Il dibattito sulla separazione delle carriere tra magistrati requirenti e giudicanti prende avvio con forza all’indomani dell’entrata in vigore riforma del codice di procedura penale nel 1989. La cosiddetta riforma Vassalli - dal nome del giurista e allora ministro della Giustizia Giuliano Vassalli – trasforma il nostro sistema processuale penale da inquisitorio ad accusatorio. Nel modello inquisitorio italiano esisteva la figura – oggi eliminata – del giudice istruttore, che presiedeva alla fase preliminare del processo, raccoglieva le prove avvalendosi della polizia giudiziaria e poi le esaminava. In questa fase la difesa non aveva alcun ruolo e si concludeva con una decisione dello stesso giudice istruttore che valutava le prove e, se riteneva che l’indagato non fosse colpevole, lo proscioglieva. Altrimenti disponeva il suo rinvio a giudizio e a quel punto seguiva una fase processuale davanti a un diverso giudice. Il giudice istruttore, dunque, aveva anche funzioni latamente giudicanti e non solo di indagine.

Con il nuovo rito processuale penale, invece, il pubblico ministero esercita l’azione penale, svolge le indagini e poi rappresenta la pubblica accusa nel processo, ma nella fase delle indagini i suoi atti sono autorizzati dal giudice per le indagini preliminari e il dibattimento si svolge davanti a un altro giudice. Tuttavia l’esame di magistratura è unico, come lo è l’ordine giudiziario, e chi lo supera può scegliere di diventare pubblico ministero o magistrato giudicante e nel corso della carriera può anche passare da uno all’altro.

I tentativi di modifica

Il tema viene culturalmente portato avanti dall’Unione camere penali italiane, ma sul piano parlamentare è una battaglia storica del partito radicale di Marco Pannella: nel 1999 il principio del giusto processo viene recepito nell’articolo 111 della Costituzione, che stabilisce che «ogni processo si svolge nel contraddittorio delle parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale» e il 21 maggio del 2000 gli italiani sono chiamati a votare a un referendum per la separazione delle carriere, promosso da radicali, socialisti e partito repubblicano. Il referendum, però, non raggiunge il quorum anche perchè Forza Italia, che era all’opposizione e voleva promuovere quella riforma tornando al governo, invita i suoi elettori all’astensione. Berlusconi, tornato al governo nel 2001, inizia l’iter parlamentare per la separazione delle carriere: è la “riforma Castelli”, licenziata nel 2002 e che inizia un lungo iter parlamentare. Tutto si conclude nel 2004: il presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, rinvia la riforma alle Camere, sottolineandone alcuni profili di incostituzionalità e la riforma viene approvata, ma senza la separazione delle carriere.

Un tentativo di dividere i percorsi delle toghe viene fatto anche dal governo Prodi, con la “riforma Mastella” del 2007, che introduce alcuni limiti al passaggio da pm a giudice: non più di quattro volte in carriera e solo dopo aver svolto le stesse funzioni per almeno cinque anni.

Nel 2013 il partito radicale tenta un’altra raccolta firme per la separazione delle carriere, ma non riesce ad ottenere il numero di sottoscrizioni necessario. Nel 2017 l’Unione camere penali italiane promuove un disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare che prevede la separazione delle carriere e l’istituzione di due Consigli superiori della magistratura, raccoglie oltre 72 mila firme e l’iter parlamentare inizia nel luglio del 2020.

Ora si è tornati a parlare del tema grazie a due ulteriori iniziative. La prima è stata promossa dal deputato di Azione, Enrico Costa, che ha presentato un emendamento al decreto Covid (che disciplina anche le regole eccezionali per il prossimo concorso in magistratura) che prevede a pena di inammissibilità che il candidato dichiari se vuol svolgere funzione requirente o giudicante. L’emendamento, che è stato sottoscritto anche dal centrodestra e da Italia viva, ha poche possibilità di passare, ma è un’avvisaglia. La separazione delle carriere, poi, è anche l’oggetto di uno dei dieci referendum per i quali i Radicali raccoglieranno le firme con l’appoggio della Lega.

Le ragioni della separazione

I sostenitori della separazione delle carriere – insieme ai radicali, è una battaglia storica degli avvocati penalisti – fanno risalire quest’esigenza alla logica che chi giudica non può accusare e viceversa. Dal punto di vista dei principi costituzionali, l’ancoraggio sta nel «giusto processo» enunciato all’articolo 111, che prevede la parità effettiva e sostanziale di accusa e difesa davanti a un giudice terzo. Una parità che non sarebbe possibile se l’accusa e il giudice appartengono allo stesso ordine giudiziario e possono anche invertirsi i ruoli nel corso della carriera. La prima garanzia della terzietà, infatti, sarebbe la separazione del ruolo del giudice rispetto a chi rappresenta una parte: «Alla separazione delle funzioni non può che corrispondere una separazione della carriere» è uno degli slogan delle Camere penali proprio all’indomani dell’approvazione della riforma Vassalli. «È assolutamente impensabile che da un giorno all’altro chi ha combattuto il crimine da una parte della barricata si trasformi improvvisamente nel garante imparziale di chi criminale potrebbe non essere», si legge nella scheda che accompagnava il referendum abrogativo respinto nel 2000.

Inoltre, il pericolo secondo i sostenitori della divisione delle carriere è che la contiguità tra giudici e pubblici ministeri, che deriva dall’appartenere alla stessa carriera, produca in concreto una maggior predisposizione dei giudici a prestare attenzione alle tesi dell’accusa. Infine, l’unicità della carriera in magistratura in un sistema accusatorio è considerata una peculiarità italiana: gli ordinamenti dei più importanti paesi occidentali, infatti, prevedono percorsi divisi. La separazione delle carriere, tuttavia, non minerebbe all’autonomia e all’indipendenza della magistratura perchè il pubblico ministero rimarrebbe parte del potere giudiziario. Nessuna proposta, infatti, prevede la subordinazione del pm al potere esecutivo.

Le ragioni dei contrari

La magistratura associata è storicamente contraria alla separazione delle carriere. Alla tesi che l’eccessiva contiguità tra giudici e pm creerebbe condizionamento, una delle obiezioni è che si tratti di un indimostrato sospetto che non ha alcun riferimento nei dati, un’altra è che sulla base dello stesso presupposto andrebbero separate anche le carriere dei giudici di appello e quelle dei giudici in primo grado.
La ragione dell’esistenza di un’unica carriera è che il pm è un magistrato che rappresenta la “parte pubblica” e come tale ricerca la verità processuale e non quella di parte, dunque il principio della parità non comporta che difesa e accusa siano omogenee. Come ha scritto su Giustizia insieme il magistrato Armando Spataro, «
sulla parità tra pm e difensore bisogna dire altro ed avere l’onestà di riconoscere che essa non sussiste se riferita al piano istituzionale che vede i due ruoli completamente disomogenei: il difensore è un privato professionista vincolato dal solo mandato a difendere, che lo obbliga a ricercare l’assoluzione a prescindere dal dato sostanziale della colpevolezza o innocenza». Inoltre, separando le carriere e isolando quella del pm, si creerebbe un inedito potere: quello dei magistrati inquirenti, che verrebbe nei fatti attratto dal potere esecutivo fino a fagli perdere la necessaria indipendenza. 

Le iniziative parlamentari e referendarie hanno riacceso il dibattito, che tuttavia rischia di venire influenzato anche dal fattore esterno dell’attuale crisi della magistratura dopo gli scandali Palamara e della loggia Ungheria. 

 

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