- Il concetto di “identità di genere”, di cui al DDL Zan, non è nuovo nel nostro ordinamento, ma presente da tempo in fonti normative europee, sovranazionali, nazionali e regionali, nonché definito dalla giurisprudenza costituzionale.
- Restano tutelate espressioni di idee e convinzioni personali - dettate da morale, religione o altro – così come manifestazioni avverse ai temi oggetto del disegno di legge o contrarie, ad esempio, a matrimonio egualitario, adozioni per coppie omosessuali ecc..
- Per acquisire rilievo penale, un discorso d’odio deve determinare il “pericolo concreto” che atti discriminatori o violenti siano compiuti. Il giudice accerterà se l’istigazione abbia avuto di fatto la possibilità di essere accolta e, quindi, l’atto violento o discriminatorio abbia corso il pericolo effettivo di essere compiuto.
Il 13 luglio comincerà la discussione del disegno di legge Zan (ddl Zan) in aula al Senato. Un esame dei profili più controversi del testo mostra che forse essi sono meno critici di quanto qualcuno dice. Identità di genere Una delle obiezioni al ddl Zan riguarda il concetto di identità di genere, perché esso sarebbe estraneo all’ordinamento, e comunque non sufficientemente chiaro. Le cose stanno diversamente. L’espressione è presente nella Direttiva sull’attribuzione della qualifica di



