Mentre ha condannato severamente la trama dei rapporti correntizi emersi nell’affaire Palamara che hanno impedito o falsato le decisioni del Csm, Nordio ha omesso di attivare il proprio potere di iniziativa disciplinare, al solo scopo di motivare la riforma
Secondo l’articolo 107, 2° Cost. «Il ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare». È una disposizione monstre per almeno due ragioni.
Innanzi tutto perché consente – all’interno di un sistema ispirato alla rigorosa divisione dei poteri - al ministro, e cioè al governo, di instaurare un procedimento disciplinare nei confronti di un magistrato ordinario, facente parte di un altro potere dello Stato, come tale per definizione autonomo e indipendente.
In secondo luogo perché consente al ministro stesso di agire discrezionalmente, mentre il procuratore generale presso la Suprema Corte ne ha l’obbligo come previsto con legge ordinaria (art. 14 del D.L. n.,109 del 2006), sicché il ministro ha facoltà di agire contro il giudice Rossi e di astenersi dall’azione nei confronti del giudice Bianchi, sebbene concorrenti nella medesima condotta illecita.
D’altronde, per un verso, a differenza del pg, il ministro risponde della predetta iniziativa soltanto in sede (non penale né giuridica ma) soltanto politica, cioè davanti ai cives e, per altro verso, se non fosse stata prevista la sua iniziativa, il potere (o ordine) giudiziario sarebbe risultato addirittura un monstrum autarchico.
Ebbene, volta che il Ministro abbia agito davanti al Consiglio Superiore della Magistratura, e considerato che il giudizio disciplinare ha natura giurisdizionale, si ripresenta dunque esattamente lo schema dettato dall’art. 111, 2° Cost., sotto forma (come usa ormai ripetere) di triangolo isoscele: la Sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (al vertice del triangolo) decide come giudice terzo e imparziale (previsto dalla Costituzione) sull’azione promossa dal Ministro nei confronti dei giudici ordinari da lui incolpati (parti contrapposte alla base del triangolo decisorio).
Sebbene a prima vista tale evenienza configuri in astratto il più pericoloso attentato alla divisione dei poteri, contrapponendo vis-à-vis il Ministro agente al magistrato incolpato, nessuno se ne è mai scandalizzato, giacché la decisione compete al Consiglio Superiore della Magistratura, organo designato dalla stessa Costituzione per l’adozione dei provvedimenti disciplinari (artt. 105 e 107 Cost.).
l’omissione di Nordio
É singolare, invece, e va pubblicamente denunciato, che il ministro Nordio, mentre ha condannato severamente la trama dei rapporti correntizi emersi nell’affaire Palamara che hanno impedito o falsato le decisioni del Consiglio Superiore della Magistratura, ha omesso di attivare il proprio potere di iniziativa disciplinare, al solo scopo di motivare la riforma con cui i componenti dei Consigli Superiori e dell’Alta Corte (di nuovo conio) dovrebbero essere eletti soltanto a sorteggio.
Egli da ultimo se ne scusa, sostenendo il 15 marzo 2026: «Fosse per me, abolirei il potere di iniziativa disciplinare del ministro, attribuendola al solo procuratore generale della Cassazione. L’iniziativa del ministro della Giustizia, in questo ambito delicato, dev’essere estremamente limitata proprio per evitare il sospetto che vi siano interferenze politiche che vulnerino la sacrosanta indipendenza della magistratura» (affermazione reiterata in diretta sull’Aria Che Tira del 17 marzo).
No signor Ministro! Anche lei è politicamente corresponsabile davanti ai cittadini ora chiamati al voto referendario: ella poteva agire in forza dell’art. 107, 2° Cost. «senza alcun sospetto», al fine di postulare la condanna disciplinare dei tanti correi di Palamara, ma se n’è invece astenuto, proprio....per motivare la sua riforma!
© Riproduzione riservata


