Le proposte presentate dalla commissione Lattanzi intervengono su molte questioni relative al funzionamento della giustizia penale. Dalle notifiche, alle impugnazioni, passando per la prescrizione e i riti speciali, ci sono alcune novità di rilievo e molti ripensamenti rispetto alle soluzioni avanzate dal precedente ministro della Giustizia.

Occorrerà del tempo per analizzare ogni singola previsione, per adesso è possibile proporre solo un giudizio complessivo, più legato alle scelte d'insieme che non alle specifiche proposte. Peraltro, e questo viene ribadito espressamente anche nel testo della relazione, non siamo ancora di fronte al testo definitivo di quella che potrà essere definita “riforma Cartabia”, poiché molto è ancora legato alle scelte “politiche” del ministro alle quali la commissione rinvia.

A tale proposito nell’ampia -  e particolarmente composita sui temi della giustizia -  maggioranza di governo, in queste ore si registra il rumor di sciabole, con i grillini già sul sentiero di guerra in difesa della prescrizione modello Buonafede, e fieramente avversi a qualsiasi tentativo di limitare la discrezionalità dei pm in tema di criteri di esercizio dell’azione penale. Insomma, siamo più ad un passaggio obbligato che non al traguardo finale, tenendo conto anche del fatto che lo strumento della legge delega permetterà aggiustamenti anche nel prosieguo dell’iter.

Non è una riforma di sistema

Ciò premesso, va subito sottolineato che questa non è, e non poteva essere,  una vera e propria Riforma della Giustizia Penale. Una riforma sistemica è un’altra cosa, passa per un intervento profondo, che ritocchi il titolo IV della Costituzione coinvolgendo lo statuto del pm, l’obbligatorietà dell’azione penale, la conformazione del CSM, la costituzione di un’Alta Corte di Disciplina esterna all’organo di governo autonomo, la ventilazione della magistratura con reclutamento esterno.

Una riforma di struttura dovrebbe poi prevedere  un ampia depenalizzazione e comunque il ripensamento del vero e proprio delirio sanzionatorio che ha toccato le norme penali, sia sul piano delle sanzioni personali che su quello delle sanzioni reali, dall’altro.

Una vera riforma di sistema non può prescindere dalla verifica e dal ripensamento degli eccessi della normativa di prevenzione, dallo debordante e generalizzato utilizzo delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, dall’incostituzionale utilizzo della custodia cautelare come anticipazione della pena, dalla ricostruzione di modalità di assunzione delle prove dichiarative degne dello statuto epistemologico di un codice che si vorrebbe ispirato a principi accusatori.

E poi, last but non least, un provvedimento di clemenza che permetta alla macchina di ripartire senza pesi. Insomma, oltre al messaggio rassicurante sul tema dei tempi della giustizia che l’Italia deve mandare all’Europa, per riformare la giustizia penale occorrerebbe comunicare anche qualcosa agli italiani in ordine alla qualità di un sistema giudiziario e del processo di cui, a ragione, si fidano sempre meno.

Certo, per un intervento di questo genere  sarebbe necessaria una fase costituente, prima ancora che una maggioranza coesa ed omogenea disposta a fare delle scelte politiche coraggiose, condizioni che non paiono realizzabili in un orizzonte prossimo ma che prima o poi si verificheranno.

Cosa contiene la riforma

Quanto alle proposte della commissione ministeriale si possono identificare alcune linee di tendenza: deciso promovimento del patteggiamento e di altre forme di fuoriuscita dal processo, come l’ampliamento dei casi di messa alla prova o di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; riformulazione del sistema sanzionatorio, con un significativo ripensamento del sistema delle pene alternative al carcere ed introduzione di forme di giustizia ripartiva; ed  infine  cartolarizzazione e limitazione dei giudizi di impugnazione.

Analizzando le diverse aree appare assai significativa, anche se in taluni casi occorrerebbe spingere le scelte in maniera ancor più decisa, la decisa inversione di tendenza rispetto alla visione carcero-centrica che ha contraddistinto la legislazione penale negli ultimi anni. Del pari convincente è la parallela scelta di rinforzare quelle forme di conclusione anticipata del processo – con qualche perplessità sull’istituto dell’archiviazione meritata –  ed anche la possibilità di anticipare l’affidamento in prova al servizio sociale al momento della sentenza di primo grado, ciò che potrebbe comportare un congruo effetto deflattivo sulle impugnazioni.  

Al di là delle soluzioni adottate, si coglie  lo sforzo – sottolineato anche dalla richiesta di riforme della legge 689/81, dalla introduzione di forme di giustizia ripartiva, e dall’ampliamento del patteggiamento –   verso un modello che non ponga la detenzione carceraria al centro del sistema. Sul punto, però, e proprio per realizzare una sincronia complessiva del sistema, occorrerebbe anche avanzare proposte di drastica riduzione delle ipotesi di custodia cautelare in carcere e abbandonare il sistema delle preclusioni oggettive altrimenti si rischia una sorta di vera e propria schizofrenia legislativa.

Lasciando da parte la questione prescrizione, che abbisogna di un analisi particolare, e sulla quale la proposta della commissione è “aperta”, posto che tratteggia soluzioni assai diverse tra loro, il primo giudizio è tendenzialmente negativo, invece, in ordine alle impugnazioni, in particolare sull’appello.

Giudizio negativo sull’appello

Mentre è infatti condivisibile la scelta di escludere quello del pm in caso di assoluzione, la trasformazione dell’appello in un regime a critica vincolata, la scelta verso la cartolarizzazione del rito e quella non definitiva verso il mantenimento della collegialità, lasciano molte perplessità. Nel ridurre l’appello a giudizio sui motivi, ciò che si intravede in controluce è l’opzione di falcidiare gli appelli con procedura semplificata in relazione alla inammissibilità per infondatezza manifesta dei motivi, come già avviene per il ricorso in cassazione.

Quando si parla di riforma dell’appello non si richiamano mai, ed anzi si tendono a celare, le statistiche sul rilevante numero di riforme di merito che in tale grado di giudizio di registrano. Il nostro modello processuale, con l’effetto pienamente devolutivo che lo contraddistingue, ancorché diverso da quello di altri paesi, andrebbe valutato anche sotto questo aspetto. Tanto più che, come proprio nella relazione si dimostra, la lunghezza dei tempi di questa fase dipende, esclusivamente, da disfunzioni di carattere organizzativo, altrimenti non si spiegherebbero i tempi siderali di smaltimento di certe sedi giudiziarie rispetto a quelli contenuti di altre.

E’ facile prevedere che, come per la prescrizione la preclusione dell’appello del pm lo scontro sarà tutto sul terreno politico, per la riforma dell’appello la contrapposizione, sarà con l’avvocatura.

Per concludere, come accennato,  manca un  rafforzamento dei diritti e delle garanzie nel corso del processo, a partire da una tutela effettiva dell’oralità, con la riscrittura delle regole della cross examination, interpretate in maniera autoritaria dalla giurisprudenza e nella prassi.

Insomma: ponti d’ora a chi scappa dal processo ma nessun rafforzamento delle garanzie a chi invece lo affronta nei diversi gradi di giudizio.

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