Con la delibera n. 23815 dell’8 gennaio 2026, la Consob ha applicato per la prima volta una sanzione di rilievo nei confronti di una persona fisica per violazione dell’art. 4 del Regolamento MiCAR, in relazione all’offerta al pubblico dei memecoin “$CORONA”.

I cosiddetti memecoin sono essenzialmente criptovalute nate da meme di internet, o comunque da fenomeni o persone popolari: si tratta tecnicamente di asset digitali decentralizzati, con transazioni su registri distribuiti crittografati, con funzione essenzialmente speculativa.

E quello di Corona non è un caso isolato, basti pensare che anche il Presidente Usa. Donald Trump ha lanciato la moneta meme $TRUMP; del pari ha fatto la First Lady Melania Trump con la sua $MELANIA.

Il caso

La Commissione nazionale per le società e la borsa ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 200.000 euro nei confronti di Fabrizio Corona, disponendo l’ingiunzione a non reiterare la violazione ed infine la pubblicazione di una dichiarazione pubblica nella sezione “Avvisi ai risparmiatori” del sito Consob.

Il procedimento trae origine dall’attività di offerta al pubblico italiano dei memecoin “$CORONA”, promossi tramite il canale Telegram “Fabrizio Corona – Adrenalina Pura Official Community”, il sito web www.getcoronamemes.com e contenuti veicolati anche attraverso profili social ad ampia diffusione.

Le cripto-attività risultavano acquistabili, alla data degli accertamenti, tramite la piattaforma Raydium.

cosa sono i memecoin

La Consob qualifica i memecoin “$CORONA” come cripto-attività diverse dai token collegati ad attività (ART) e dai token di moneta elettronica (EMT), con conseguente applicazione del Titolo II del Regolamento Ue 2023/1114 (Markets in Crypto-Assets Regulation).

Ai sensi dell’articolo 4 del MiCAR, infatti, l’offerta al pubblico di tali cripto-attività è consentita solo se effettuata da soggetti che rispettino una serie di condizioni cumulative, tra cui l’essere persona giuridica, il redigere un crypto-asset white paper conforme all’articolo 6, il notificare il white paper all’autorità competente; il pubblicarlo secondo le modalità dell’articolo 9.

Nel caso in questione, l’offerta di Corona è risultata in realtà promossa da una persona fisica, peraltro priva del requisito denominato white paper e comunque non notificata né pubblicata secondo le prescrizioni regolamentari.

A seguito degli accertamenti ispettivi del febbraio 2025, la Consob aveva già adottato un ordine di cessazione immediata dell’offerta e successivamente, con nota del 28 luglio 2025, è stata formalmente contestata la violazione dell’art. 4 MiCAR. Fabrizio Corona non ha esercitato alcuna delle facoltà difensive previste, né ha fornito riscontro alle richieste informative dell’Autorità, aprendo il campo alla Consob per una quasi automatica applicazione della sanzioni pecuniaria.

La sanzione

Il decreto legislativo del settembre 2024 prevede per le persone fisiche una sanzione pecuniaria da 5.000 a 700.000 euro, mentre l’art. 194-bis TUF, impone il rispetto di criteri di proporzionalità e graduazione della sanzione. Dunque la Consob ha determinato la sanzione di 200mila euro valutando l’elevata gravità della violazione, il dolo, l’uso di canali social ad alta capacità diffusiva, la mancata cooperazione con l’Autorità e, non da ultimo, la notorietà del soggetto e il conseguente impatto sull’affidamento dei risparmiatori.

Accanto alla sanzione pecuniaria, la Consob ha disposto una dichiarazione pubblica e l’ingiunzione a cessare e non ripetere la condotta: la scelta conferma il crescente ricorso a strumenti di naming and shaming nel settore delle cripto-attività ovvero quella che è una pratica di denuncia pubblica di progetti fraudolenti, scam, o comportamenti scorretti da parte di exchange e sviluppatori, con l’biettivo di esporre i responsabili per proteggere gli investitori, spesso evidenziando schemi piramidali o truffe.

Questa delibera della Consob è un precedente importante per il mercato italiano delle cripto-attività perché ribadisce che anche i memecoin rientrano pienamente nel perimetro applicativo del regolamento Ue MiCAR, chiarisce che la promozione tramite social media integra a tutti gli effetti un’offerta al pubblico e segnala la tolleranza zero dell’Autorità verso iniziative non strutturate e prive di presidi informativi.

Il provvedimento si inserisce, quindi, nel più ampio processo di armonizzazione e rafforzamento della tutela degli investitori avviato dal legislatore europeo e nazionale con l’entrata in vigore del regolamento Ue MiCAR e del decreto legislativo 129/2024.

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