Su Domani posegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie pubblicherà ampi stralci della sentenza di primo grado, la numero 514/06 dei magistrati della terza sezione penale del tribunale di Palermo, presidente Raimondo Loforti e giudice estensore Claudia Rosini


Tornando ad analizzare quanto accadde il 15 gennaio 1993, in quelle ore, descritte come concitate e frenetiche, che seguirono alla cattura del Riina, doveva decidersi come proseguire ed in quale direzione indirizzare le successive attività di indagine.

Sino ad allora il potere di direzione e coordinamento delle attività di polizia giudiziaria era stato espletato dal dott. Aliquò, in attesa dell’insediamento del dott. Caselli che sarebbe avvenuto proprio quel giorno.

La discussione nacque spontanea tra tutti i presenti, ufficiali dell’Arma e magistrati, nel cortile della caserma Buonsignore, in modo informale, portando all’emersione di due orientamenti, uno maggioritario, condiviso dall’Autorità Giudiziaria e dai reparti territoriali, che intendeva procedere subito alla perquisizione del complesso di via Bernini, al fine di individuare da quale unità abitativa fosse uscito il Riina e perquisirla, l’altro portato avanti dal Ros, ed in modo particolare da Sergio De Caprio, che riteneva dannosa quest’iniziativa per lo sviluppo delle indagini, proponendo di sfruttare il vantaggio costituito dall’avere catturato il boss a distanza rispetto al residence.

I due orientamenti si contrapposero e si alternarono, in una dialettica fluida e continuativa, che portò prima alla predisposizione delle due squadre che avrebbero dovuto procedere alla perquisizione, poi alla conferenza stampa nella quale si fece apparire l’arresto come casuale, evitando ogni riferimento a via Bernini, quindi a rinviare il momento della partenza sino a dopo il pranzo al circolo ufficiali. Sia nella mattinata, che al momento del pranzo, dove il De Caprio sopraggiunse “indispettito” – secondo quanto riferito dal dott. Aliquò - per il fatto che, come gli aveva detto il cap. Minicucci incontrato in cortile, stava per essere eseguita la perquisizione, l’imputato chiese insistentemente di evitare ogni intervento, perché avrebbe pregiudicato ulteriori acquisizioni che avrebbero consentito di disarticolare il gruppo corleonese.

L’intento, concordemente riferito da tutti i partecipanti a quelle discussioni, in aderenza con quanto altresì cristallizzato nelle note scritte del dott. Caselli e dell’imputato Mori, era quello di avviare un’indagine a lungo termine sui Sansone, che consentisse di risalire ad altri personaggi del sodalizio e colpire gli interessi affaristici del gruppo.

L’importanza dei Sansone, ha riferito il De Caprio, era evidente a tutti ma, in verità, proprio su questo punto le valutazioni dell’Autorità Giudiziaria e del Ros appaiono essere state radicalmente diverse.

Nelle argomentazioni difensive queste investigazioni assumono un’importanza centrale, addirittura assorbente rispetto alla individuazione della villa da cui era uscito il Riina, e proprio per consentire che venissero sviluppate il De Caprio chiese ed ottenne che la perquisizione fosse annullata.

I Sansone erano già emersi nel corso del cd. processo Spatola degli anni ‘80; per loro tramite, grazie all’indicazione del Di Maggio, era stato possibile individuare il complesso di via Bernini, dove abitavano, e catturare Salvatore Riina; Domenico Ganci, quando fu pedinato ad ottobre del 1992 (cfr. relazione di servizio in atti), fece perdere le sue tracce in prossimità dello sbocco di via Giorgione su via Bernini, per cui poteva ragionevolmente ipotizzarsi l’esistenza di collegamenti tra i Sansone e gli stessi Ganci, sui quali l’indagine del Ros era ancora in corso; i Sansone, in quanto titolari di diverse ditte e società, erano portatori degli interessi economici del gruppo corleonese; la perquisizione del complesso avrebbe reso noto all’associazione mafiosa la conoscenza da parte delle forze dell’ordine del luogo ove aveva alloggiato Salvatore Riina e dunque del ruolo dei Sansone nella cattura del boss, svelando così anche la collaborazione del Di Maggio.

Sulla base di tutti questi elementi, avviare un’indagine sistematica su questi soggetti, in parallelo a quella già in corso sui Ganci, avrebbe potuto portare

– nella prospettazione difensiva - ad acquisizioni investigative di grande rilevanza, se non addirittura decisive per la sopravvivenza del gruppo che faceva capo al Riina, il quale appunto, proprio sui Sansone e sui Ganci, aveva potuto contare durante la latitanza, per i suoi spostamenti nella città e per il soddisfacimento delle proprie esigenze di vita quotidiana.

Questa opzione investigativa comportava evidentemente un rischio che l’Autorità Giudiziaria scelse di correre, condividendo le valutazioni espresse dagli organi di polizia giudiziaria, direttamente operativi sul campo, sulla rilevante possibilità di ottenere maggiori risultati omettendo di eseguire la perquisizione.

