Nella conferenza stampa del 29 gennaio scorso il Commissario per l’emergenza, Domenico Arcuri, ha detto che il Parlamento italiano ha approvato un piano di vaccinazioni diviso per tempi e categorie che può essere cambiato solo dal Parlamento stesso. È vero ciò che afferma il Commissario? Meglio fare chiarezza.

La indeterminatezza del Piano vaccinale

Il 12 dicembre scorso - dopo aver ricevuto dal Parlamento, il 2 dicembre, una presa d’atto su linee guida vaccinali – Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità e AIFA misero a punto il Piano strategico per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, sottoposto il 16 dicembre alla Conferenza Stato-Regioni. Poi, il 27 dicembre sono iniziate le vaccinazioni. Il Piano presentava molti profili di indeterminatezza.

In primo luogo, al potere centrale era rimesso il compito di definire «le procedure, gli standard operativi e il lay-out degli spazi per l'accettazione, la somministrazione e la sorveglianza degli eventuali effetti a breve termine», mentre tutto il resto (localizzazione dei siti, coordinamento operativo degli addetti, controllo sull’esecuzione delle attività ecc.), cioè una buona parte, era demandato al livello regionale. Ci si sarebbe aspettati che il Piano contenesse maggiori specificazioni, per orientare in maniera precisa l’organizzazione concreta delle Regioni. Tuttavia, si confidò nel fatto che, essendo privo di una formale veste giuridica, esso venisse dettagliato successivamente con un atto avente forza vincolante.

In secondo luogo, il Piano identificava le categorie da vaccinare non solo senza delimitarne esattamente il perimetro, ma soprattutto senza che esse fossero state individuate con una decisione trasparente e motivata. Ciò in quanto, pur essendo il Piano vaccinale un atto che incide sulla vita delle persone, non era passato attraverso l’istituzione preposta a esaminare e discutere pubblicamente scelte di tale portata: il Parlamento. È la stessa Costituzione a sancire che la salute è un bene connotato da una dimensione sia individuale che collettiva e che entrambe debbano essere bilanciate dal legislatore. Pertanto, con una legge si sarebbero dovuti quanto meno decidere i criteri di priorità, cioè chi mettere in sicurezza per primo, chi escludere dalle categorie da vaccinare prioritariamente pur a parità di rischio e chi, invece, porre in attesa nella lista.

Dunque, in sintesi, il Piano varato nel mese di dicembre era un atto mancante, da un lato, di una veste giuridica formale, dall’altro lato, di un intervento di tipo sostanziale da parte dell’istituzione preposta.

Il passaggio in Parlamento

Il Parlamento ha, quindi, ritenuto di intervenire: con la legge di Bilancio (art. 1, c. 457) ha disposto che il Ministro della salute adottasse con proprio decreto il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2. Ma si è trattato di un intervento meramente formale. Infatti, il Parlamento né ha dettato i criteri cui il piano avrebbe dovuto essere improntato; né ha esaminato, discusso o approvato un qualche piano, quello del 12 dicembre o un altro. L’Assemblea, invece, si è limitata a conferire al ministro della Salute il compito di emanare un decreto contenente un piano vaccinale, senza ulteriori specificazioni.

Dunque, non solo è fuori luogo affermare, come ha fatto il Commissario Arcuri, che la “curva di vaccinazione” è stata approvata dal Parlamento e solo da esso può essere cambiata, ma addirittura è vero l’esatto opposto. Perché la scelta di non definire il piano vaccinale con una legge, ma con un atto amministrativo, serve a fare in modo che esso sia modificabile tempestivamente dal ministro alla bisogna, in relazione a esigenze dettate da imprevisti quali sono quelli che si stanno verificando: dai ritardi nelle forniture alla efficacia solo per alcune fasce di età. In altri termini, si evitano le lungaggini derivanti dalla necessità di sottoporre il piano al Parlamento per ogni variazione. Ciò non toglie, tuttavia, che una legge sarebbe stata necessaria non solo per definire - come detto - i paletti circa le priorità da rispettare nel piano vaccinale, vincolanti anche per le scelte organizzative delle Regioni, al fine di garantire uniformità sull’intero territorio nazionale; ma anche le sanzioni per scostamenti dal programma di somministrazione, come le ipotesi di arbitrarie erogazioni emerse nei giorni scorsi.

Il Piano vaccinale

È noto quanto accaduto successivamente. Il ministro Speranza ha dato attuazione alla norma della legge di Bilancio con decreto del 2 gennaio, pubblicato il 28 gennaio, mediante cui si è limitato a recepire il Piano del 12 dicembre. Non ci sono dettagli ulteriori in termini di organizzazione ed esecuzione, ma solo alcuni aggiornamenti numerici sulla distribuzione dei vaccini, peraltro reputati poco fondati dagli esperti. E c’è il giallo, già segnalato, su un “paragrafo 9”, richiamato nel bando dei padiglioni Primula, ma che nel piano non esiste. Un mero refuso o il riferimento a un piano diverso?

In conclusione, oggi abbiamo un piano vaccinale ammantato dalla veste formale di un decreto ministeriale, che il Parlamento non ha valutato né discusso, nemmeno per i criteri ispiratori, e che continua ad essere generico esattamente come lo era all’inizio. È l’atto con cui si decide chi e in quale ordine debba essere salvato dal virus, come detto. Non serve aggiungere altro.

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