«Nell'articolo 1 di questo decreto si sottolinea anche con una certa solennità il ritorno in presenza», ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, nella conferenza stampa di presentazione del nuovo decreto-legge (n. 111/2021). L’obiettivo è precisato nell’articolo citato dal ministro: «assicurare il valore della scuola come comunità e tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica». Ma le misure elaborate sono idonee a evitare la didattica a distanza?

Le regole per le scuole

In un articolo precedente, si è rilevato come l’imposizione della certificazione verde Covid-19 per il personale scolastico rappresenti un uso distorto dello strumento, inizialmente previsto per l’accesso saltuario a locali e attività varie.

Rendere il “green pass” condizione per poter lavorare quotidianamente significa introdurre un obbligo vaccinale in via surrettizia, considerata la gravosità economica (e non solo) di percorrere la via alternativa alla vaccinazione, cioè un tampone ogni 48 ore.

Sarebbe stato meglio sancire trasparentemente un obbligo in via diretta. Parimenti, se l’obiettivo perseguito è la scuola in presenza, avrebbe dovuto essere imposto il vaccino anti-Covid anche agli studenti over 12, in aggiunta ai 10 vaccini già previsti.

Detto questo, l’ultimo decreto presenta criticità che possono minare il raggiungimento dell’obiettivo indicato.

I presidenti di Regione

Ai sensi del nuovo decreto, come detto, nell’anno scolastico 2021-2022 le attività nelle scuole saranno svolte in presenza, salvo deroga in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità, nelle zone arancioni e rosse, dovute a focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti, e solo in singole istituzioni scolastiche o in quelle presenti in specifiche aree territoriali.

La deroga potrà essere disposta con provvedimenti di sindaci o di presidenti di regione. Già con altri decreti si era attribuito a questi ultimi il potere di chiudere le scuole in determinate circostanze. In particolare, la norma di un decreto-legge dell’aprile scorso (n. 52) era sostanzialmente analoga a quella dell’ultimo decreto, che aggiunge una delimitazione più specifica del potere di chiusura.

Eppure le disposizioni precedenti non hanno evitato provvedimenti non adeguatamente motivati, come accertato da tribunali su istanza di genitori e associazioni che hanno fatto ricorso contro ordinanze di chiusura.

I presidenti di regione potrebbero, quindi, ritenere di proseguire come lo scorso anno, anche in considerazione del fatto che in passato il governo ha reputato di non impugnare tali ordinanze, nonostante la loro infondatezza, come detto.

Le mascherine

LaPresse

Suscita perplessità la norma per cui c’è l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie - salvo limiti di età, patologie, disabilità ecc. – ma, al contempo, la possibilità di derogare a tale obbligo per gli studenti delle scuole, previa disposizione di protocolli e linee guida, se alle attività partecipano solo vaccinati o guariti. Le Università possono decidere la medesima deroga in autonomia, in presenza di vaccinati o guariti. Si pongono alcuni problemi.

In primo luogo, secondo le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità del 13 marzo scorso, in conformità ai “bugiardini” dei vaccini, «una persona vaccinata con una o due dosi deve continuare a osservare tutte le misure di prevenzione», tra le quali l’uso delle mascherine.

Anche il Comitato Tecnico Scientifico (CTS, parere n. 34) ha sottolineato di fare «particolare attenzione ai dispositivi di protezione», sia per gli studenti che per il personale scolastico. Negli Stati Uniti, i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) - autorità sanitarie - hanno fatto retromarcia sulla mascherina al chiuso, ripristinando l’indicazione anche per i vaccinati. In particolare, i CDC ne hanno raccomandato l’uso sia agli alunni che agli insegnanti, indipendentemente dal loro stato vaccinale, durante le lezioni in presenza nelle scuole.

