Associazione per delinquere, concussione, abuso d’ufficio, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio: sono i reati contestati all’avvocato Francesco Perli nel processo all’Ilva dei Riva, in corso davanti alla corte d’Assise di Taranto. Per i primi due i pubblici ministeri hanno chiesto una condanna a sette anni di reclusione, mentre gli altri sono andati in prescrizione. Le arringhe dei difensori sono iniziate il primo marzo e andranno avanti fino alla metà di aprile.

Le condotte contestate a Perli sono contenute in tre capi di imputazione che lo descrivono come una figura chiave del “sistema Ilva”: in qualità di legale del gruppo Riva, l’amministrativista milanese avrebbe intrattenuto «rapporti diretti e non strettamente istituzionali» con i funzionari della regione Puglia e del ministero dell’Ambiente per il rilascio dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia). L’avvocato sarebbe riuscito a ottenere dalla Commissione Aia l’accettazione del 90 per cento delle richieste della proprietà e avrebbe “pilotato” l’ispezione presso lo stabilimento del gruppo istruttore della procedura. Per questa condotta, che avrebbe consentito allo stabilimento di continuare a produrre acciaio e profitti in mancanza dei requisiti di legge, Perli è accusato di associazione per delinquere insieme ai Riva e ai loro principali collaboratori.

Secondo i magistrati, l’avvocato avrebbe avuto un ruolo di primo piano anche nella vicenda che ha portato sul banco degli imputati Nichi Vendola, all’epoca dei fatti presidente della regione Puglia, per concussione: si tratta delle presunte pressioni sul direttore di Arpa Puglia, Giorgio Assennato, affinché l’Agenzia «ammorbidisse» la sua posizione nei confronti delle emissioni nocive prodotte dal siderurgico.

Il capo di imputazione prescritto riguarda una serie di attività, anche in questo caso finalizzate a ottenere un’Aia scritta sotto dettatura della proprietà e nel suo esclusivo interesse, eliminando le prescrizioni «non gradite». Con Perli e lo stato maggiore dei Riva, sono imputati alcuni funzionari della regione e del ministero, che avrebbero tenuto l’azienda costantemente aggiornata sull’andamento della procedura.

La difesa

A perorare la causa di Perli è sceso in campo uno dei più importanti penalisti italiani: Raffaele Della Valle, 81 anni, difensore di Enzo Tortora nel clamoroso caso di errore giudiziario di cui il presentatore è stato vittima. Che quella dell’errore fosse la linea, è stato chiaro sin dalle prime battute della sua arringa: «L’avvocato Perli non è un faccendiere, la procura i faccendieri li deve cercare altrove. È un mio amico, un uomo che improvvisamente viene catturato in un ingranaggio e da nove anni è sotto processo. Io sono qui per cercare di aiutarlo anche moralmente: ha perso la moglie dal dolore, è un docente universitario, collaboratore dei più grandi e prestigiosi studi di Milano, distrutto, annientato. Ecco perché non posso accettare la tesuncola “Perli è prescritto”: prescritto un bel niente, andiamo a fondo! Perli è un imputato per caso, trascinato a giudizio per un refuso, e sono buono a definirlo tale».

“Impugnato” o “inquinato”?

Della Valle si riferisce all’udienza preliminare, quando la procura ha sostenuto la tesi del rinvio a giudizio del suo assistito sulla base di alcune telefonate trascritte dalla Guardia di finanza. Nella telefonata numero 10173, Perli avrebbe detto «abbiamo anche inquinato gli atti», una frase che all’epoca ha avuto grande eco mediatica.

Molti anni dopo, nell’udienza del 16 gennaio 2019, Della Valle ha fatto ascoltare quella conversazione.

L’imputato, dopo aver riconosciuto la propria voce, ha commentato asciutto: «Non dico “inquinato”, dico “impugnato”. Si capisce perfettamente». A quel punto Della Valle è andato giù duro: «Io l’ho sentito ripetutamente e, ancorché sordo, era chiaro che è “impugnato”, non ci possono essere equivoci! Laddove, al contrario, il perito non ha detto “impugnato” ma ha detto “inquinato”, allineandosi – guarda caso! – a quello che aveva scritto la Guardia di finanza. Questo getta un cono d’ombra fortissimo sull’intera indagine, perché mi rifiuto di pensare che un perito della procura non abbia capito l’importanza della differenza. Tanto più che l’allora procuratore della Repubblica (Pietro Argentino ndr) ne fece un cavallo di battaglia e il rinvio a giudizio fu pressoché deciso sulla base di questa espressione».

L’errore riconosciuto

Quando poi la presidente Stefania D’Errico si è rivolta ai pm chiedendo se avessero ascoltato e il pm Buccoliero ha risposto «Non si sente!», la tensione è salita alle stelle. Della Valle ha spiegato che il passaggio era fondamentale – «L’accusa si basa su questo!» – e Buccoliero, di rimando: «Questo lo dice lei, si guardi le carte!». Quando l’avvocato Annicchiarico, difensore dei Riva, ha detto «presidente, possiamo dare atto che si sente “impugnato”?», anche il pm Graziano è insorto: «È il contrario! Lo sente lei, lo sente lei!». A quel punto Della Valle non si è lasciato scappare l’assist involontario: «Ma perché avete paura di questa cosa? Che cosa c’è dietro da avere paura?». Alla fine, la presidente ne è venuta a capo richiamando in aula il perito del Tribunale, Antonio Caforio, che ha chiuso ogni discorso riconoscendo l’errore.

