L’ambito del diritto del lavoro è in continua evoluzione. I cambiamenti sociali e il progresso tecnologico hanno aperto una nuova e delicata fase di discussione sulla tutela contro gli infortuni nel lavoro in smart working. Il problema riguarda gli incidenti che si verificano fuori dai locali aziendali, mentre il lavoratore svolge la propria attività da remoto.

Negli ultimi tempi alcune decisioni giudiziarie hanno contribuito a definire meglio i confini di questa materia, ancora in parte inesplorata. In particolare, una recente sentenza del Tribunale di Padova ha suscitato ampio dibattito.

Il punto di riferimento normativo resta la Legge 22 maggio 2017, n. 81, che disciplina il lavoro agile. L’articolo 23 stabilisce che il lavoratore in smart working ha diritto alla tutela contro infortuni e malattie professionali derivanti da rischi connessi alla prestazione svolta all’esterno dei locali aziendali, compresi quelli verificatisi nel luogo scelto per lavorare.

La Circolare INAIL n. 48/2017 ha chiarito che gli infortuni in smart working sono coperti dall’assicurazione obbligatoria, a condizione che vi sia una connessione diretta tra l’evento e l’attività lavorativa e che non si tratti di un “rischio elettivo”, cioè derivante da comportamenti volontari e non necessari rispetto alla prestazione. In caso di infortunio, il lavoratore deve presentare denuncia all’INAIL, che valuta se sussistono i presupposti per l’indennizzo. Se l’accertamento è positivo, spettano le stesse tutele previste per gli infortuni avvenuti in azienda.

il caso di Padova

Un caso significativo è stato deciso l’8 maggio 2025 dal Giudice del lavoro del Tribunale di Padova. La vicenda riguardava una dipendente sessantenne dell’Università di Padova che, durante una conference call da casa, si era alzata per prendere dei documenti, era inciampata e aveva riportato una frattura alla caviglia con oltre quattro mesi di inabilità. Dopo un iniziale diniego dell’INAIL, il tribunale ha riconosciuto l’evento come infortunio sul lavoro, condannando l’Istituto a corrispondere le indennità assicurative e a rimborsare anche le spese mediche sostenute privatamente dalla lavoratrice. La decisione sottolinea l’importanza del nesso causale concreto tra attività lavorativa ed evento dannoso: anche un gesto ordinario compiuto in casa può rientrare nella tutela se avviene nel contesto e nell’orario di lavoro.

Non si tratta però di un caso isolato. Il Tribunale di Milano, con una sentenza del 17 luglio 2024, ha affrontato il tema dell’infortunio in itinere nello smart working. In quel caso, una lavoratrice che si stava recando a prendere la figlia a scuola durante un permesso regolarmente autorizzato aveva subito un grave incidente. Anche qui l’INAIL aveva negato l’indennizzo, ma il giudice ha riconosciuto il diritto al risarcimento per danno biologico, ritenendo che il tragitto fosse collegato in modo razionale alla modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

Queste pronunce mostrano come la giurisprudenza stia progressivamente adattando la tutela alle nuove forme di organizzazione del lavoro. La legge n. 81/2017 offre una base normativa adeguata, ma nei casi più complessi è fondamentale dimostrare in modo solido il collegamento tra attività lavorativa ed evento lesivo.

Le decisioni di Padova e Milano evidenziano un orientamento favorevole alla protezione del lavoratore, ma richiamano anche l’esigenza di aggiornare i protocolli aziendali di sicurezza per includere le specificità del lavoro agile e di informare adeguatamente i dipendenti sui rischi e sulle misure di tutela.

Con l’aumento del lavoro da remoto, resta centrale la necessità di bilanciare flessibilità e responsabilità, in un diritto del lavoro sempre più chiamato ad adattarsi alle trasformazioni della realtà produttiva.

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