Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni. Potete seguirlo su questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie è dedicata a Cesare Terranova, il primo giudice a mandare a processo per associazione a delinquere la cosca di Corleone.

Gli imputati sono accusati dai Collaboratori di giustizia esaminati di essere componenti della Commissione provinciale palermitana di "Cosa Nostra" nel 1979, in qualità di capi-mandamento.

In particolare, Michele Greco è indicato:

1) da Gaspare Mutolo come componente della Commissione;

2) da Cancemi Salvatore come capo-mandamento di Ciaculli e capo della Commissione;

3) da Contorno Salvatore come capo-mandamento di Ciaculli;

4) da Brusca Giovanni come capo-provincia (cioè capo della Commissione provinciale) e capo-mandamento di Ciaculli;

5) da Di Carlo Francesco come capo-provincia e capo-mandamento di Ciaculli;

6) da Francesco Marino Mannoia coordinatore della Commissione;

7) da Tommaso Buscetta quale capo-mandamento di Ciaculli.

Tutti i predetti collaboratori assumevano che nel 79 facesse parte della Commissione provinciale di "Cosa Nostra".

Bernardo Brusca è indicato:

1) da Gaspare Mutolo quale componente nel 1979 della commissione e capo-mandamento di S.Giuseppe Jato;

2) da Cancemi Salvatore quale capo-mandamento di S.Giuseppe Jato e componente nel 1979 della Commissione;

3) da Contorno Salvatore negli stessi termini del Cancemi;

4) da Di Carlo Francesco come capo-mandamento di S.Giuseppe Jato in sostituzione di Antonino Salomone e membro della Commissione nel 1979;

5) da Francesco Marino Mannoia come sostituto del capo mandamento Antonino Salomone nei periodo in cui soggiornava in Brasile;

6) da Tommaso Buscetta come componente della commissione negli anni 79-80 in sostituzione di Salomone Antonino.

Assumeva però Giovanni Brusca, figlio di Bernardo, che il padre non avesse partecipato alla seduta della Commissione in cui si era deciso di sopprimere a Palermo il Terranova in quanto, trovandosi in Sicilia, Antonino Salomone vi aveva preso parte di persona.

Non può però sottacersi che la presenza in Sicilia di Antonino Salomone non trovi riscontro in alcunché, mentre la meraviglia di Bernardo Brusca alla notizia dell'omicidio del giudice, mal

conciliandosi con la contestuale conoscenza non solo dei motivi dell'omicidio, ma anche della richiesta fattane dal Leggio e della sua approvazione all'unanimità da parte della Commissione, induce a ritenere che l'imputato avesse preso parte alla seduta, così come sostenuto dal Di Carlo che lo vide alla Favarella insieme a tutti gli altri capi-mandamento il giorno in cui si deliberò di sopprimere il magistrato in Palermo. Convalidano l'espresso convincimento precise circostanze di tempo. [...].

Salvatore Riina è indicato:

1) da Mutolo Gaspare quale capo-mandamento di Corleone, unitamente a Bernardo Provenzano;

2) da Cangemi Salvatore in egual modo;

3) da Contorno Salvatore quale capo-mandamento di Corleone;

4) da Brusca Giovanni quale capo-mandamento di Corleone unitamente a Bernardo Provenzano;

5) da Di Carlo Francesco quale sostituto, unitamente a Bernardo Provenzano, di Luciano Liggio nella carica di capo-mandamento di Corelone;

6) da Francesco Marino Mannoia quale membro della commissione provinciale unitamente a Bernardo Provenzano con cui si alternativa;

7) da Tommaso Buscetta quale membro della Commissione Provenzano Bernardo è indicato:

da tutti i pentiti che hanno reso dichiarazioni relativamente a Riina, come un pari grado del predetto, nel mandamento di Corleone ed in seno alla Commissione. Sulla scorta di questi elementi può quindi attendibilmente dedursi che il mandamento di Corleone fosse congiuntamente diretto dall'imputato e da Salvatore Riina.

Conseguentemente non può dubitarsi che tutte le decisioni relative al mandamento o devolute alla Commissione provinciale di "Cosa Nostra" fossero da entrambi concordate.

Analogamente concludeva la Suprema Corte (sentenza n.80 sez. l del 30/1/92), affermando che il Provenzano, al pari di Riina, rappresentava a pieno titolo la cosca di Corleone (nelle stesse circostanze di tempo dell'omicidio del giudice Terranova) della quale ben conosceva situazioni ed evoluzioni; ed ancora più, che egli operava in perfetta armonia con i co-rappresentante, condividendone propositi e strategie delinquenziali nel perseguimento di scopi evidentemente comuni, perché radicati nell'unica entità di interessi da entrambi patrocinata.

