Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo su questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie pubblicherà ampi stralci della sentenza d'appello, presidente del tribunale Raimondo Loforti, giudici Daniela Troja e Mario Conte


È stato invero ritenuto che Marcello Dell'Utri, in tale periodo ha prestato, con coscienza e volontà, un rilevante contributo all'associazione mafiosa "cosa nostra" consentendo ad essa di rafforzarsi economicamente grazie al pagamento del prezzo dell'estorsione imposta a Berlusconi, che non si era sottratto alla richiesta di denaro per garantirsi protezione.

La Corte di Cassazione ha ritenuto che i giudici di merito avevano "adeguatamente rappresentato come la condotta dell'agente, riferita agli anni che vanno da 1974 fino alla fine del 1977" aveva costituito un "antecedente causale" alla conservazione del sodalizio criminoso che si fonda notoriamente sulla sistematica acquisizione di proventi economici che utilizza per crescere e rafforzarsi.

"E' indubbio - ha osservato la Suprema Corte - che l'accordo di protezione mafiosa propiziato da Dell'Utri, con il sinallagma dei pagamenti sistematici in favore di cosa nostra vada ad inserirsi in un rapporti di causalità, nella realizzazione dell'evento del finale rafforzamento di cosa nostra".

Reputa il Collegio, seppur considerando che questo periodo non rientra tra le condotte devolute al nuovo esame essendosi formato su di esso un giudicato, che sia necessario soffermarsi comunque sui tre fatti storici essenziali nella ricostruzione della condotta di Dell'Utri, individuabili proprio in tale periodo e ciò in quanto le considerazioni che saranno svolte costituiscono l'antecedente logico-giuridico dell'esame della condotta successiva dello stesso imputato (1978-1992), che viceversa rientra nella valutazione richiesta dai giudici di legittimità a questa Corte, quale giudice del rinvio.

Detti fatti storici definitivamente accertati sono costituiti:

a) dall'incontro avvenuto a Milano tra il 16 ed il 29 maggio 1974 tra lo stesso Dell 'Utri, Silvio Berlusconi, Gaetano Cinà, Stefano Bontade, Mimmo Teresi ed il collaborante Di Carlo, nel corso del quale è stato raggiunto l'accordo di reciproco interesse tra "cosa nostra", rappresentata autorevolmente dai boss mafiosi Bontade e Teresi e l'imprenditore Berlusconi, accordo che era stato realizzato proprio con la mediazione di Dell'Utri che aveva coinvolto l'amico Gaetano Cinà il quale, grazie ai saldi collegamenti con la consorteria mafiosa, aveva garantito il realizzarsi dell'incontro stesso;

b) dall'assunzione di Vittorio Mangano ad Arcore, avvenuta non già per garantire la presenza di uno stalliere o di un uomo che curasse la villa o i cani di Berlusconi, ma quale dimostrazione del presidio mafioso di protezione e controllo del ricco imprenditore che temeva per la sua sicurezza e per quella dei suoi familiari;

c) dal pagamento di somme da parte dell'imprenditore a "cosa nostra" al fine di ricevere protezione in virtù del suddetto patto. Detti fatti storici devono essere richiamati in quanto essi non hanno esaurito i loro effetti solo nel periodo storico di riferimento, già coperto da "giudicato" e come tale non più discutibile, ma hanno sicuramente permeato di profondo significato tutto il periodo di contestazione del reato successivo.

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