la sussistenza di un’ipotesi di reato.

Può dare luogo a ipotesi di reato la violazione delle disposizioni dei Dpcm e dei decreti legge in tema di contrasto al Covid-19? No, la mera trasgressione di tali provvedimenti non dà luogo a reato, ma a illecito amministrativo, a meno che nel violarli non si ponga in essere anche una condotta prevista dal codice penale (ad esempio, procurata epidemia).

Dunque, le forze dell’ordine non sono legittimate a entrare nelle abitazioni per verificare l’osservanza delle norme in tema di Covid. Perché allora si ha notizia di incursioni in case private, riportate dai media come controlli anti-Covid? Perché si fa un po’ di confusione.

Esempio: se da un’abitazione qualcuno «disturba le occupazioni o il riposo delle persone» con «schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche» (art. 659 codice penale), i vicini possono chiamare la polizia o i carabinieri, che interverranno affinché i disturbatori non proseguano oltre e faranno un verbale, riportando ciò che hanno rinvenuto al momento dell’intervento.

La polizia giudiziaria potrà effettuare una perquisizione in casa, per esempio, se vi siano fondati sospetti che si stiano spacciando sostanze stupefacenti. In altre parole, la violazione di disposizioni previste da decreti Covid potrà essere riscontrata dalle forze dell’ordine nel mentre procedono ad accertamenti diversi.

Il cenno di Conte in conferenza stampa avrebbe necessitato di maggiore cautela. Non tutti conoscono la differenza fra illecito civile e illecito penale (reato). Per questo motivo il passaggio circa gli accertamenti nelle case ha indotto timori più che rassicurazioni.

Il limite agli spostamenti

Conte ha pure detto che la prescrizione sulle “due persone” non riguarda le abitazioni, ma è un «limite alla circolazione». Sorge un dubbio: fermando le persone in strada – come precisato dal presidente del Consiglio – e senza controllare nelle case, come si potrà verificare che il limite fissato non sia vanificato un attimo dopo?

Le forze dell’ordine non possono chiedere di specificare le generalità di coloro dai quali ci si sta recando, ma solo l’indirizzo del luogo di destinazione. Come si potranno incrociare i dati per controllare se più di due persone sono andate nella medesima casa? Qualcosa non torna.

Poi, attenzione agli «spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini». Individuare i confini e munirsi di strumenti per misurare la distanza sarà necessario per rispettare la norma.

E, circa l’orario di coprifuoco, si potrà rientrare nella propria abitazione – cosa “comunque” consentita dalla legge - dopo le 22? Non è specificato nelle norme né nelle FAQ. Ma reputare che si possa tornare a casa a qualunque ora, senza che ve ne sia effettiva “necessità”, potrebbe inficiare i limiti orari. Tuttavia, a qualcuno il dubbio resta.

Le seconde case

Sabato scorso “fonti di Palazzo Chigi” avevano fatto sapere che ci si sarebbe potuti spostare anche nelle seconde case. Ricostruendo il puzzle delle affastellate e contorte regole vigenti, era emerso che il nuovo decreto (d.l. n. 172/2020) ne faceva salva una di quello precedente (d.l. n. 158/2020), secondo la quale si sarebbe potuti andare nella seconda casa entro la Regione, salvo il 25/26 dicembre e 1° gennaio.

Anche una FAQ di Palazzo Chigi, fino a mezzogiorno del 21 dicembre, confermava questa conclusione, ma poi è stata sostituita da una versione diversa.

Secondo la nuova FAQ, le precedenti regole speciali «sono state assorbite, e quindi venute meno». Pertanto «tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, gli spostamenti di un nucleo familiare convivente verso le seconde case sono sempre consentiti, dalle 5 alle 22, all’interno della propria Regione».

A parte l’obbrobrio di FAQ divenute fonti del diritto - senza che nemmeno ci si possa fare affidamento, data la mutevolezza – quest’ultima interpretazione appare una forzatura che creerà confusione, e lo si riscontrerà in sede di controlli e sanzioni. Tutto sarà rimesso alla valutazione delle forze di polizia, con possibilità di ricorso al Prefetto.

Regolatori per cittadini che non si sanno regolare?

Chiuse le piste da sci, pare che lo sport delle feste sarà lo slalom tra divieti e concessioni. È ormai chiaro a chiunque che si devono evitare incontri non necessari e molto altro.

Se è vero che le norme giuridiche sono farraginose e aggrovigliate – con FAQ che aumentano i dubbi, più che dissiparli - le norme di buon senso ognuno dovrebbe ormai riuscire a darsele da sé, dopo dieci mesi di pandemia. Invece così non è, evidentemente. Non sarà che abbiamo questi regolatori e le loro regole perché ce li meritiamo?

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