Abbiamo impiegato più di trent’anni per introdurre nel nostro sistema il reato di tortura in attuazione della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata il 10 dicembre 1984 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e già se ne propone la soppressione.

Scorrendo le ragioni che militerebbero a favore di questo dietrofront, ci si imbatte in un free climbing argomentativo che mette a dura prova le capacità di resistenza di chi intendesse seguire i proponenti in tale spericolata arrampicata (nonostante il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, abbia imposto una frenata - almeno parziale - al proposito).

In primo luogo, la fattispecie di reato disciplinata dal nuovo art. 613-bis c.p. risulterebbe «essere prima facie profondamente divergente rispetto a quella adottata dalla citata Convenzione». Problema di nessuna rilevanza: anche ad ammettere che la divergenza consista in un più ampio ambito applicativo della fattispecie nazionale rispetto a quella sovranazionale, è infatti espressamente previsto sin dall’esordio del testo convenzionale (art. 1 comma 2) - benché non fosse difficile desumerlo - che ogni Paese possa introdurre una legge di portata più ampia.   

Si lamenta poi il fatto che nella Convenzione di New York il reato di tortura è configurato come reato proprio del pubblico ufficiale (cioè che può essere commesso soltanto da un pubblico ufficiale), mentre in base al “nostro” art. 613-bis co. 2 c.p. è dubbio se siamo dinanzi ad un’autonoma figura di reato proprio o a una circostanza aggravante(esserne autore un pubblico ufficiale) del reato comune di tortura delineato dal comma precedente.

Ergo, verrebbe da pensare, i proponenti vorranno connotare la condotta di tortura come reato proprio del pubblico ufficiale, più in linea con la formulazione convenzionale. No, si vuole addirittura eliminare il reato di tortura e “derubricare” la corrispondente condotta ad una delle diverse circostanze aggravanti che possono astrattamente collegarsi a qualsiasi reato. L’inerpicata si fa sempre più impraticabile per i nostri modesti mezzi.

La polizia penitenziaria

Quando poi nella relazione accompagnatoria della proposta abrogativa si legge che a lasciare sopravvivere l’attuale disciplina legislativa del reato di tortura gli appartenenti alla polizia penitenziaria che debbono procedere alla «collocazione del detenuto in una cella sovraffollata (…) rischierebbero quotidianamente denunce per tale reato a causa delle condizioni di invivibilità delle carceri e della mancanza di spazi detentivi», sopraggiungono le vertigini.

Non riusciamo neppure a immaginare come si possa pensare di chiamare a rispondere del reato di tortura l’agente di polizia penitenziaria che, eseguendo un ordine legittimo dell’autorità giudiziaria, assegna il condannato ad una cella con la possibilità, diciamo pure con la probabilità, che l’esecuzione della pena per questo soggetto si riveli alla lunga degradante per le condizioni in cui lo Stato costringe molti dei ristretti a espiarla.

Tanto più, se si considera che l’art. 613-bis c.p. esclude espressamente che il pubblico ufficiale possa rispondere di tortura «nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti». Preferiamo “scendere”, sarebbe da irresponsabili continuare l’ascesa tenuto conto dell’inconsistenza di qualsiasi appiglio.

 Al primo contatto con il suolo della realtà, ci nasce un dubbio: se, per giustificare l’abolizione del delitto di tortura, si è costretti a dar fondo alla più spericolata fantasia argomentativa, le vere ragioni dell’iniziativa debbono essere altre.

le vere ragioni

E infatti le troviamo onestamente esplicitate in uno dei passaggi conclusivi della relazione illustrativa. L’abrogazione del delitto di tortura servirebbe «per tutelare adeguatamente l'onorabilità e l'immagine delle Forze di polizia».

Questo, in verità, dovrebbe costituire un forte argomento per mantenere, non per abrogare il reato di tortura. I rappresentanti delle Forze di polizia, che con impegno e rischio assolvono quotidianamente compiti delicati e gravosi per garantirci una convivenza civile e sicura, non potrebbero infatti che vedere infangata “la loro onorabilità e la loro immagine” dalla indegna condotta di alcuni di loro, se lo Stato rinunciasse a punirla severamente, quasi la considerasse una prerogativa che rientra nella funzione svolta.

Considerazione persino avvalorata proprio dal riferimento dei proponenti alla polizia penitenziaria, i cui uomini devono sapere non meno degli appartenenti alle altre forze di sicurezza fronteggiare pericoli, spesso persino più insidiosi; devono affrontare gravosi sacrifici quotidiani in un contesto doloroso e mortificante; devono essere garanti della sicurezza degli operatori e dei detenuti, usando nei  confronti di questi metodi rispettosi, ma non imbelli; devono svolgere una così delicata funzione all’ombra di fatiscenti strutture, mai rischiarata  dai riflettori e dalle gratificazioni dei media.

Si vuole davvero che questi onesti servitori del Paese siano percepiti dall’opinione pubblica come quelli ai quali lo Stato strizza l’occhio di una complice tolleranza anche rispetto a ripugnanti comportamenti criminali?  

Subirebbero un’immeritata, gravissima degradazione nella percezione sociale: da responsabili custodi di uomini a irresponsabili depositari di corpi.

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