Si torna in Tribunale per un ulteriore atto della vicenda Gregoretti.  L’ex ministro dell'Interno, il leader della Lega Matteo Salvini, è accusato di sequestro di persona per i ritardi nello sbarco di 131 migranti. Oggi è la volta della testimonianza degli ex ministri dei Trasporti e della Difesa, Danilo Toninelli e Elisabetta Trenta. Anche Salvini ha annunciato la sua partecipazione all'udienza.

Cos’è successo nell’udienza preliminare del 3 ottobre

Nell’udienza preliminare del 3 ottobre scorso, si era verificata una situazione singolare: la procura, che avrebbe dovuto sostenere l’accusa, aveva chiesto il “non luogo a procedere” nei confronti del senatore leghista, coerentemente alla richiesta di archiviazione avanzata nel settembre 2019 «per infondatezza della notizia di reato».

Il “non luogo a procedere” era stato anche chiesto, ovviamente, dalla difesa di Salvini, Giulia Bongiorno. Il giudice per l’udienza preliminare (Gup) di Catania, Nunzio Sarpietro, cui compete decidere il rinvio a giudizio di Matteo Salvini, avrebbe quindi potuto chiudere la questione con il “non luogo a procedere”, su cui le parti erano concordi.

Invece, Sarpietro ha ritenuto necessari ulteriori accertamenti e ha disposto, «vista la complessità e l’impegno per la valutazione del fascicolo, di assumere prove per la decisione di merito». E così si procederà ad acquisizioni documentali per «accertare quanti e quali episodi di sbarchi di migranti» simili a quello della nave Gregoretti si siano verificati nel periodo in cui Salvini rivestiva la carica di ministro dell'Interno, «estendendo l'accertamento anche ad altri sbarchi avvenuti successivamente», durante il Governo Conte 2.

Saranno chiamati a testimoniare «soggetti qualificati e informati sui fatti di causa» - «il premier Giuseppe Conte, l'allora vicepremier Luigi Di Maio, l'ex ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, l'ex ministro della Difesa Elisabetta Trenta, l'ambasciatore Maurizio Massari e il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese» - ai fini di una verifica, «a livello governativo», sulla gestione del tema dell’immigrazione all'epoca dei fatti e dei «rapporti con l'Ue anche con riferimento al cosiddetto Patto di governo».

Probabilmente, sulla decisione del Gup ha inciso quanto talora accaduto anche durante il Governo Conte 2: la mancata indicazione di un porto di sbarco alle navi di soccorso prima che altri Paesi si dichiarassero disponibili all’accoglienza dei migranti a bordo.

Angelo Carconi /LaPresse/Pool Ansa

Il ruolo di Conte

Per valutare cosa potrà accadere, è necessario esaminare le posizioni dei singoli attori. Innanzitutto, il presidente del Consiglio. Va ricordato che egli avrebbe dovuto testimoniare sul caso della nave Gregoretti lo scorso 20 novembre, ma l'udienza è slittata a causa del contagio da Covid di Giulia Bongiorno. Conte sarà sentito a Roma avendo chiesto, in relazione al ruolo istituzionale ricoperto, di essere esaminato nella sede in cui esercita la propria funzione, al fine di garantirne la continuità e la regolarità. La data, tuttavia, non è ancora stata fissata.

Circa il presidente del Consiglio, Salvini ha rimarcato il fatto che «nella sua informativa al Senato del 12 settembre 2018 sull’analogo caso della nave Diciotti, (…) rilevò la sussistenza di un preminente interesse pubblico, rappresentato dalla salvaguardia dell’ordine e della sicurezza, che sarebbero messi a repentaglio da un incontrollato accesso di migranti nel territorio dello Stato».

Secondo l’ex ministro dell’Interno, ciò dimostrerebbe che Conte condivideva l’orientamento salviniano sull’immigrazione, nonché il suo coinvolgimento nella vicenda Gregoretti.

Ma il ruolo di Conte va valutato in modo più rigoroso. Ai sensi della Costituzione (articolo 95), il presidente del Consiglio dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.