Gli altri componenti della Commissione

Antonino Geraci è indicato:

1) da Gaspare Mutolo come capo-mandamento di Partinico;

2) da Cancemi Salvatore analogamente;

3) da Contorno Salvatore analogamente;

4) da Brusca Giovanni analogamente;

5) da Di Carlo Francesco analogamente;

6) da Francesco Marino Mannoia come facente parte della Commissione;

7) da Tommaso Buscetta come capo mandamento di Partinico.

Francesco Madonia è indicato:

1) da Gaspare Mutolo come capo-mandamento di Resuttana;

2) da Cancemi Salvatore, analogamente;

3) da Contorno Salvatore analogamente;

4) da Brusca Giovanni analogamente;

5) da Di Carlo Francesco analogamente;

6) da Francesco Marino Mannoia come facente parte della Commissione;

7) da Tommaso Buscetta come capo-mandamento di Resuttana.

Giuseppe Calò è indicato:

1) da Gaspare Mutolo come capo-mandamento di Palermo-centro;

2) da Cancemi Salvatore come capo-mandamento di Porta Nuova;

3) da Contorno Salvatore come capo mandamento di Porta Nuova;

4) da Brusca Giovanni analogamente;

5) da Di Carlo Francesco analogamente;

6) da Francesco Marino Mannoia come membro di Commissione;

7) da Tommaso Buscetta come capo-mandamento di Porta Nuova.

Farinella Giuseppe è indicato:

1) da Cancemi Salvatore come capo-mandamento di Gangi;

2) da Contorno Salvatore analogamente;

3) da Brusca Giovanni come facente parte della Commissione;

4) da Di Carlo Francesco come capo-mandamento delle Madonie;

Non viene invece indicato né come capo-mandamento, né come appartenente alla Commissione da Mutolo Gaspare, Francesco Marino Mannoia e Tommaso Buscetta.

L’assoluzione di Bagarella e Madonia

Il contributo fornito dai pentiti appare così speculare a quanto accertato dai giudici della Corte di Assise d'Appello di Palermo e confermato dalla Corte di Cassazione con le ricordate ed acquisite sentenze n.80 della Corte di Cassazione dell'l/1/92 e n. 930 del 10/6/96. [...]

Ad identiche conclusioni non è dato pervenire per quel che concerne Farinella Giuseppe. Non univoci appaiono infatti i pentiti sul suo conto, […]. Conseguentemente, nel mentre Greco Michele, Bernardo Brusca, Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Antonio Geraci, Francesco

Madonia e Giuseppe Calò dovranno essere dichiarati colpevoli del reato loro ascritto in epigrafe, Farinella Giuseppe, non essendo emerse in suo danno sufficienti prove di reità, dovrà esserne prosciolto per non aver commesso il fatto.

Esaurito l'esame della posizione dei mandanti,va ora esaminata la posizione di Bagarella Leoluca Biagio e Madonia Giuseppe, rinviati a giudizio quali esecutori materiali dell'eccidio.

Come già detto, allorquando si è effettuato l'esame dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, entrambi gli imputati sono accusati dai pentiti Mutolo e Di Carlo che riferiscono confidenze ricevute da terzi.

Sennonchè, essendo state giudicate le dichiarazioni rese dal Di Carlo relativamente agli esecutori materiali del delitto, inattendibili e quelle rese dal Mutolo relativamente all'imputato Bagarella di pari valore, devesi concludere che non sussistono in atti sufficienti elementi di prova atti a far giudicare l'imputato responsabile del fatto di sangue, insufficiente apparendo la circostanza che fosse legato da vincoli di parentela con il Riina e fosse stato in passato già condannato quale esecutore materiale di altri delitti eccellenti attribuiti a decisioni adottate dalla commissione provinciale di "Cosa Nostra".

[…] La Corte di Assise di primo grado di Reggia Calabria - Prima Sezione, dichiara Michele Greco, Bernardo Brusca, Giuseppe Calò, Antonino Geraci, Francesco Madonia, Bernardo Provenzano e Salvatore Riina colpevoli del reato loro ascritto e condanna ciascuno di loro alla pena dell'ergastolo oltre che al pagamento in solido delle spese processuali ed al pagamento delle spese di custodia cautelare.

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