“La donna deve rimanere la regina della casa, più si allontana dalla famiglia più questa si sgretola. Con tutto il rispetto per la capacità intellettiva della donna, ho l’impressione che essa non sia indicata per la difficile arte del giudicare. Questa richiede grande equilibrio e alle volte l’equilibrio difetta per ragioni anche fisiologiche”.

A rileggerle oggi, a distanza di più di tre quarti di secolo, simili affermazioni suscitano incredulità. Specialmente nel considerare come il ricorso al più logoro (e discriminatorio) degli stereotipi – il “ciclico” deficit della capacità di essere “compos sui”, che si assumeva “fisiologicamente” insito nella condizione femminile – fosse oggetto, non di battute pronunciate su palcoscenici di teatri di avanspettacolo, ma di discussioni svoltesi dagli scranni dell’Assemblea costituente.

E talmente radicato era quel pregiudizio di genere che ci vollero ben quindici anni dall’avvento della Costituzione repubblicana – e l’impulso di una storica sentenza della Corte costituzionale, la n. 33 del 1960 – perché, in attuazione dell’art. 51 della Carta fondamentale, il legislatore sancisse, con la legge n. 66 del 9 febbraio del 1963, il libero accesso delle donne alla carriera magistratuale.

Il libero accesso

Da allora sono passati sessant’anni. Ed è una felice coincidenza che alla celebrazione di tale ricorrenza – per un ordine, quello giudiziario, caratterizzato ormai in misura maggioritaria dalla presenza femminile – si accompagni la nomina proprio di una donna alla Prima Presidenza della Corte di Cassazione (è notizia di due giorni orsono), nella persona di Margherita Cassano.

Il glass ceiling è, dunque, infranto – finalmente, sarebbe il caso di aggiungere – anche presso la Suprema Corte. Nella quale, peraltro, non mancano, né sono mancate in passato, figure femminili di spicco.

Donna, tra gli altri magistrati attualmente in servizio presso la Corte, è il Presidente titolare della prima sezione civile e tutto femminile – sempre quanto al settore civile – è il “ticket” che dirige l’Ufficio del massimario e del ruolo della Suprema Corte.

Colleghe, al pari di tutte le altre che esercitano le funzioni di legittimità, il cui brillante operato smentisce l’assunto – espresso, in passato, persino da chi ebbe a rivestire il ruolo di Capo dello Stato (a conferma di quanto pervicace, oltre che radicato persino ai più alti livelli istituzionali, sia stato il pregiudizio sessista) – secondo cui, allorché si giunga in Cassazione, e dunque “alla rarefazione del tecnicismo, è da ritenere che solo gli uomini possano mantenere quell’equilibrio di preparazione che più corrisponde, per tradizione, a queste funzioni”.      

Non è solo un riequilibrio di genere

Sarebbe, però, riduttivo – anzi, profondamente errato – celebrare la nomina di Margherita Cassano solo come l’esito di un processo di “riequilibrio di genere”. E ciò perché il nuovo Primo Presidente della Cassazione è magistrato dotato – come pochi – di eccezionale cultura giuridica e capacità organizzativa.

È impossibile, in queste poche righe, riassumere lo spessore delle sue esperienze professionali, che l’hanno vista, inizialmente, impegnata per quasi un ventennio  quale sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Firenze e, di seguito, quale componente del Consiglio Superiore della Magistratura (nel quadriennio dal 1998 al 2002). Per giungere, infine, in Cassazione, ove ella ha operato dapprima come magistrato applicato presso la stessa, poi come consigliere e Presidente di sezione e da ultimo – dopo una parentesi alla guida della Corte di Appello di Firenze – come primo presidente aggiunto.  

Altrettanto arduo, nel breve spazio di questo scritto, è illustrare l’elevata qualità del suo, infaticabile, contributo all’elaborazione del diritto giurisprudenziale, di merito, come di legittimità. Ma almeno due provvedimenti, tra le migliaia di cui ella è stata l’estensore, lungo l’intero arco della sua carriera, non possono essere sottaciuti.

Due provvedimenti

La sentenza della Corte di cassazione n.  34244 del 2010, che ha rappresentato la puntuale concretizzazione dei principi enunciati, su un piano generale, dalla Corte costituzionale (sentenze n. 390 del 2007 e nn. 113 e 114 del 2010) nella delicata materia delle intercettazioni telefoniche coinvolgenti parlamentari.

E con essa pure l’ordinanza del 18 febbraio 2000, con cui la Sezione Disciplinare del CSM diede origine all’incidente di costituzionalità che portò, poi, la Corte delle leggi (sentenza n. 497 del 2000), non solo a dichiarare l’illegittimità costituzionale del divieto, per il magistrato incolpato di un illecito disciplinare, di farsi assistere da un avvocato del libero foro, ma anche ad enunciare il principio che impone lo svolgimento del procedimento a carico degli appartenenti all’ordine giudiziario nel rispetto del canone della “massima espansione delle garanzie difensive” dell’incolpato.

Provvedimenti che, al pari di molti altri redatti dal Presidente Cassano, testimoniano, oltre che della sua raffinata cultura giuridica, della profonda adesione a quell’interpretazione costituzionalmente orientata del diritto penale (e sanzionatorio in genere), elaborata dalla migliore dottrina, successivamente all’avvento della Costituzione repubblicana.

A Margherita Cassano, unitamente alle doverose congratulazioni per il nuovo incarico, va rivolto anche il sincero augurio di buon lavoro.

Ma, in una prospettiva che non voglia essere puramente celebrativa della sua nomina (ciò che si ritiene risulterebbe sgradito alla stessa interessata, data la sobrietà della sua persona e la schiettezza del suo carattere), non possono sottacersi le grandi difficoltà in cui versa la Corte che ella andrà a dirigere.

Gli ostacoli futuri

Il crescente carico di lavoro che grava sulla Cassazione, la correlazione istituita tra le performances che le sono richieste entro il 2026 e gli impegni assunti dallo Stato italiano con il piano nazionale di ripresa e resilienza, le difficoltà legate, soprattutto nel settore delle controversie civili e tributarie, alla cosiddetta “riforma Cartabia”, con la soppressione della sesta sezione (senza che il legislatore, oltretutto, abbia previsto alcuna normativa transitoria) e con la previsione di un inedito procedimento di estinzione dei ricorsi, affidato alla responsabilità di un singolo magistrato, costituiscono altrettanti fattori di preoccupazione in chi esercita le funzioni di legittimità.

Il timore è che l’attenzione da riservare – doverosamente, per dettato costituzionale – alla diminuzione dei tempi dei processi e all’aumento della produttività della Corte possa tradursi in un fattore di appannamento della qualità del suo lavoro, se non, alla lunga, di vero e proprio “smarrimento” della funzione nomofilattica che le è demandata.

Chi scrive non ha, ovviamente, risposte miracolistiche da offrire. Ma non può esimersi dal formulare l’auspicio che il nuovo vertice della Suprema Corte sappia ascoltare la voce dei tanti magistrati che operano presso di essa.

È lecito, anzi, nutrire una simile aspettativa proprio nei confronti di chi, come il nuovo Primo Presidente, ha esercitato, in passato, ogni funzione – nessuna esclusa – all’interno della Cassazione, essendo, dunque, consapevole dell’importanza (e, sia consentito dire, della specificità) di ogni singolo apporto.

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