La crisi sanitaria ed economica, accentuata drammaticamente dalla pandemia da COVID-19, ha posto all’attenzione pubblica alcuni temi ai quali dare risposte urgenti e che sono stati, nel nostro Paese, oggetto delle proposte contenute nel Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato all’Europa.

Tra questi temi anche la transizione ecologica, l’impatto delle attività d’impresa sui territori e sulle comunità che vi risiedono, che già da tempo cercavano risposte da parte del mondo imprenditoriale.

In Italia, primo Paese d’Europa a dare un riscontro concreto a questi interrogativi urgenti, una soluzione è stata offerta sin dal 2015, con l’ingresso in vigore della Legge 28 dicembre n. 208 (in G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015), inserita nella legge di stabilità del 2016, che ha introdotto nel nostro ordinamento le Società Benefit.

La differenza con le B Corp

La normativa ha tratto indubbia ispirazione dalla legislazione statunitense delle B Corp o Certified B Corporations, o meglio, dal Model Act statunitense e dalla legislazione speciale prima del Maryland nel 2010 e poi dello Stato del Delaware, che avevano introdotto il concetto di un nuovo modo di fare impresa.

Le Società Benefit italiane si differenziano (ma non si sostituiscono) alle B Corp, che pur esistono in Italia e che richiedono un più lungo e più impegnativo processo di certificazione. Una B Corp può essere anche Società Benefit.

Lo spirito della norma che ha introdotto le Società Benefit in Italia è chiaro e virtuoso: si tratta di un nuovo modo di fare business, senza che ciò significhi configurare un nuovo tipo di società.

Infatti, le società che possono nascere Benefit o trasformarsi in Benefit sono e rimangono le società contemplate dal libro V, titoli V e VI, del codice civile, di tipo lucrativo, mutualistico o consortile, che, oltre allo scopo previsto dalle norme per ciascuna di esse, contemplano, a livello statutario uno scopo ulteriore, di “beneficio comune”, che con il primo scopo dovrà convivere ed integrarsi.

Alle norme del codice civile le società dovranno riferirsi.

Le Società Benefit sono quelle che “nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi”.

Le tre P

Lo spirito della norma istitutiva è ben riassunto nelle cosidette “tre P”, persone, pianeta e profitti, che sintetizzano i principali obiettivi contenuti nella funzione preposta e che permettono alle società di rendere maggior valore all’ambiente e al territorio in cui operano, in forma superiore rispetto a quanto ne sottraggano e che rispondono in modo concreto alla crisi sanitaria, ambientale e finanziaria dell’ultimo decennio.

In altri termini, con le Società Benefit si persegue un beneficio comune che rende l’attività produttiva, oltreché generatrice di profitto, anche integrata in termini di produzione di valore al territorio ed alla sua comunità.

Si tratta dello sviluppo del cosiddetto “quarto settore”, che in parallelo al primo settore pubblico, al secondo privato ed al terzo volontaristico, sta assumendo un ruolo centrale nel mondo. 

La forma societaria risponde anche ad una crescente domanda del mercato, che rivela come un sempre maggior numero di consumatori presti rispetto all’ambiente ed alla sua sostenibilità.

In questo, le Società Benefit italiane hanno un vantaggio competitivo interessante, legato alla disciplina introdotta nel nostro Paese prima degli altri Paesi europei.

La trasformazione o la costituzione di questo tipo di società comporta dei doveri e delle responsabilità molto precisi.

Innanzitutto, in termini di doveri, la società dovrà esprimere nella nuova denominazione anche l’epiteto di «Società Benefit» o l’abbreviazione «SB», che ne renda visibile e trasparente per il mercato lo scopo e dovrà poi inserire nell’atto costitutivo o nello statuto la previsione dello scopo sociale di “beneficio comune”, al fine di orientare il proprio piano industriale e poi mercato sulla compiuta scelta.

Gli obblighi specifici

La società prevede, dunque, specifici obblighi di condotta da parte degli amministratori, che dovranno bilanciare gli interessi sociali con il beneficio comune e che saranno, per la violazione di questa condotta, responsabili per inadempimento degli obblighi previsti dalla legge e dallo statuto.

L’eventuale azione di responsabilità per violazione degli obblighi di condotta non potrà essere esperita da chiunque vi abbia interesse in quanto soggetto leso, ma dai soggetti e nelle forme previsti dalla disciplina codicistica vigente per ciascun tipo di società.

Sempre in termini di doveri, esiste anche un preciso obbligo di trasparenza, già espresso nella denominazione sociale, ma anche valutato, attraverso un sistema indipendente ed esterno alla società, volto ad evitare un’applicazione distorta della legge.

Anche per questo, in capo agli amministratori della Società Benefit è previsto l’obbligo di redigere una relazione annuale d’impatto in merito al raggiungimento del beneficio comune (sanzionabile ai sensi dell’art.2630 c.c. per omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi) ed a nominare un responsabile interno.

La relazione d’impatto, che descriva gli obiettivi preposti, che comprenda la valutazione esterna dell’impatto generato e che indichi i nuovi obiettivi che ci si propone di raggiungere, sarà allegata al bilancio di esercizio e mostrata al mercato, a beneficio sia dei consumatori, che degli esistenti e potenziali investitori. 

Deputata all’attività di verifica dell’operato delle Società Benefit è l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (AGCM), che potrà anche avviare un procedimento amministrativo sanzionatorio nei confronti delle società che abbiano violato lo scopo.

In caso di violazione agli obblighi di trasparenza o certificazione, potranno, inoltre, scattare le misure sanzionatorie previste per la pubblicità ingannevole e dal Codice del Consumo.

Gli incentivi

Un numero in costante aumento di società in Italia si sta trasformando, anche sulla scorta delle rilevazioni statistiche che dimostrano che tra le aziende che sommano all’utile finanziario gli obiettivi di beneficio comune per la società circostante, per l’ambiente e per il territorio e le società tese solo alla produzione del profitto economico, le prime producono risultati sensibilmente superiori.

Per questo, il Legislatore ha già introdotto alcuni incentivi volti ad incoraggiare l’adozione di questo nuovo modello societario.

Innanzitutto, la legge di conversione del decreto Milleproroghe ha esteso fino al primo semestre del 2021 il riconoscimento di un credito d’imposta, nella misura del 50%, per le spese di costituzione o trasformazione in Società Benefit, già introdotto con il Decreto Rilancio nel 2020. 

Tale credito può essere utilizzato in compensazione con i redditi del 2021.

Un ulteriore intervento in favore della disciplina è stato poi introdotto con il Decreto Legge Fiscale, che prevede che le Società Benefit (oltre tutte le imprese che operano in modo trasparente e responsabile, anche senza la qualifica giuridica di Società Benefit) potranno vedersi riconosciuta una premialità nei bandi pubblici.

Questo incentivo, che consente alle pubbliche amministrazioni di inserire nei propri bandi di gara la previsione di un maggiore punteggio per le Società Benefit e per le altre società con caratteristiche simili, in deroga al principio del “minor prezzo" prevista per i pubblici appalti, rappresenta una perfetta combinazione tra la sostenibilità del settore pubblico e del settore privato.

Alla luce di questi interventi e degli altri che auspicabilmente verranno introdotti per rendere sempre più appetibile questo percorso, appare evidente che le Società Benefit rappresentino uno strumento efficace per poter ripensare il modello di impresa in Italia, che, sulla scorta delle disposizioni del PNRR, potrà elaborare un sistema di business adeguato ai nuovi standard dettati dalla transizione ecologica nel prossimo futuro.

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