Nel contestare il reato di vilipendio al capo dello stato a undici persone, tra le quali il professore universitario Marco Gervasoni, la procura di Roma fa sorgere due questioni: la prima riguarda l’incontinenza verbale sui social network, che oggi non sono più considerabili qualcosa di separato rispetto alla vita reale; la seconda il bilanciamento tra libertà di espressione e reato.

La vicenda ha ancora dei contorni non del tutto chiariti, quel che si sa è che i carabinieri del Ros hanno avviato un’indagine con l’ipotesi di reato di vilipendio al capo dello stato in seguito a insulti pubblicati sui social e hanno proceduto a perquisire le abitazioni degli undici indagati e al sequestro dei loro account.

Il professor Gervasoni si è difeso dicendo che «sul mio profilo i post contro il presidente della Repubblica ci sono, perché io l’ho criticato diverse volte, però sono tweet di critica politica, assolutamente non minacce. E se diventa vilipendio la critica politica allora vuol dire che siamo in regimi di altro tipo».

Il reato

Dal punto di vista giuridico, tuttavia, i termini della questione sono diversi. Il reato di vilipendio al capo dello stato è un reato che perseguibile d’ufficio e recita: «Chiunque offende l’onore o il prestigio del presidente della Repubblica è punito con la reclusione da uno a cinque anni». Perché questo reato si configuri non è necessario il cosiddetto dolo specifico, ovvero l’intenzione di offendere, ma è sufficiente la consapevolezza che quanto scritto possa obiettivamente considerato irrispettoso nei confronti dell’istituzione. La vittima del reato, poi, non è il presidente della Repubblica in quanto cittadino, ma Sergio Mattarella nell’esercizio delle sue funzioni di capo dello stato. Questo significa che oggi questo reato è ipotizzabile solo in riferimento a chi attualmente ricopre la carica, non anche ai predecessori.

Più complicato è identificare quando le frasi scritte escono dalla sfera della libertà di espressione e rientrano nella fattispecie penale del vilipendio. In altre parole, come si bilancia l’articolo 21 della Costituzione che difende il diritto di tutti i cittadini a esprimersi liberamente con questa ipotesi di reato.

Secondo la giurisprudenza, il limite viene superato nel momento in cui la critica assuma toni che ledano l’istituzione, esulando da una mera valutazione – anche polemica e critica – dei comportamenti istituzionali. Come tutti i principi costituzionali, il limite è definito dal contesto in cui concretamente l’insulto avviene.

Un esempio: scrivere una critica anche aspra al fatto che il presidente della Repubblica non abbia mandato un messaggio alle camere dopo la crisi del Csm non è vilipendio, perché si tratta di una critica che analizza fatti e atti concreti e che rientra nella libertà di espressione. Diventa invece giuridicamente rilevante un commento che critichi il presidente della Repubblica su elementi non fattuali ma solo insultanti. Il punto, dunque, è soprattutto la forma con cui gli undici indagati si sarebbero espressi: l’istituzione è criticabile in modo anche molto violento, ciò che non può essere fatto è attaccarla con forme ed epiteti che ne ledano il prestigio.

Nel caso di Gervasoni, sembrerebbe che l’elemento portante delle accuse non siano tanto i tweet pubblici, quando alcune frasi da lui scritte su un social network russo Vkontakte. Tuttavia, nel merito della vicenda bisognerà attendere la chiusura delle indagini per individuare esattamente le frasi incriminate.

 

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