In verità, come è stato detto da tutti i collaboratori e come è confermato dal precedente dell’Addaura, Falcone e Borsellino erano caduti nel mirino della mafia già molto tempo prima del maggio 1992 per la loro continua, instancabile, coraggiosa opera di magistrati al servizio della nazione
Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. In questa puntata pubblichiamo ampi stralci di carte giudiziarie che tengono insieme il biennio 92-93, la guerra della mafia allo stato e le bombe in Continente
Dalla disamina delle dichiarazioni sopra passate in rassegna viene, inequivocabilmente, la conferma dell’affermazione con cui il discorso sui mandanti è partito: prima del luglio 1992 non si parlò mai, in «cosa nostra», di attentati al patrimonio storico e artistico della Nazione. Si parlò, invece, di attentati e azioni lesive contro singole persone, in dipendenza, soprattutto, dell’esito del maxi-processo.
È questo il dato più saliente da mettere in evidenza. Lo è, soprattutto, per il fatto che questo dato è commisto a una serie di discorsi sulle «strategie» e sulle «intenzioni» di cosa nostra agli inizi degli anni ’90, che servono a comprendere gli atteggiamenti dei capi dell’associazione verso le novità di quel periodo ed il modo in cui vi reagirono, ma non hanno una rilevanza diretta nel presente procedimento. Diventano, però, altamente significativi nella misura in cui marcano il distacco tra due modi diversi di pensare e di operare, che sono a monte e a valle degli accadimenti del luglio-agosto 1992.
Per comprendere appieno il valore delle dichiarazioni sopra riportate, va ricordato che i soggetti che le hanno rese erano spesso dei capi-mandamento (Sinacori di Mazara del Vallo dagli inizi del 1992; Ferro di Alcamo da luglio del 1992; Cancemi di Portanuova dal 1985; Brusca di San Giuseppe Iato dal 1989).
La Barbera era, comunque, un soggetto che si accompagnava a Brusca e Bagarella proprio nel periodo cruciale che ci interessa; Ferrante faceva parte da lungo tempo di un mandamento importantissimo (nella geografia mafiosa) come quello di S. Lorenzo, tant’è che ha partecipato a numerosissimi «delitti eccellenti» (tra l’altro, fece ritrovare dalla polizia giudiziaria due veri e propri arsenali di guerra dopo l’inizio della sua collaborazione); Ganci Calogero è il figlio di uno dei capi storici della cordata dei «corleonesi» (era capomandamento di La Noce dal 1983); Pulvirenti era «consigliere» di una famiglia, quella di Catania, che non conosceva i mandamenti.
Ebbene, nessuno di loro sentì mai parlare di attentati del genere sopra indicato fino al mese di luglio del 1992. Questo dato era in parte scontato, giacché è fatto notorio che l’Italia non è stata interessata da attentati al patrimonio artistico prima del mese di maggio del 1993; cioè, prima della strage di via dei Georgofili (a parte, ovviamente, le aggressioni determinate da motivo di lucro, che non interessano in questa sede).
Mai, cioè, vi furono, prima di maggio ’93, attentati che lasciassero trasparire l’intendimento di utilizzare il patrimonio artistico nazionale come merce di scambio, sfruttando la commozione che nell’opinione pubblica e negli uomini di governo le lesioni di quel patrimonio sempre comportano.
Questo dato appartiene alla storia, lontana e recente del nostro Paese, e non ha bisogno di essere giustificato. Ciò che non era scontato, invece, è il fatto che tutti i collaboratori sopra esaminati abbiano concordemente dichiarato di non aver nemmeno sentito parlare, prima del luglio 1992, di attentati siffatti; il che esclude, ovviamente, e a maggior ragione, che una qualche risoluzione sia intervenuta intorno ad essi prima dell’epoca suddetta.