Per svolgere questo compito di direzione, non solo il presidente del Consiglio è sempre informato dell’attività dei singoli titolari dei dicasteri, ma la legge gli attribuisce pure uno specifico potere: sospendere, se del caso, l’adozione di atti politici o amministrativi da parte dei Ministri competenti, investendone il Consiglio dei Ministri (art. 5, c. 2, lett. c, legge n. 400/1988).

Se Conte avesse dissentito dalla linea del ministro dell’Interno circa la Gregoretti, avrebbe potuto esercitare il potere di sospensione che la legge gli conferisce. Il premier ha provato a superare questa obiezione, affermando che il Consiglio dei ministri non ha mai discusso del caso («La questione relativa alla vicenda della nave Gregoretti non figura all'ordine del giorno e non è stata oggetto di trattazione nell'ambito delle questioni “varie ed eventuali” nel citato Consiglio dei Ministri (31 luglio 2019, ndr), né in altri successivi»).

Ma di certo Conte non poteva dirsi estraneo, né inconsapevole circa quanto stava avvenendo, e non solo perché ne parlavano giornali e televisioni: egli era coinvolto nelle trattative con altri Paesi Ue per l’accoglienza dei migranti a bordo, come risulta dalla documentazione processuale.

Riguardo al presidente del Consiglio, si potrebbe pure richiamare la norma del codice penale ai sensi della quale “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” (art. 40, comma 2).
Circa questo aspetto, tuttavia, occorre essere cauti: se Conte di certo era a conoscenza di quanto stava accadendo, può dirsi fosse altresì cosciente che si stava consumando un reato? Di fatto, nemmeno l’accusa, cioè la Procura, ha reputato che l’ex ministro dell’Interno abbia violato una norma penale (tant’è che ha chiesto il “non luogo a procedere”, come detto). E già nel settembre 2019 la procura di Catania aveva avanzato al Tribunale dei ministri richiesta motivata di archiviazione per l’ex ministro dell’Interno sul caso della nave Gregoretti.

Può dunque sostenersi che Conte avesse certezza della rilevanza penale della condotta di Salvini, all’epoca dello svolgimento dei fatti? Può ragionevolmente reputarsi che non ci si spingerà a dare una risposta positiva.

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Il ruolo Toninelli e Trenta.

Circa l’audizione dei ministri dei Trasporti e della Difesa del Governo precedente, va innanzitutto detto che Toninelli e Trenta non sono direttamente coinvolti nella vicenda in esame. Infatti, per la Gregoretti - in quanto nave della marina militare - non fu emesso un atto di divieto di entrata nelle acque territoriali che, ai sensi del secondo decreto Sicurezza, i due Ministri avrebbero dovuto co-firmare.

Evidentemente, il Gup vuole acquisire la loro testimonianza anche per capire se la difesa di Salvini sia o meno fondata, e cioè se davvero la prassi era ed è quella di attendere che altri Stati si impegnino all’ospitalità, sì che – come Salvini ha sostenuto nella memoria – possa davvero dirsi che l’accordo di redistribuzione costituisca una fase necessaria del procedimento di accoglienza dei migranti.

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La posizione di Lamorgese

La testimonianza della Ministra dell’Interno in carica, Luciana Lamorgese, potrebbe addirittura giovare al senatore leghista. Se è vero che il caso Gregoretti è particolare, trattandosi di una nave militare, è altresì vero che anche con Lamorgese al Viminale sono talora passati giorni prima che a una nave con migranti a bordo fosse indicato un porto di sbarco.

Basti pensare al caso Ocean Viking: «La nave rimase in mare dal 18 ottobre al 29 ottobre 2019, prima della concessione di un porto di sbarco in Italia, in attesa che Francia, Germania ed Italia trovassero una soluzione per il ricollocamento dei 73 migranti», come si ricorda nella memoria difensiva di Salvini.

Ciò confermerebbe che l’attesa per l’entrata in porto sia ormai un passaggio “normale”, sancito anche negli accordi di Malta del settembre 2019, ove – rammenta la memoria – si prevede «un sistema di ricollocazione “a corsia prioritaria” sulla base di impegni pre-dichiarati prima dello sbarco».

Sulla base degli argomenti esposti, è possibile che Salvini stavolta eviti il processo. Ma per la vicenda Open Arms si tornerà a discuterne prossimamente.

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