Nella decisione di rinviarla appare, difatti, logicamente, insita l’accettazione del pericolo della dispersione di materiale investigativo eventualmente presente nell’abitazione, che non era stata ancora individuata dalle forze dell’ordine, dal momento che nulla avrebbe potuto impedire a “Ninetta” Bagarella, che vi dimorava, o ai Sansone, che dimoravano in altre ville ma nello stesso comprensorio, di distruggere od occultare la documentazione eventualmente conservata dal Riina – cosa che in ipotesi avrebbero potuto fare anche nello stesso pomeriggio del 15 gennaio, dopo la diffusione della notizia dell’arresto in conferenza stampa, quando cioè il servizio di osservazione era ancora attivo - od anche a terzi che, se sconosciuti alle forze dell’ordine, avrebbero potuto recarsi al complesso ed asportarla senza destare sospetti.

L’osservazione visiva del complesso, in quanto inerente al solo cancello di ingresso dell’intero comprensorio, certamente non poteva essere diretta ad impedire tali esiti, prestandosi solo ad individuare eventuali latitanti che vi avessero fatto accesso ed a filmare l’allontanamento della Bagarella, che non era comunque indagata, e le frequentazioni del sito.

Questa accettazione del rischio fu condivisa da tutti coloro che presero parte ai colloqui del 15.1.93, Autorità Giudiziaria e reparti territoriali, dal momento che era più che probabile che il Riina, trovato con indosso i cd. “pizzini”, detenesse nell’abitazione appunti, corrispondenza, riepiloghi informativi, conteggi, comunque rilevanti per l’associazione mafiosa, e non potendo tutti coloro che la condivisero non essersi rappresentati che con il rinvio della perquisizione non si sarebbe potuto impedirne la distruzione o comunque la dispersione ad opera di terzi.

Inoltre, come ha riferito il dott. Caselli, i tempi del servizio di osservazione che il De Caprio avrebbe assicurato di continuare “in loco” non si annunciavano brevi, in quanto l’operazione da sviluppare si presentava molto complessa, considerato lo stato dei luoghi (bisognava individuare da quale unità il Riina fosse uscito) e la probabile presenza in loco di “pezzi” dell’organizzazione allertati dalla cattura del latitante, per cui dall’iniziale proposito di aspettare e vedere cosa sarebbe successo nelle prossime 48 ore si giunse ad aspettare ben 15 giorni.

Un lasso di tempo che sarebbe stato ampiamente sufficiente a terzi – che pure fossero stati video ripresi dal Ros entrare ed uscire dal complesso – per asportare o distruggere ogni cosa pertinente al Riina.

L’adesione al “rischio”

Il profilo dell’adesione al rischio connaturato alla proposta ed alla decisione di rinviare la perquisizione appare, dunque, di per sé non rilevante ai fini di determinare l’elemento psicologico degli imputati, dovendo piuttosto verificarsi se i successivi comportamenti, cioè l’omessa riattivazione del servizio di osservazione e l’omessa comunicazione di tale decisione, siano valsi ad integrare la volontà di aiuto all’organizzazione denominata “cosa nostra”.

L’Autorità Giudiziaria, nell’eccezionalità dell’evento che vedeva in stato di arresto il capo della struttura mafiosa e che poteva costituire un’occasione unica ed irripetibile di assestare un colpo forse decisivo all’ente criminale, operò una scelta anch’essa di eccezione, rispetto alla alternativa che avrebbe imposto di procedere alla perquisizione del luogo di pertinenza del soggetto fermato, e ciò fece nell’ambito della propria insindacabile discrezionalità nella individuazione della tipologia degli atti di indagine utilizzabili per pervenire all’accertamento dei fatti.

Tale scelta, però, fu adottata certamente sul presupposto indefettibile che fosse proseguito il servizio di video sorveglianza sul complesso di via Bernini.

Che questa fosse la condizione posta al rinvio della perquisizione, è un dato certo ed acclarato non solo dalle deposizioni dei magistrati e degli ufficiali dell’Arma territoriale che presero parte a quei colloqui, durante i quali comunque si considerò la possibilità di vedere chi sarebbe venuto al complesso, eventualmente anche a prelevare i familiari, ma anche dalla stessa nota del col. Mori del 18.2.93 ove si dice, con riferimento all’attività di “osservazione ed analisi” della struttura associativa esistente intorno ai fratelli Sansone, suggerita il 15 gennaio, che tale attività veniva in effetti sospesa, per motivi di opportunità operativa e di sicurezza, in attesa di una sua successiva riattivazione, esplicitando, poi, nell’ultimo periodo, che si verificò una “mancata, esplicita comunicazione all’A.g. della sospensione dei servizi di sorveglianza su via Bernini”.

Al di là delle, in più punti, confuse (v. dichiarazioni sulla asserita non importanza dell’abitazione ove il latitante convive con la famiglia, perché non vi terrebbe mai cose che possano compromettere i familiari) argomentazioni addotte dagli imputati, che sono sembrate dettate dalla logica difensiva di giustificare sotto ogni profilo il loro operato, deve valutarsi se quei comportamenti omissivi valgano ad integrare un coefficiente di volontà diretta ad agevolare “cosa nostra”.

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