Questo fatto è di grande significato, perché recide alla radice la tesi prospettata da varie parti private, secondo cui le stragi per cui è processo sarebbero collegate teleologicamente o organizzativamente o soggettivamente con quelle di maggio e luglio 1992 (cioè, con la strage di Capaci e quella di via D’Amelio); con la conseguenza che il giudice competente a conoscere di tutte sarebbe quello di Palermo, luogo in cui fu commesso il primo e più grave reato della serie (a Capaci morirono cinque persone).
Questa tesi è stata respinta dalla Corte già nella fase degli atti preliminari e va, a questo punto, respinta con convinzione ancora maggiore (e questa volta meglio documentata). Posto, infatti, che il solo collegamento rilevante tra i procedimenti è quello teleologico (non hanno alcun rilievo le coincidenze soggettive od organizzative, salvo che siano spia di un collegamento dell’altro tipo), la connessione prospettata ricade sotto la disciplina dell’art. 12, lett. b), cpp.
Quindi, perché vi sia attrazione dei procedimenti nel giudice di Palermo (anzi, Caltanisetta, stante la presenza di un magistrato tra le parti offese) occorrerebbe che le stragi del 1992 (Capaci e via D’Amelio) e quelle del 1993-1994 (le stragi per cui è processo) siano state commesse «con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso».
Occorrerebbe, cioè, facendo applicazione dei normali e collaudati principi in tema di reato continuato, che tutti i reati siano stati commessi in virtù di una deliberazione unica ed in vista di un fine unitario, costituente il cemento delle varie violazioni. Occorrerebbe, cioè, come ha chiarito la giurisprudenza, che le singole violazioni costituiscano «parte integrante di un unico programma, deliberato fin dall’inizio nelle linee essenziali, per conseguire un determinato fine, a cui si aggiungerà, di volta in volta, l’elemento volitivo necessario per l’attuazione del programma stesso».
Se queste sono le condizioni per ritenere integrato il reato continuato, occorre dire (salvo quanto si dirà in ordine al «cemento» esistente tra le stragi del 1993-1994) che negli atti del procedimento non vi è nemmeno traccia di una deliberazione unitaria delle violazioni del 1992 e di quelle successive. Inoltre, per quanto si voglia «inspicere», non si riesce assolutamente a comprendere quale possa essere il fine unitario di reati commessi, nei casi estremi, a distanza di circa due anni, da persone diverse e in luoghi diversi del territorio nazionale (Sicilia e Continente).
Se lo scopo unitario di tutte queste stragi fosse stato quello di «intimidire» gli uomini delle Istituzioni e i privati, per costringerli a soggiacere agli interessi e ai dettami di «cosa nostra», e di sbarazzarsi delle persone scomode, occorrerebbe dire, allora, che tutti i delitti «eccellenti» commessi da «cosa nostra» dalla formazione dello Stato Unitario ad oggi (a partire dall’omicidio Notarbartolo del 1893) sono in continuazione tra loro, giacché, come l’esperienza insegna in maniera luminosa e come i collaboratori sopra menzionati hanno espressamente ribadito, i mezzi che «cosa nostra» ha sempre utilizzati per affermare e incrementare il suo potere sono proprio quelli dell’intimidazione e dell’eliminazione dei «nemici».
Ma è evidente che tutto ciò non ha nulla a che vedere col reato continuato, che richiede unicità di deliberazione e determinatezza dello scopo. L’intimidazione e la soppressione dei «nemici» rappresentano, invece, solo dei metodi, peraltro comuni anche ad altre organizzazioni, che «cosa nostra» ha adottato fin da quando s’è resa conto (cioè, subito dopo l’Unità) di poterlo fare impunemente.
Va considerato, del resto, che la continuazione, comportando deroga ad alcuni fondamentali principi dell’ordinamento, tra cui quello del giudice naturale e quello, altrettanto importante, del nullum crimen sine poena (da intendersi nel senso di pena adeguata, prevista dall’ordinamento), va rigorosamente provata, attraverso la dimostrazione che vi è stato un effettivo collegamento tra i vari reati, così da potersi considerare come riuniti in una trama unica, senza soluzioni di continuità.
