Il 28 febbraio entrerà in vigore la riforma del processo civile, l’ennesima occasione persa per il Paese: un intervento sbagliato che si incentra ancora una volta sul rito e sulle regole processuali, un “pannicello caldo” per una macchina giudiziaria che ha bisogno invece di rimedi e soluzioni vere, strutturali.

Le profonde problematiche del sistema giustizia richiederebbero risorse, potenziamento degli organici, insieme a una più moderna organizzazione del lavoro e una rinnovata governance in chiave manageriale degli uffici e dei tribunali. Questo provvedimento non solo rischia di non risolvere i problemi della durata del processo, ma anche di creare un ingiustificato aggravio per tutti gli operatori della giustizia.

Per questa ragione l’Associazione Nazionale Forense ha inviato, nelle scorse settimane, a Governo e Parlamento un pacchetto di proposte per correggere le numerose e gravi criticità della riforma, un documento che è stato anche rilanciato oggi in un evento nazionale a pochi metri dalla Camera dei Deputati, in occasione della presentazione della rinnovata rivista “Rassegna degli Avvocati italiani”.

La “Giustizia che vogliamo” è stato il titolo della manifestazione che ha visto un grande confronto con le massime istituzioni forensi, e che rispecchia una condivisione di vedute con la maggioranza dell’avvocatura, come testimoniamo le diverse mozioni approvate dal recente Congresso Nazionale di Lecce.

Prossimi al 28 febbraio, ANF fa un appello alla Politica affinché questo sforzo di analisi, proposte e dialogo non finisca nel nulla.

Ciò può essere fatto, in parte, con gli strumenti previsti dalla stessa legge delega che prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo possano essere adottate delle disposizioni integrative e correttive. D’altra parte, appare necessario apportare correzioni anche al di là del perimetro della delega, attraverso strumenti normativi diversi.

L’Associazione Nazionale Forense ha formulato e sottoposto proprio all’attenzione del Ministro Nordio i correttivi finalizzati a rimuovere, intanto, le maggiori criticità dell’impianto e migliorarne l’efficacia.

Il doppio binario

Con l’art. 21 del decreto legislativo si prevede che l’autorizzazione alla stipula di atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un beneficiario di amministrazione di sostegno oppure che hanno ad oggetto beni ereditari, possa essere rilasciata direttamente dal notaio rogante.

Si introduce, così, un doppio binario, che consente alle parti di rivolgersi al giudice oppure al notaio (salvo per alcuni provvedimenti che restano di esclusiva competenza del giudice). La scelta di trasferire alcune funzioni nell’ambito della giurisdizione non contenziosa a professionisti appare di per sé condivisibile.

Tuttavia la scelta di attribuire questa funzione al medesimo professionista chiamato successivamente alla effettuazione del rogito pone dei problemi, dato che profila possibili di conflitti d’interesse. Sarebbe opportuno prevedere che il professionista chiamato a rilasciare l’autorizzazione non possa essere il medesimo notaio rogante, né un professionista che abbia avuto altri incarichi professionali dalle parti coinvolte nella questione. Oltre a ciò, non si comprende per quale ragione la possibilità di rilasciare le autorizzazioni in questione sia stata prevista solo a favore dei notai. Sarebbe opportuno estendere l’attribuzione di queste funzioni anche agli avvocati, che possiedono tutte le competenze sostanziali e processuali in materia di volontaria giurisdizione.

Giudice di pace

L’elevazione delle competenze del Giudice di Pace trasferirà a questo ufficio centinaia di migliaia di cause, attualmente di competenza del Tribunale, senza che vi sia stato un adeguamento degli organici e senza neppure che sia stato del tutto implementato presso questi uffici il processo civile telematico. Ciò creerà ritardi nei procedimenti. Al fine di evitare che si creino possibili disservizi, sarebbe importante che la nuova soglia di competenza entrasse in vigore non prima della piena implementazione del processo telematico anche presso l’ufficio del Giudice di Pace.

Responsabilità aggravata

Con la modifica dell’art. 96 c.p.c. viene previsto che la parte soccombente, sia nei casi di responsabilità aggravata di cui ai primi due commi dell’articolo sia negli ulteriori casi previsti dal terzo comma, venga anche condannata al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad € 500 e non superiore ad € 5.000. Questa previsione comporta una compressione del diritto di accesso alla giustizia, esponendo il cittadino che agisca in giudizio al rischio di sanzioni economicamente gravose. Se il fine di questa norma è quello di “colpire” e disincentivare azioni palesemente infondate o defatigatorie, ovvero quelle che, secondo una vulgata oramai diffusa, “intasano i Tribunali”, si potrebbe prevedere una sanzione analoga a quella dell’appello, ovvero che nei casi di responsabilità aggravata la parte venga condannata al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato.

Redazione degli atti

Con la modifica dell’art. 121 c.p.c. viene codificato il principio per il quale tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico. Oltre a ciò, con la modifica dell’art. 46 disp. att. c.p.c. ed in particolare con l’introduzione dei commi dal quarto al settimo di tale articolo, si dettano una serie di norme di attuazione del richiamato principio.

Tuttavia, appare necessario che sia ben affermato e chiarito che il principio di chiarezza e sinteticità dovrebbe rivestire esclusivamente un valore programmatico e orientativo e non dovrebbero mai tradursi in obblighi di natura cogente. A.N.F. chiede che la previsione sulla strutturazione di campi all’interno degli atti escluda ogni forma di obbligatorietà, prevedendo che il ricorso a tale tecnica redazionale sia una mera facoltà per la parte e non un obbligo.

Oltre a ciò, appare indispensabile che sia chiarito che la strutturazione di campi potrà riguardare solo gli elementi accessori degli atti (ad esempio l’indicazione del valore economico della causa o la qualità delle parti), ma non potrà in nessun caso ed in alcun modo impattare sulla strutturazione della difesa e delle argomentazioni. A.N.F. chiede che sia abrogata la norma che prevede la previsione di limiti dimensionali degli atti di parte. A.N.F. chiede che sia previsto che il mancato rispetto del principio di sinteticità possa essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo, ma limitando tale possibilità alle sole ipotesi in cui ciò abbia comportato un effettivo rallentamento del processo.

Giudizio di cognizione

Con la modifica degli articoli da 163 a 183 c.p.c. e in particolare l’introduzione degli art. 171 bis e 171 ter c.p.c. viene totalmente riformata la fase introduttiva del giudizio di cognizione, anticipando la definizione del thema decidendum e del thema probandum alla fase anteriore all’udienza di prima comparizione.

La nuova struttura della fase introduttiva appare disfunzionale per una pluralità di ragioni e in ogni caso porta ad una ingiustificata riduzione degli spazi difensivi delle parti, senza dispiegare una reale efficacia sulla riduzione dei tempi processuali.

Appare quindi necessario un radicale ripensamento. A.N.F. chiede che sia modificato l’ambito applicativo del procedimento semplificato di cognizione, prevedendo che solo quando i fatti di causa non sono controversi il giudizio possa essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato.

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