Dal 14 dicembre, è entrato in vigore il decreto legislativo 188 in attuazione della direttiva UE numero 343/2016 sulla presunzione di innocenza. Un provvedimento che ha suscitato molte polemiche.

Cuore del citato decreto legislativo sono infatti alcune norme che mirano a limitare la diffusione di informazioni relative ai procedimenti penali e, in particolare, alle indagini in corso, e questo ha fatto parlare di bavaglio ai pubblici ministeri e di fine delle indagini-spettacolo. Come sottolineato nel recente convegno di Unicost dall'onorevole Caterina Chinnici, la direttiva europea non era diretta soltanto all’Italia, ma a tutti i 27 paesi, ed anzi l’Italia era tra i quanti presentavano un maggiore conformità della propria normativa ai principi europei.

La sostanziale conformità della normativa italiana si rileva anche da una superficiale lettura del decreto legislativo, da cui si evince, icto oculi, che il legislatore ha ritenuto necessario dettare norme esclusivamente per l’attuazione degli articoli 4, 5 e 10 della norma UE.

Passando all’esame del contenuto del provvedimento, etichettato da alcuni come bavaglio alle procure, in realtà esso inibisce non solo ai magistrati, ovvero ai pubblici ministeri, ma a qualunque pubblica autorità coinvolta nel procedimento penale, ivi compresi le autorità di polizia ed i ministri, di fare dichiarazioni che indichino qualcuno come colpevole in assenza di sentenza definitiva.

In relazione, poi, al presunto bavaglio, è stata da taluni fortemente criticata la scelta di limitare l’utilizzo delle conferenze stampa da parte delle procure esclusivamente ai casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, a favore, invece, dei comunicati ufficiali scritti quale mezzo di comunicazione standard.

Sotto questo profilo, va osservato che un comunicato ufficiale, tanto quanto una conferenza stampa o un’intervista, sono soltanto mezzi del tutto neutri, nessuno dei quali capace di costituire, di per sé, un pericolo per il principio della presunzione di innocenza.

Limitare le conferenze stampa non ha senso

Dunque, la scelta del legislatore a favore di un mezzo di comunicazione piuttosto che di un altro non sembra aver alcuna logica in funzione della tutela del principio di presunzione di innocenza, posto che ciò che può violarlo sono, invece, le parole usate in un comunicato scritto o in una conferenza. Per questo, non si comprende la decisione del legislatore di limitare, ai soli casi di particolare rilevanza pubblica, le conferenze stampa.

Taluni hanno affermato che queste restrizioni servirebbero per limitare la sovraesposizione mediatica dei pubblici ministeri, ma anche questo è un falso argomento, che non ha alcuna attinenza con la direttiva europea.

Infatti, un pubblico ministero potrebbe fare tutti i giorni conferenze stampa senza mai violare la presunzione di innocenza, perché, per esempio, utilizza sempre termini adeguati e ponderati per indicare gli indagati/imputati: viceversa, un altro pubblico ministero, in un solo comunicato stampa, potrebbe, utilizzando termini gravemente colpevolisti, violare palesemente i principi del garantismo.

regole che non raggiungono il risultato

Per questo, penso che questa normativa abbia introdotto, almeno in parte, regole che non sembrano in alcun modo funzionali al raggiungimento del risultato previsto dalla direttiva europea, che è quella di evitare che una persona indagata e/o imputata possa essere pubblicamente indicata come colpevole prima che sia intervenuta a suo carico una sentenza o un decreto penale di condanna irrevocabili.

Queste regole, diversamente, sembrano destinate a limitare immotivatamente lo spazio di comunicazione delle procure ed il conseguente esercizio da parte della stampa del diritto-dovere di informare.

Tenuto conto, come sottolineato sempre nel citato convegno di Unicost, che una corretta informazione, da parte dell’autorità giudiziaria, su importanti indagini ha anche un funzione sociale nel senso di dare sicurezza all’opinione pubblica sulla presenza dello Stato, soprattutto in territori dove è più forte la presenza di criminalità organizzata.

© Riproduzione riservata