In secondo luogo, non è chiaro in base a quale titolo insegnanti o altri soggetti potranno chiedere agli studenti il loro stato vaccinale o di guarigione per consentire attività senza dispositivi di protezione. Quanto agli universitari, l’obbligo del “green pass” consente la riservatezza circa le loro condizioni di salute (dalla certificazione non si evince se si è vaccinati, guariti o con tampone negativo), e la domanda di esplicitarle sarebbe contraddittoria con questa “ratio”.

Quanto agli altri studenti minorenni, i loro genitori (o a chi esercita la potestà), non sarebbero comunque tenuti a comunicare dati “sensibili”, quali guarigione o vaccinazione, in assenza di un obbligo vaccinale. Ci si chiede se, nel sancire questa disposizione, sia stato preventivamente acquisito il parere del Garante Privacy.

Infine, il decreto-legge prevede che le verifiche sulla certificazione verde per gli studenti universitari siano svolte "a campione". Ciò appare poco coerente con il fine del “green pass”: consentire l’accesso in ambienti salubri. Peraltro, la norma potrebbe indurre a ritenere che con le stesse modalità possano essere effettuati controlli anche in locali pubblici e altri ove il pass è previsto, e ciò sarebbe un assurdo.

Piano scuola 2021-2022

LAPRESSE

Il 6 agosto scorso, il Piano Scuola per l’anno scolastico 2021/2022, predisposto dal ministero dell’Istruzione, è stato approvato da regioni ed enti locali in Conferenza Unificata, e il protocollo d’intesa per la sicurezza nelle scuole è in via di condivisione con le organizzazioni sindacali.

Si prevedono misure ormai note, presenti anche in documenti elaborati per il precedente anno scolastico. Tra le altre, entrate e uscite in modo scaglionato, così da evitare assembramenti; areazione dei locali e pulizia quotidiana; procedura da attivare in caso di sintomi di infezione delle vie respiratorie di personale o studenti; test diagnostici e screening periodici; pianificazione flessibile di tempi e spazi per lo svolgimento in sicurezza delle attività. Sostanzialmente, al momento, non paiono esserci novità rilevanti rispetto allo scorso anno.

Non è noto in quale misura le risorse derivanti dal fondo ministeriale di 150 milioni di euro, stanziati a favore delle scuole dal cosiddetto decreto Sostegni del marzo scorso, siano state utilizzate per l’acquisto di materiali che gli esperti reputano necessari per garantire sicurezza, specie se non si riesce a rispettare il distanziamento: ad esempio, purificatori dell’aria con filtri HEPA, impianti di ventilazione meccanica controllata e altri dispositivi realmente idonei a incidere sul contenimento del virus. Servirebbe una puntuale e trasparente rendicontazione circa l’uso di tali risorse.

Trasporti

LaPresse

La legge di conversione del decreto Sostegni bis, come già disposto dal governo precedente, ha affidato al Prefetto il compito di organizzare, mediante un tavolo di lavoro, il coordinamento tra gli orari delle attività didattiche e quelli dei servizi di trasporto pubblico locale. 

Inoltre, è stato previsto l’accesso a finanziamenti per gli «istituti scolastici di ogni ordine e grado» che  provvedano, previa nomina del mobility manager, a predisporre «un piano degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni», incentrato su «iniziative di mobilità sostenibile». Anche riguardo ai trasporti pubblici locali non sembrano esserci novità significative rispetto al passato.

In conclusione, se pure non si parla di banchi a rotelle, per molti versi sembra di stare ad agosto dell’anno scorso. Oltre a misure in buona parte analoghe a quelle già previste, si ripone ogni speranza nelle vaccinazioni – facoltative per gli studenti over 12, lo si rammenta – per mantenere la scuola in presenza, nell’auspicio che i vaccini siano sufficienti a fronte di eventuali e nuove varianti.

Si può dire che, vaccini a parte, per un’effettiva sicurezza nelle scuole - modifiche strutturali, dispositivi di aerazione, trasporti ecc. - è stato perso un altro anno?

© Riproduzione riservata