- Domani è destinatario di una originale (almeno per quanto a me noto) iniziativa: una diffida con la richiesta di risarcimento del danno quantificato, peraltro in misura non definitiva.
- Il Codice Rocco del 1930 prevedeva la possibilità di condannare il querelante o la parte civile, a domanda dell’imputato prosciolto, alla rifusione delle spese sostenute dal secondo per la difesa e ai danni subiti per colpa grave.
- Il nuovo codice di procedura penale del 1989 ha modificato tale strumentazione, prevedendo la condanna del querelante solo nel caso di formule di assoluzione definite più ampie: perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, raramente possibili in caso di diffamazione.
Domani è destinatario di una originale (almeno per quanto a me noto) iniziativa: una diffida con la richiesta di risarcimento del danno quantificato, per altro, secondo quel che ho letto, in misura non definitiva. A prescindere dal caso concreto che non conosco in dettaglio, l’astuzia della richiesta ha stupito e stimolato una riflessione, a tutto campo, sulle liti temerarie avverso i mezzi di informazione e sulla drammatica condizione in cui versano le testate giornalistiche per i danni che po



