Ventotto anni di carcere, come per Fabio Riva e Luigi Capogrosso, tre in più di Nicola Riva: per Girolamo Archinà, classe 1946, ex responsabile relazioni esterne dell’Ilva, la pubblica accusa ha chiesto una pena che equivale sostanzialmente all’ergastolo. Per meritarsela, secondo i magistrati che hanno portato sul banco degli imputati la gestione dell’Ilva nel periodo dal 1995 al 2013, Archinà avrebbe commesso una lunga serie di reati, dall’associazione per delinquere finalizzata al disastro ambientale, alla rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro. Nei capi d’accusa l’imputato viene descritto come una vera e propria eminenza grigia, che ordisce trame nell’ombra e tira i fili di politici, amministratori e funzionari pubblici, consulenti e prelati, per consentire al siderurgico di continuare a macinare profitti a qualunque costo, anche sacrificando salute e ambiente. Il nome di Archinà compare in tutti i passaggi più delicati di Ambiente svenduto, l’inchiesta da cui è scaturito il maxiprocesso in corso a Taranto: dalle manovre per ammorbidire, con la complicità di Vendola, la posizione di Giorgio Assennato, all’epoca dei fatti direttore di Arpa Puglia (concussione), alle pressioni sui dirigenti del settore Ecologia della Provincia di Taranto, Luigi Romandini e Ignazio Morrone, per cercare di ottenere l’autorizzazione all’esercizio della discarica per rifiuti speciali nell’area della cava Mater Gratiae (concussione), fino ai diecimila euro che sarebbero stati pagati a Lorenzo Liberti affinché, da consulente tecnico del pm, falsificasse il contenuto del suo lavoro, sostenendo che la diossina rinvenuta nel bestiame degli allevatori tarantini non era compatibile con l’attività dello stabilimento (corruzione in atti giudiziari). Ipotesi che nelle loro requisitorie i pubblici ministeri hanno confermato, senza arretrare di un millimetro.

Guadagnare o avvelenare?

L’avvocato Giandomenico Caiazza, difensore di Archinà, è partito all’attacco sin dalle prime battute della sua arringa [1], [2], definendo «inesigibile» la condanna richiesta dall’accusa e parlando di «incolmabile» distanza delle argomentazioni accusatorie rispetto alla prova emersa in dibattimento e definendo «ostinato» il rifiuto dei pm «della evidenza della prova dei fatti e non di rado delle regole del buon senso».

Caiazza ha così riproposto una linea comune alla difesa degli imputati riconducibili al gruppo Riva: l’accusa, prigioniera dei suoi stessi capi di imputazione, avrebbe alzato talmente tanto l’asticella da andarci a sbattere. L’esempio massimo di questa “prigionia” starebbe proprio nell’accusa di disastro doloso (434 cp): la Procura, sostiene Caiazza, «si è spinta con grande azzardo a sostenere una condotta di disastro posta in essere nell’ordinario esercizio di un’impresa industriale gigantesca, una tesi gravosissima da sostenere, anche per la banale osservazione che qualunque impianto che produca acciaio impatta sull’ambiente». Il punto, ha ricordato l’avvocato di Archinà, è che per univoca giurisprudenza della Cassazione il disastro innominato è un reato a dolo intenzionale, in cui la produzione del disastro deve essere l’obiettivo dell’agente, non la semplice conseguenza del suo agire, per cui i pubblici ministeri, dicendo «inquinavano per il profitto», smentirebbero il loro stesso capo di imputazione. Delle due l’una, insomma: se i Riva erano indifferenti alla salute e all’ambiente perché volevano guadagnare, cade il dolo intenzionale che deve sostenere il disastro, cioè la volontà di inquinare. Contestare quella condotta per un periodo ininterrotto di diciassette anni, avrebbe ulteriormente complicato il compito dell’accusa, costringendola a dimostrare che per tutto il periodo contestato l’Ilva abbia evitato di fare qualunque tipo di intervento ambientale, altro snodo cruciale del processo, contestatissimo dalle difese. Il difensore di Archinà ha portato a esempio il caso di un fallito tentativo di suicidio, che tuttavia provocò il crollo di una palazzina con morti e feriti: la Cassazione nega che in casi come questo si possa applicare il 434, perché l’agente voleva suicidarsi, non provocare il crollo o il disastro.

Errori e incongruenze, secondo Caiazza, non finirebbero qui: per esempio, «è singolare che la Procura ci contesti l’aggravante dell’evento di malattia e morte, e non un solo reato di lesione o di omicidio colposo» (salvo che nei due casi di incidenti sul lavoro, ndr): nel rinvio a giudizio non viene citato un solo caso concreto, con nome, cognome e cartella clinica, di cui sia dimostrato il nesso causale, questo perché alla base ci sarebbe una «causalità epidemiologica, che però è diversa dalla causalità penale».

Caiazza ha ricordato le condizioni alle quali i Riva acquistarono l’Italsider pubblica: secondo l’accusa, ha detto, i Riva all’atto stesso dell’acquisto avrebbero dovuto chiudere lo stabilimento per provvedere agli adeguamenti ambientali, ma il contratto «onerava l’acquirente del mantenimento dei livelli produttivi e occupazionali. È un mistero come, in questa storia del disastro tarantino, tutta la gestione pubblica precedente non abbia costituito oggetto di analisi e attenzione da parte della Procura, cioè come si possa razionalmente sostenere che una condotta di disastro inizia nel momento in cui il privato acquista. Eppure, la mano pubblica ha la responsabilità della costruzione, del concepimento, dall’allocazione dentro la città dell’impianto, che è stato gestito come è stato gestito, se i dati delle emissioni con l’avvento dei privati crollano verticalmente».