La prova, poi, deve essere tanto più rigorosa quanto più distanti sono fra loro, nel tempo, le condotte antigiuridiche. Nel caso di specie, invece, questa prova è inesistente. Essa è sostituita da un flatus vocis proveniente dal collaboratore Cancemi, secondo cui le stragi di Capaci e via D’Amelio, gli omicidi di Lima e Ignazio Salvo, le stragi di Firenze, Roma e Milano sarebbero parte di un’unica strategia perseguita da Riina («Per me è tutta una strategia che lui ha messo in campo»).
Ora, a parte il fatto che la «strategia» è cosa tutt’affatto diversa dal «medesimo disegno criminoso», va aggiunto che, per lo stesso Cancemi, lo scopo prioritariamente perseguito da Riina con tutte queste azioni delittuose era l’abrogazione della legge sui collaboratori di giustizia e della legge sul «carcere duro».
Ma è notorio che la norma sul «carcere duro» (vale a dire, l’art. 41/bis dell’ordinamento penitenziario) è stata introdotta con DL 8-6-92, n. 306, conv. dalla legge 7-8-92, n. 356. È stata introdotta, cioè, dopo la strage di Capaci e proprio in reazione ad essa; ha superato lo stato di provvisorietà (con la conversione in legge) solo dopo la strage di via D’Amelio.
È chiaro, quindi, che in questa «strategia» non v’era, né vi poteva essere, l’intendimento di ottenere la soppressione di un istituto giuridico che non esisteva. E non esisteva, in via definitiva, nemmeno all’epoca della strage di via D’Amelio. Non esisteva, va aggiunto, nemmeno nell’attuazione pratica, giacché i primi detenuti furono sottoposti al regime del 41/bis solo dopo il 19-7-92.
Pertanto, rimanendo alla critica di ciò che dice Cancemi, non solo prima della strage di Capaci, ma nemmeno prima di quella di via D’Amelio v’era materia per ideare un progetto criminoso rivolto alla soppressione del «carcere duro» (sarebbe come dire che «cosa nostra» voleva annullare… una cosa che non c’era).
Resterebbe, in realtà, come causa scatenante della furia omicida di «cosa nostra» (sempre nell’ottica di Cancemi), la normativa contemplante sconti di pena per i collaboratori di giustizia, introdotta con decreto legge 13-5-91, n. 152, conv. nella legge 12-7-91, n. 203 (il Cancemi, ovviamente, parla in generale dei collaboratori e del problema da essi rappresentato, non certo della legge sopra indicata). Ma sarebbe assolutamente fuor di luogo, già in via logica, pensare che le stragi del 1992-93-94 siano conseguenza di questo (comunque) limitato provvedimento normativo.
Di fatto, poi (ed è quello che più conta), nessuno lo ha mai detto, a parte il flebile accenno che, a modo suo, vi fa il suddetto collaboratore. Ma è chiaro che Cancemi riferisce una sua personale opinione, fondata, peraltro, come si è visto, su una lettura confusa degli accadimenti di quel periodo.
Se e come questa lettura possa costituire prova «rigorosa» di una identità di disegno criminoso ognuno può intendere da solo.
D’altra parte, per chi vuole a tutti i costi prendere alla lettera le parole di Cancemi e ritenere, un volta tanto, che questi sia affidabile in tutto e per tutto, anche nelle congetture e nelle supposizioni, va aggiunto che il Cancemi è, comunque, uno di coloro che ha dichiarato di non aver mai sentito parlare di stragi fuori della Sicilia, sia prima che dopo l’arresto di Riina.
Appartiene, quindi, alla categoria di coloro che, non per congetture ma expressis verbis, negano l’esistenza di quest’unico programma delittuoso.
E il Cancemi, si tenga mente, è uno di coloro che parteciparono alle riunioni del gennaio-febbraio-marzo 1992 per mettere a punto la strategia di quel periodo (o comunque, per organizzare alcuni degli attentati di quel periodo).
