Sempre più spesso si sente parlare di giustizia predittiva.

Questa viene, correttamente, intesa come uno studio che impiega modelli matematici ed algoritmi per prevedere l’esito di un processo, solitamente ad istruttoria terminata oppure per  procedimenti c.d. documentali.

Non è magia, dunque, ma una formula matematica.

Oggi il tema è diventato ancor più attuale, per merito delle numerose evoluzioni sul piano della c.d. intelligenza artificiale, vista come una sorta di algoritmo di apprendimento (le definizioni possibili sono più di una, invero).

L’idea di fondo appare quella di “addestrare” l’intelligenza artificiale, tramite la somministrazione di numerosi casi giurisprudenziali precedenti, così che sia possibile prevedere la soluzione giudiziale di un caso non ancora concluso, tramite lo studio dei casi precedenti e già conclusi: prevedere il futuro, tramite lo studio del passato, insomma.

Eppure non è così semplice come può apparire, almeno per tre ragioni.

La prima ragione è data dal fatto che, così facendo, si finisce per applicare ad un caso la giurisprudenza precedente, ma il nostro sistema è, si dice, di civil law, con la conseguenza che è solo la legge  a valere erga omnes, ma non la giurisprudenza perimetrata dal c.d. giudicato.

La seconda ragione è questa: quando si applica la soluzione di un caso ad altro caso, allora si utilizza una forma di analogia; questa è, però, fisiologicamente fallace in quanto tratta un fatto come se fosse, ma non come è. La conseguenza è un allontanamento dalla verità.

La terza ragione è che si dimentica il ruolo decisivo degli avvocati e, più in generale, della difesa inviolabile (art. 24 Cost.): se si tratta un caso con l’ausilio della giurisprudenza precedente, allora si finisce per vulnerare la difesa della stessa causa da decidere perché si prescinde dalla specificità degli argomenti posti a sostegno dall’avvocato, che non possono essere sempre gli stessi, anzi cambiano sempre viene da dire.

La legge è uguale per tutti, ma non tutti i casi sono uguali: va salvaguardato il diritto di difendere la specificità del fatto e del diritto.

La Giustizia Predittiva è di certo utile, ma non può sostituire la difesa: il modello di Giustizia Predittiva preferibile deve partire dalla legge (metodo deduttivo) e non dalle sentenze, con possibilità di inserimento degli argomenti difensivi caso per caso; diversamente, si corre un rischio enorme: sovrapporre il potere giudiziario a quello legislativo, quando è solo il secondo a rappresentare la volontà popolare.

Certo usando la Giustizia Predittiva, basata sui precedenti giudiziari (metodo induttivo), si può fare presto: attenzione però, si deve fare oltre che presto, anche bene, per un processo che sia davvero giusto ex art. 111 Cost.

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