Un tema ricorrente nelle requisitorie era stato l’attacco dei pm ai consulenti della difesa: facendo leva su alcune pronunce della Cassazione, che sul punto non ha una giurisprudenza univoca, l’accusa ha presentato ai giurati i consulenti della difesa, in quanto di parte, come totalmente inaffidabili rispetto ai periti del giudice. Caiazza ha risposto altrettanto duramente: «Abbiamo portato professionisti e scienziati di fama mondiale, che secondo voi sarebbero venuti qui a dire cose senza capo né coda, per poi farsi sbeffeggiare». Come esempio, il difensore di Archinà ha ricordato il clamoroso errore commesso dal perito del Tribunale in merito alla trascrizione dell’intercettazione telefonica in cui Francesco Perli, l’amministrativista dei Riva, avrebbe detto «abbiamo inquinato gli atti», quando invece il termine usato era «impugnato», una cantonata a cui si è potuto porre rimedio proprio grazie «a un consulente di parte prezzolato». Piuttosto, ha proseguito Caiazza, l’accusa si sarebbe dovuta preoccupare del fatto che gli inquirenti hanno completamente frainteso la natura del procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, che è concertativo e non autorizzativo: le trame, attribuite ad Archinà, per ottenere un atteggiamento di favore dagli interlocutori istituzionali, sarebbero ulteriormente smentite dal sistematico ricorso dell’azienda alla giustizia amministrativa, con le decine di ricorsi al Tar sistematicamente vinti dall’avvocato Perli [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8].

Concussione o vessazione

Altrettanto clamoroso, secondo Caiazza, il caso Romandini, da ricostruire in modo diametralmente opposto a quello della Procura: laddove i magistrati hanno visto pressioni illecite per ottenere l’autorizzazione relativa alla Mater Gratiae, ci sarebbe stata «una condotta adottata in spregio della legalità e con un esercizio tracotante, arrogante, inconcepibile di un amministratore nei confronti di una importante azienda». Caiazza ha ricostruito passo dopo passo un iter interminabile, che anche in questo caso ha visto una pronuncia del TAR favorevole a Ilva, secondo cui il diniego di Romandini sarebbe stato privo di qualsivoglia motivazione, meno che mai ambientale. L’ex presidente della Provincia Giovanni Florido e l’assessore Michele Conserva avrebbero fatto pressioni su Romandini solo dopo una diffida da parte di Ilva. Un film che, secondo Caiazza, si era già visto, con gli stessi attori, nel caso di un’altra società tarantina, la TCT, su cui proprio Patrizia Todisco, la gip di Ambiente svenduto, si era pronunciata, riconducendo la vicenda nell’alveo del «sempre complesso rapporto tra dirigenti e amministratori (…), che va calato in un processo di formazione delle decisioni (…) in cui l’attività di indirizzo politico può assumere forme e toni diversi».

Caiazza ha battuto molto sul fatto che l’accusa nei confronti di Archinà, come per diversi altri imputati, «è interamente costruita sulle intercettazioni», sottolineando che «noi nella conversazione telefonica esprimiamo la nostra totale libertà morale: il problema è se quelle conversazioni trovano riscontro in una condotta materiale che rientri nella fattispecie», per cui se in una telefonata Archinà viene definito «maestro degli insabbiamenti», poi bisogna provare che gli insabbiamenti ci siano stati.

Scontro sulle intercettazioni

L’attacco all’accusa è ancora una volta frontale, senza esclusione di colpi, fino al tentativo di ridicolizzare il lavoro della Procura: «Se vogliamo usare le intercettazioni, dobbiamo usarle tutte. Se le decontestualizzi e non mi parli del prima e del dopo, tu hai manipolato il materiale telefonico, chiaro?», ha attaccato Caiazza, citando il cardinale Richelieu: «Datemi sei righe scritte del più onesto degli uomini e vi troverò una qualche cosa sufficiente a farlo impiccare». La vicenda che vede coinvolti Archinà e Liberti, sarebbe un caso di scuola di questo cherry picking, in cui i magistrati avrebbero selezionato le intercettazioni favorevoli al loro “teorema” ed escluso quelle che lo avrebbero smentito. Secondo la Procura, le telecamere di servizio della stazione autostradale di Acquaviva delle Fonti avevano ripreso un passaggio di denaro tra i due. Se non che, ha detto Caiazza, le intercettazioni portate a sostegno di questa tesi sarebbero state interpretate a senso unico, ma sbagliato. Secondo analisi più approfondite dei filmati, il passaggio di denaro non c’è, mentre i diecimila euro che Archinà aveva effettivamente prelevato dall’amministrazione erano destinati non a Liberti, ma all’allora arcivescovo di Taranto, Benigno Papa, secondo una consolidata tradizione dell’azienda. L’assistente di Papa, don Marco Gerardo, per aver confermato che l’offerta pasquale c’era stata, è finito a processo con l’accusa di favoreggiamento ma è stato assolto in appello.

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