L’analisi del testo

Non c’è nessuna ragione per temere la legge Zan

LaPresse
LaPresse
  • Il concetto di “identità di genere”, di cui al DDL Zan, non è nuovo nel nostro ordinamento, ma presente da tempo in fonti normative europee, sovranazionali, nazionali e regionali, nonché definito dalla giurisprudenza costituzionale.
  • Restano tutelate espressioni di idee e convinzioni personali - dettate da morale, religione o altro – così come manifestazioni avverse ai temi oggetto del disegno di legge o contrarie, ad esempio, a matrimonio egualitario, adozioni per coppie omosessuali ecc..
  • Per acquisire rilievo penale, un discorso d’odio deve determinare il “pericolo concreto” che atti discriminatori o violenti siano compiuti. Il giudice accerterà se l’istigazione abbia avuto di fatto la possibilità di essere accolta e, quindi, l’atto violento o discriminatorio abbia corso il pericolo effettivo di essere compiuto.

Per continuare a leggere questo articolo

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE