- L’accordo sull’immigrazione dell’8 giugno scorso presenta criticità per i paesi di primo ingresso, tra cui l’Italia: a tali paesi resta l’accoglienza dei migranti - i ricollocamenti in altri paesi non sono obbligatori, potendo essere sostituiti da una compensazione finanziaria – e per un periodo di due anni, salvo alcune eccezioni, contro i 12 mesi del regolamento di Dublino.
- La novità rappresentata dalla procedura sommaria per valutare le domande d’asilo e procedere con sollecitudine ai rimpatri, anche nei paesi di transito sicuri, resterà priva di effetto in mancanza di accordi di riammissione. E comunque i rimpatri sono difficili e costosi.
- Qualcuno ha definito storico l’accordo raggiunto nel Consiglio. È storico il fatto che un accordo sia stato raggiunto. Ma sul fatto che il suo contenuto rappresenti una svolta storica sull’immigrazione può nutrirsi qualche dubbio.
Il 13 giugno scorso è cominciato il negoziato a tre (trilogo) fra i rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio dell’Unione europea e della Commissione europea circa il regolamento sulla gestione dell’asilo e dell’immigrazione, che riforma – ma non supera – il regolamento di Dublino. L’8 giugno, i ministri degli Interni dell'Unione europea, riuniti in Lussemburgo al Consiglio Affari interni, avevano trovato un accordo sulla posizione da tenere nei negoziati con il Parlamento Ue sul reg



