La gestazione per altri, sanzionata penalmente in Italia,  costituisce una pratica di per sé lesiva della dignità della donna e del bambino: della donna in quanto ridotta a mero contenitore di una vita destinata per contratto a non appartenerle mai, del minore in quanto oggetto di scambio allo scopo di  soddisfare un desiderio degli adulti.

La lesione del valore supremo e non rinunciabile della dignità impedisce ogni distinzione tra surrogazione commerciale e surrogazione oblativa, così come rende inaccettabile la sua assimilazione alla donazione di organi. Il divieto di surrogazione di maternità esprime un valore riconosciuto nella prevalenza degli Stati europei e condiviso dalle istituzioni comunitarie.

La valenza di ordine pubblico internazionale del divieto in discorso preclude la possibilità di riconoscere in via automatica nel nostro ordinamento gli effetti dell’accordo di surrogazione mediante la trascrizione dell’ atto di nascita formato all’ estero o la formazione in Italia di un atto di nascita di minore nato da surrogazione.

La contrarietà della gestazione per altri ai principi fondamentali dell’ ordinamento non esclude peraltro  la primaria necessità di tutelare il  minore che ne è stato vittima, riconoscendogli uno stato del tutto simile a quello degli altri bambini.

Il ricorso all’ adozione in casi particolari, quale misura praticabile allo stato attuale dell’ordinamento allo scopo di dare riconoscimento giuridico al legame di fatto del minore con il partner del genitore biologico, secondo le indicazioni fornite dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, non appare del tutto adeguato  al metro dei principi costituzionali e sovranazionali.  Spetta pertanto al legislatore modificare il diritto vigente nel rispetto delle esigenze di tutela degli interessi dei bambini nati da maternità surrogata, così da garantire loro tutti i diritti connessi allo stato di figli, in condizioni di parità con tutti gli altri minori.

La proposta di legge all’ esame del parlamento diretta a configurare un reato “universale “ si pone come uno strumento da un lato del tutto inutile, già esistendo la possibilità che cittadini italiani che abbiano commesso un delitto comune  all’ estero  siano perseguiti a richiesta del Ministro della giustizia ( a quanto risulta mai avanzata in passato), dall’ altro lato assolutamente elusivo della fondamentale esigenza di apprestare un’ effettiva e rapida tutela dei bambini incolpevoli comunque venuti al mondo.

Tale iniziativa esprime pertanto una sterile e fuorviante  posizione politica, che ignora totalmente le sollecitazioni rivolte dalla Corte costituzionale (sentenza n. 33 del 2021) al potere legislativo perché si dia carico dei diritti e dei bisogni dei soggetti più fragili, salvaguardando tutti gli interessi e i principi in gioco. È compito degli operatori del diritto richiamare il parlamento all’ assunzione delle proprie indifferibili responsabilità.

Alfonso Amatucci, già presidente sez. Corte di Cassazione
Alessandra Bellelli, Università di Perugia
Mirzia Bianca, Università Sapienza, Roma
Valentina Calderai, Università di Pisa
Giovanni Di Rosa, Università di Catania
Gianfranco Gilardi, già presidente Tribunale Verona
Maria Alessandra Iannicelli, avvocata
Elisabetta Lamarque, Università Bicocca, Milano
Gabriella Luccioli, già presidente sez. Corte di Cassazione
Antonella Magaraggia, presidente Ateneo Veneto di Venezia
Massimo Paradiso, Università di Catania
Carlo Piccininni, già presidente sez. Corte di Cassazione
Renato Rordorf, già primo presidente aggiunto Corte di Cassazione
Pietro Sirena, Università Bocconi, Milano

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