In verità, come è stato detto da tutti i collaboratori e come è confermato dal precedente dell’Addaura, il dr. Falcone, così come il dr. Borsellino, erano caduti nel mirino della mafia già molto tempo prima del maggio 1992 per la loro continua, instancabile, coraggiosa opera di Magistrati al servizio della nazione. Molto prima, quindi, che venisse fuori qualsiasi normativa di incoraggiamento del «pentitismo».
Essi furono abbattuti non in vista di un fine determinato (che è indissociabile dal reato continuato), ma per vendetta e per «educare» gli altri.
Sono gli stessi motivi che avevano provocato o provocarono l’assassinio del dr. Terranova, del dr. Chinnici, del colonnello Russo, del capitano Basile, del commissario Montana, del dr. Cassarà dell’isp. Lizio e di tanti altri coraggiosi servitori dello Stato.
Ma le finalità di vendetta e di intimidazione, per sé sole (se non sono accompagnate, cioè, dalla medesimezza della risoluzione), non possono mai integrare la figura del reato continuato, come s’è detto e com’è ovvio.
Se così non fosse occorrerebbe concludere che tutti i delitti determinati da questi abietti motivi (vendetta e intimidazione) sono in «continuazione», con la conseguenza, già anticipata all’apertura di questo discorso, che andrebbero convogliati in un unico processo tutti i delitti che lastricano la via crucis dello Stato unitario.
Con quale fondamento normativo è inutile commentare. Del resto, nemmeno le finalità di vendetta e di «educazione» sarà possibile ravvisare nell’aggressione al patrimonio artistico nazionale, come si vedrà meglio nel prosieguo.
In conclusione, occorre dire, quindi, che negli accadimenti successivi al luglio del 1992 va ricercata la causa scatenante dei lutti e delle distruzioni del 1993-94.
- Un discorso leggermente diverso va fatto in ordine all’attentato a Costanzo Maurizio, che, come si è visto (sia nella parte relativa agli esecutori materiali che in quella relativa ai mandanti) fu programmato già alla fine del 1991 e passò in esecuzione (salvo rientrare) a febbraio-marzo del 1992.
Non c’è dubbio che questa fase dell’attentato a Costanzo rientrasse nei progetti di morte elaborati da «cosa nostra» a ridosso della chiusura del «maxi-processo», insieme agli altri attentati di quel periodo, e fosse animata dalle stesse motivazioni («dare una lezione» a chi dava fastidio).
Per convincersi di ciò basti considerare che il mandato di Riina alla squadra operante su Roma agli inizi del 1992 comprendeva, in alternativa, Falcone, Martelli, Costanzo o qualche altro giornalista (sempre di quelli che davano fastidio).
Basti considerare, inoltre, che la prima fase esecutiva dell’attentato a Costanzo coincise con l’organizzazione dell’attentato al dr. Falcone.
Va aggiunto, però, che i progetti criminosi della prima metà del 1992 furono accantonati, come si vedrà, nella seconda metà di quello stesso anno, per essere ripresi agli inizi del 1993 in un contesto affatto diverso, caratterizzato dall’arresto di Riina e dall’applicazione dell’art. 41/bis sopra menzionato.
In questo mutato contesto il progetto contro Costanzo verrà poi recuperato e messo al servizio di un diverso programma criminoso. Per questo se ne riparlerà tra gli attentati del 1993.
Quel che occorre rimarcare, in questa sede, è che l’esistenza di un progetto contro Costanzo alla fine del 1991 non può essere utilizzata per retrodatare la decisione delle stragi del 1993-94, per la semplice ragione che sarebbe un’operazione di pura fantasia: non c’è veramente nulla che possa supportarla, come si è più volte detto.
- Alcuni considerazioni vanno svolte, a questo punto, sulla credibilità dei collaboratori sopra menzionati, nella parte de qua. Prima di fare ciò, va ancora una volta ribadito che questo sforzo di valutazione va concentrato sugli aspetti del loro racconto che interessano in questo procedimento: non è assolutamente intenzione di questa Corte inseguire i dichiaranti (pentiti, collaboratori o testi che siano) in tutte le loro propalazioni (senza con questo volerli «sfiduciare»).
