Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni. Potete seguirlo su questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie pubblicherà ampi stralci delle motivazioni della sentenza di secondo grado del processo sulla trattativa stato-mafia.


Si staglia invece, sullo sfondo di quasi tutte le vicende che più specificamente ricadono nell’oggetto dell’imputazione per cui qui si procede, il ruolo della politica, come era inevitabile che fosse per il tenore stesso con cui è stato confezionato il capo d’accusa.

E sotto accusa la politica lo è stata in questo processo esplicitamente, e in persona di due suoi autorevoli esponenti, attinti dall’imputazione di avere concorso al reato di minaccia a sorpo politico dello stato.

E precisamente, l’uno (Dell’Utri) come intermediario, che si sarebbe proposto inizialmente (in epoca successiva all’omicidio Lima) ed in luogo di quest’ultimo, come interlocutore dei vertici di Cosa Nostra per mediarne la pretesa di ottenere i benefici pretesi come condizione per la cessazione delle stragi: un’accusa che però è caduta già all’esito del giudizio di primo grado; e poi, rinnovando tale interlocuzione, dopo gli arresti di Vito Ciancimino e di Salvatore Riina, così agevolando il progredire della “trattativa” stato-mafia sopra menzionata, e quindi rafforzando i responsabili mafiosi della trattativa nel loro proposito criminoso di rinnovare la minaccia di prosecuzione della strategia stragista; e segnatamente, agevolando materialmente la ricezione ditale minaccia presso alcuni destinatari che la stessa ed in particolare, da ultimo, favorendone la ricezione da Berlusconi Silvio dopo il suo insediamento come Capo del Governo: accusa che, come si vedrà, sconta un’insuperabile carenza di prova dell’ultimo passaggio (una sorta di “ultimo miglio” del percorso probatorio d’accusa) della sequenza fattuale necessaria per poter validare l’ipotesi accusatoria secondo cui Dell'Utri, dopo avere intrattenuto reiterati contatti con l’emissario di Cosa Nostra, identificato nella persona di Mangano Vittorio, avrebbe veicolato la minaccia di cui questi era latore fino al Presidente del Consiglio e quindi al Governo in carica. Una carenza che non può essere compensata dal rifiuto opposto da Silvio Berlusconi - avvalendosi (su consiglio dei suoi legali) della facoltà di non rispondere che la legge gli riconosceva [...] di sottoporsi all’esame testimoniale che era stato disposto da questa Corte su specifica richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale (tale richiesta era stata avanzata dalla difesa dell’imputato Dell'Utri, rivendicando il proprio diritto a fare esaminare un teste a discarico la cui versione dei fatti, alla luce della pronuncia di condanna e del percorso logico probatorio su cui la Corte di primo grado aveva ritenuto di fondare quella pronuncia, aveva assunto una rilevanza potenzialmente decisiva dal punto di vista della difesa, per smentire la prospettazione accusatoria).

Il rifiuto predetto, come si vedrà, è processualmente un dato neutro per la molteplicità delle ragioni che possono stare alla base di quella scelta. E quindi non se ne possono trarre implicazioni significative a supporto dell’accusa (argomentando a contrariis dal fatto che Berlusconi abbia deluso l’aspettativa difensiva di una secca smentita dell’avere egli, nella qualità di presidente del Consiglio e quindi capo del Governo in carica, ricevuto minacce di qualsiasi genere attraverso interlocuzioni con il Dell’Utri). In particolare, che il teste assistito (ma sentito [...] essendosi accertato che era iscritto nel registro degli indagati per reati connessi-collegati a quello per cui qui si procede, e segnatamente le stragi del 93/94) si sia rifiutato di rispondere per non incorrere in un’incriminazione per falsa testimonianza, se avesse smentito di avere ricevuto la minaccia assenta dall’accusa, è solo una, e neppure la più probabile, delle letture possibili di quel silenzio, considerato il prevedibile sviluppo del tracciato di prova, soprattutto nel contro-esame del p.g.

Le accuse contro Mannino

L’altro esponente politico di rilievo a sedere sul banco degli imputati, Calogero Mannino, era accusato di essere stato addirittura l’autore della condotta che avrebbe innescato la trattativa con i vertici dell’organizzazione mafiosa, istigando per cosi dire gli istigatori (Mori, De Donno e Subranni) ad aprire un canale di comunicazione con i predetti vertici, condotta finalizzata a sollecitare eventuali richieste di Cosa nostra per fare cessare la programmata strategia omicidiaria

stragista, già avviata con l'omicidio dell'on. Salvato Lima, e che aveva inizialmente previsto l'eliminazione, tra gli altri, di vari esponenti politici e di Governo, fra cui egli stesso Mannino; ed accusato poi di avere esercitato indebite pressioni per fare ottenere ai detenuti mafiosi provvedimenti favorevoli in ordine all’applicazione del 41 bis (che era una delle principali richieste avanzate da Cosa nostra nel quadro di un’azione più complessiva di ricatto allo Stato).