Non è questione solo di una parola, per quanto rilevante: per comprendere il significato che la difesa attribuisce all’errore, bisogna considerare quanto Giuseppe Di Noi, il tenente colonnello della Gdf che ha diretto e coordinato gran parte delle attività di indagine, ha detto nell’udienza del 23 maggio 2018, durante il controesame condotto in quell’occasione dall’avvocato Martucci.

Quando gli è stato chiesto, nell’ordine, se avesse mai letto la domanda presentata da Ilva per il rilascio dell’Aia, se fosse a conoscenza della durata del procedimento, se avesse mai visto o acquisito la corrispondenza intercorsa tra Perli, il ministero e gli altri enti, se fosse a conoscenza del fatto che Perli aveva presentato ricorso contro l’Aia del 2011, ottenendo l’annullamento di molte delle prescrizioni in essa contenute, il teste ha sempre risposto «no» o «non ricordo». A domanda «lei sa cosa sono le Bat?» (Best Available Techniques, migliori tecniche disponibili, ndr), è seguito un altro «no». Alla domanda «lei sa che cos’è l’urea?», il colonnello ha risposto «è un impianto all’interno di Ilva, ma non conosco il funzionamento». Se non che, in una delle intercettazioni incriminate, quando Perli introduce nella conversazione il tema dell’urea, il suo interlocutore – Fabio Riva – dice: «È incredibile ma è così, Taranto ha mille risorse». E più avanti: «Guardi cosa stiamo facendo con la diossina, sono dei miracoli». La lettura che ne dà la difesa è opposta a quella della procura: l’urea è un agente chimico che si usa in agglomerazione per abbassare i livelli di diossina, per cui i due stavano parlando degli esiti di una Bat.

Nell’udienza successiva, l’avvocato Lojacono (difensore di Ceriani, responsabile dell’area a caldo) ha fatto rilevare che la Gdf ha aggiunto tra virgolette, a commento di una telefonata tra gli stessi interlocutori, l’annotazione «Vendola è molto arrabbiato perché gli fanno fare brutta figura agli occhi dell’opinione pubblica». Se non che, ha ammesso il colonnello, il riferimento all’opinione pubblica nella registrazione è totalmente inesistente. I finanzieri non avrebbero nemmeno accertato se, con riferimento alle questioni di cui si parla nelle intercettazioni, Perli abbia regolarmente presentato e vinto – come ha fatto – ricorsi al Tar e al Consiglio di stato. Questo è uno degli argomenti su cui la difesa ha insistito di più: com’è possibile – ha osservato – che l’imputato abbia commesso i reati di cui è accusato, se ogni volta la via maestra è stata il ricorso alla giustizia amministrativa?

Il codice e il pm

Nella sua arringa, Della Valle è stato severo con Di Noi – «lo smemorato di Collegno rispetto al colonnello è addirittura Pico della Mirandola» – ma le parole più dure le ha riservate al pm Buccoliero: se la Guardia di finanza ha ascoltato molto, trascritto male e capito poco, lui avrebbe dovuto controllare quelle informative «del tutto errate», ma non lo ha fatto, venendo meno a quanto chiede il codice di procedura penale, quando prevede (articolo 358) che l’accusa indaghi anche a favore dell’imputato. «L’obbligo del pm per primo è rilevare e controllare quanto pretendono di farti bere», perché «il desiderio, la volontà, la tendenza che talvolta si manifesta in chi ascolta l’intercettazione non deve prevalere sull’interpretazione. Stiamo parlando dell’Ilva, è evidente che ci sono criticità. Il pm deve avere una visione d’insieme, capire il contesto, quel contesto a cui Sciascia dedicò un libro».

Il contesto

Ed è proprio sul contesto che Della Valle ha insistito, così come la collega Donatella Rapetti, con la quale ha condiviso il lavoro e il tempo a disposizione. L’accusa, hanno detto, contestando punto per punto la ricostruzione della procura, non avrebbe capito come funziona davvero l’Aia. L’ha considerata alla stregua di qualunque altra procedura autorizzativa, mentre ha caratteristiche tutte sue, cioè è un atto concertativo e complesso, che scaturisce dalla fusione di tante volontà messe assieme, dopo consultazioni lunghissime: quella del 2011 ha richiesto 4.400 giorni a fronte dei 300 previsti dalla legge. Un contesto che spiegherebbe anche l’altra intercettazione contestata a Perli, quella in cui dice a Luigi Pelaggi, capo della segreteria tecnica del ministero dell’Ambiente: «(L’Aia) ve l’abbiamo scritta noi».

L’avvocato Rapetti ha poi fatto notare ai giurati che, nel capo d’imputazione relativo alla concussione, manca la descrizione della condotta di Perli: infatti alle contestate riunioni con Vendola, tra cui quella dove Assennato sarebbe stato lasciato fuori dalla porta, certamente non era presente, impegnato com’era – e l’imputato lo ha potuto provare facilmente – a centinaia di chilometri di distanza. Un altro buco riguarderebbe proprio le intercettazioni: non ce n’è nemmeno una in cui gli imputati si mettano d’accordo per un incontro non istituzionale.

Secondo i suoi avvocati, dunque, Perli è colpevole solo di aver fatto bene il suo lavoro. Di qui la richiesta finale: «Assoluzione con la più ampia formula».

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