E giova ribadire che gli aspetti che interessano, in questa sede, sono: la genesi degli attentati del 1992 e il «limite» dei progetti di quel periodo.
Sia sull’uno che sull’altro essi sono stati assolutamente concordi, stabili e coerenti. Il loro racconto, poi, è senz’altro congruente col quadro generale.
Si è già visto, nella parte relativa agli esecutori materiali delle stragi, come il racconto di Sinacori sul tentativo portato contro Costanzo nel febbraio-marzo 1992 sia riscontrato passo passo, in tutti gli aspetti che abbiano una qualche «materialità»: mezzi, alloggi, luoghi, orari, viaggi, persone; tutto torna alla perfezione con quanto detto dal collaboratore.
Circa i motivi di questo attentato, tutti quelli ce ne hanno parlato (Brusca, Sinacori, Cancemi, Ferro) hanno detto le stesse cose: Costanzo era caduto nel mirino della mafia, alla fine del 1991, per le sue trasmissioni non gradite.
Sono stati riferiti, in particolare, anche fatti ed espressioni che avevano colpito la suscettibilità dei mafiosi: Costanzo aveva bruciato una maglietta della mafia (circostanza, questa, riferita anche da Scarano Antonio); Costanzo aveva invitato e accolto in una delle sue trasmissioni una donna dei Madonia; Costanzo aveva augurato un male incurabile ai mafiosi.
Infine, Costanzo aveva condotto un programma «tabù»: s’era permesso di parlare dei (facili) ricoveri ospedalieri dei mafiosi.
È tutto vero. Dal col. Pancrazi si è appreso che il 10-10-91 Maurizio Costanzo diresse un programma televisivo in cui si parlava dei ricoveri ospedalieri dei mafiosi, dal titolo eloquente: "mafia, ospedali e ricoveri eccellenti, medici compiacenti". Nel corso della trasmissione il Costanzo, commentando la degenza in ospedale di Madonia Francesco, noto mafioso, diceva testualmente: «Io vorrei che si ammalassero anche di mali incurabili, i mafiosi, se è per questo, voglio dire, se posso esprimere una mia opinione».
Precedentemente, in data 26-9-91, nel corso di altro programma televisivo, il Costanzo aveva bruciato una maglietta con la scritta "viva la mafia". Tutto ciò conferma integralmente la rappresentazione dei collaboratori sulla genesi e sui motivi dell’attentato al giornalista.
Quanto all’attentato al dr. Falcone, tutti quelli che ne hanno parlato ne hanno individuato la causa nell’attività di contrasto alla mafia svolta dal magistrato; tutti hanno detto che era un obiettivo individuato da tempo.
Per Brusca, infatti, Falcone «non ha fatto altro che contrastare cosa nostra»; la sua uccisione era in predicato fin dal 1983 (epoca in cui gli fu conferito da Riina il primo incarico contro il magistrato).
Per Sinacori, Falcone doveva essere ucciso perché aveva istruito il «maxi-processo», fin dal 1983-84.
Ugualmente concordi sono stati coloro che hanno parlato delle modalità esecutive dell’attentato al dr. Falcone (Brusca, La Barbera, Cancemi, Ferrante, Ganci): tutti hanno fatto il nome delle stesse persone come partecipi all’azione omicida (anche se non tutti si sono rivelati informati alla stessa maniera).
Dell’attentato al dr. Borsellino hanno parlato, con una qualche cognizione Brusca e Sinacori, entrambi per dire che l’assassinio del magistrato era progettato da tempo ed era motivato dal suo impegno antimafia. Ferrante e Ganci hanno fatto i nomi di alcuni dei responsabili.
Quanto all’omicidio di Salvo Lima, avvenuto nella stessa epoca degli attentati a Falcone e Borsellino, sia Brusca che Sinacori, Cancemi, Ferrante, lo riferiscono al tradimento degli impegni presi da parte del parlamentare (in particolare, quello relativo all’annullamento della sentenza di merito sul «maxi-processo»).