La posizione del Mannino è stata stralciata, e il separato procedimento a suo carico è stato definito con sentenza del 4.11.2015 del gup presso il Tribunale di Palermo che lo ha assolto con la formula «per non aver commesso il fatto come ascrittogli»; assoluzione che è stata confermata in appello (con sentenza n. 3920/2019 deI 22.07.2019) ed è passata in cosa giudicata avendo la Corte di Cassazione, come si vedrà, dichiarato inammissibile il ricorso proposto al p.g. (v. sentenza n. 1156 dell’11.12.2010).

Ma ampio spazio è stato dedicato nella motivazione della decisione impugnata alla prima delle due condotte contestate, per il ruolo decisivo che essa avrebbe avuto nello sviluppo della vicenda, pur ritenendo il giudice di prime cure di dover derubricare quella condotta a mero antecedente causale del successivo iter realizzativo del reato per cui si procede.

Il tentativo del P.G in questa sede di rilanciare l’ipotesi accusatoria che attribuiva al Mannino un ruolo propulsivo dell’intera vicenda non ha trovato conforto adeguato, ad avviso di questa Corte, nelle risultanze acquisite.

Detto questo, gli esiti dell’accusa nei riguardi di influenti esponenti del mondo della politica e dell’imprenditoria votatasi anche alla politica sono forse meno troncanti di quanto non dica il responso processuale finale nei riguardi dei due imputati menzionati. E sono tutto sommati coerenti alla storia dei tormentati rapporti tra mafia e politica, addicendosi loro la tonalità del grigio.

Mancino, sospettato di essere il terminale della Trattativa

E un terzo non meno autorevole uomo politico, il Senatore Nicola Mancino, Ministro dell’Interno all’epoca dei fatti di causa, è stato attinto dal sospetto di essere stato il terminale della trattativa avviata da Mori e De Donno con Vito Ciancimino e autorizzata da Riina. Un sospetto ingenerato dalle propalazioni improbabili di Massimo Ciancimino che si riportava ad assente elucubrazioni del

padre e a indicazioni desunte dai sui scritti, nonché a tardive propalazioni di Giovanni Brusca, che per la prima volta nel 2001- quando già era edotto delle testimonianze rese da Mori e De Donno al processo di Firenze — fece il nome di Mancino come terminale della trattativa, asserendo che come tale gli fosse stato indicato da Salvatore Riina la seconda volta che ebbe a parlargli della vicenda del c.d. “papello”.

Un sospetto che è sfociato “solo” nell’imputazione elevata nei riguardi del Senatore Mancino per il reato di falsa testimonianza (per avere negato, deponendo al processo a carico di Mori e Obinu, di avere mai saputo dei contatti intrapresi dai Carabinieri del R.O.S. con Vito Ciancimino; e delle lagnanze espresse al riguardo dal Ministro Martelli; e ancora per avere negato di avere saputo nulla delle recondite motivazioni che avrebbero portato alla sua designazione per la carica di Ministro dell’interno del Governo Amato in luogo del Ministro uscente, Vincenzo Scotti), da cui è stato assolto con ampia formula.

Ma il ruolo e i volti della politica evocati in questo processo erano anche altri, come poteva evincersi già da ammiccamenti del costrutto accusatorio (come quelli che dietro l’accusa di avere concorso al reato, rivolta a uomini delle istituzioni come il Capo della Polizia Vincenzo Parisi e al vice direttore generale del Dap, Francesco Di Maggio, entrambi deceduti, in relazione a vicende come l’avvicendamento dei vertici del Dap, con la cacciata del Direttore Nicolò Amato e la sostituzione anche del suo vice con il predetto Di Maggio), inevitabilmente chiamavano in causa le più alte cariche dello stato, nel tessere l’ordito probatorio che avrebbe dovuto sostenere l’accusa: che poi era, in definitiva, quella di avere assecondato scelte che, per quanto valutazione e scelte di opportunità politica, e tanto meno fame materia di imputazione per specifiche fattispecie di reato, come quella per cui qui si procede.

Avere ipotizzato anche nei confronti di eminenti personalità istituzionali, come il Ministro Conso o il presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, un concorso “oggettivo” alla realizzazione del reato, o un cedimento alla minaccia maflosa, con il risultato di dover compiere poi acrobazie dialettiche per affrancarli da un giudizio postumo di responsabilità penale (facendosi leva sulla genuinità delle intenzioni o sull’avere ignorato i retroscena più inquietanti) è, a parere di questa Corte, oltre che ingeneroso e fuorviante, frutto di un errore di sintassi giuridica.

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