Si tratta di convergenze sicuramente significative, giacché vengono da collaboratori appartenenti ad ambiti territoriali e «familiari» diversi (San Giuseppe Iato; Porta Nuova; San Lorenzo; La Noce; Mazara del Vallo); con una diversa storia personale e familiare alle spalle; arrestati in tempi diversi e giunti alla collaborazione in momenti diversi. Si tratta, infine, di collaboratori che alle stragi del 1992 hanno partecipato direttamente e le hanno confessate.
Tra tutte le varie coincidenze dei racconti sopra passati in rassegna si ponga mente a questa sola: Sinacori ha dichiarato che, alla fine del periodo di permanenza a Roma nel 1992 per attentare a Costanzo, si portò a Palermo per informare Riina sugli esiti della spedizione e ricevere istruzioni. A questo fine contattò Biondino, che lo accompagnò in casa di un certo Guglielmini, dove incontrò Ganci Raffaele e Cancemi Salvatore. Aspettò un po’ e vidi quindi scendere, dalla scala che immetteva al piano superiore, Giovanni Brusca.
Fu quindi fatto salire al piano superiore, dove incontrò Riina. Il proprietario della casa in cui avvenne l’incontro fu poi arrestato per favoreggiamento.
Il Brusca ha detto che nel 1992, mentre si svolgevano le riunioni per discutere degli attentati di quel periodo, si incontrò con Cancemi Salvatore, Ganci Raffaele, Biondino Salvatore nella casa di un cugino del Cancemi, insieme a Riina.
Qui si presentò, ad un certo momento, per incontrarsi con Riina, Sinacori Vincenzo. I due discussero tra loro e poi Sinacori andò via.
Il cugino di Cancemi, che aveva messo a disposizione la casa, fu poi arrestato per favoreggiamento. È impossibile non vedere, nelle parole dei due, lo stesso incontro. Si sa che era il 4-3-92.
È impossibile pensare che i due si siano accordati, se non altro perché ognuno di loro è giunto a parlare di questo incontro per vie diverse e per motivi diversi.
Queste convergenze di rappresentazione e i motivi logici che sono stati illustrati portano a concludere, quindi, che, per quanto ci interessa (si ripete, sotto gli aspetti che ci interessano: genesi e motivi della campagna stragista del 1992) i collaboratori hanno detto la verità.
Le conseguenze sono già state illustrate. Solo per completezza va fatto un accenno al progettato assassinio dell’onorevole Martelli, che due collaboratori (Brusca e Sinacori) hanno ricondotto a un accordo tradito (voti contro benefici).
Va detto, innanzitutto, che questa Corte non dispone di nessun elemento per formulare un giudizio al riguardo (anche sotto i limitati aspetti che ci interessano), perché gli stessi collaboratori si sono rivelati (e dichiarati) possessori di notizie scarne e indirette. Infatti, Brusca ha espressamente dichiarato di non sapere con chi l’on. Martelli avrebbe avuto dei contatti, quando e in vista di che cosa («non sono in condizione… di dare un’indicazione precisa, anche se ho le mie idee»).
Per Sinacori, «si diceva che (Martelli) prima si era venuto a prendere i voti in Sicilia e poi si era voltato contro di noi, nel senso che si era alleato con Falcone».
Entrambi, quindi, non sanno nulla di ciò che è giuridicamente rilevante. Hanno le loro «idee», ma non conoscono i fatti. In queste condizioni si può solo dire che quelle dichiarazioni non possono essere utilizzate né per valutare l’attendibilità dei collaboratori, né per screditare un ex ministro della Repubblica.
Si deve anche precisare che, qualunque valutazione si voglia fare delle dichiarazioni suddette, esse non portano nemmeno una goccia d’acqua al mulino di chi vede un collegamento tra i fatti del 1992 e quelli degli anni successivi, giacché il progetto contro il ministro Martelli è stato espressamente ricondotto, da Brusca e Sinacori, alla «strategia» degli inizi anni ’90 (quella in cui maturò la risoluzione di uccidere Lima, Falcone, Borsellino, Vizzini, ecc.).
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