L’uso distorto dell’intelligenza artificiale non è più soltanto una questione etica o tecnologica: da oggi diventa anche una questione penale.

Entra infatti in vigore il 10 ottobre la legge n. 132/2025 che introduce nel Codice penale il nuovo articolo 612-quater c.p. che introduce il delitto di “diffusione illecita di contenuti generati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale”.

La nuova norma punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, senza il consenso della persona offesa, diffonda, ceda o pubblichi immagini, video o registrazioni vocali falsificate o manipolate con l’impiego di AI, idonee a trarre in inganno sulla loro autenticità e a provocare un danno ingiusto.

La definizione di “sistema di intelligenza artificiale” rinvia al Regolamento UE 2024/1689 (AI Act), entrato in vigore a metà dello scorso anno, che individua i sistemi capaci di generare contenuti e decisioni in grado di influenzare ambienti fisici o virtuali.

La tutela penale si incentra sull’offesa all’identità e all’autodeterminazione personale, collocando il nuovo reato accanto a stalking e revenge porn, nel gruppo dei delitti contro la libertà di autodeterminazione della persona, l'onore, il decoro, la reputazione e la privacy.

Il reato è procedibile a querela, ma si procede d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace o di pubblico ufficiale, nonché quando è connesso in concorso con altro delitto procedibile d’ufficio.

Il nuovo delitto colma così un evidente vuoto di tutela, estendendo la protezione anche a contenuti digitali non a carattere prettamente sessuale, ma comunque lesivi della reputazione o della dignità della persona.

Le aggravanti legate all’uso dell’ia

Accanto al nuovo delitto, la legge 132 introduce una circostanza aggravante comune, prevista all’art. 61, n. 11-decies c.p., che comporta l’aumento di pena fino a un terzo quando il reato sia commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale che abbiano costituito mezzo insidioso, abbiano ostacolato la pubblica o privata difesa, ovvero abbiano aggravato le conseguenze del reato.

L’aggravante ha uno spettro applicativo ampio: in esso sono comprese le manifestazioni della condotta (quando l’uso dell’AI induce la vittima in errore circa la veridicità dei contenuti) sia gli effetti (quando l’intelligenza artificiale amplifica la diffusione e l’impatto lesivo dell’illecito).

Per alcune specifiche fattispecie, il legislatore ha introdotto aggravanti autonome, con pene significativamente più severe.

È il caso dell’art. 294 c.p. (attentati contro i diritti politici del cittadino), dell’art. 2637 c.c. (aggiotaggio) e dell’art. 185 del d.lgs. 58/1998 (TUF) (manipolazione del mercato).

In questi casi l’uso di sistemi di intelligenza artificiale comporta un aumento della cornice edittale, fino alla reclusione da due a sette anni, con sanzioni pecuniarie che possono raggiungere i sei milioni di euro.

Implicazioni sul D.lgs. 231/2001

L’introduzione del delitto di diffusione illecita di contenuti generati o alterati con intelligenza artificiale e delle nuove aggravanti legate al suo impiego produce effetti significativi anche sul piano della responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Le condotte previste dall’art. 612-quater c.p., se commesse nell’interesse o a vantaggio dell’ente (imprese e Società di capitali a titolo esemplificativo), potranno rientrare tra i reati presupposto, determinando l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal decreto.

Le imprese saranno quindi chiamate ad aggiornare i propri Modelli Organizzativi 231, introducendo procedure di controllo sull’uso dell’intelligenza artificiale, protocolli di verifica dei contenuti generati digitalmente e misure di vigilanza e formazione interna volte a prevenire abusi.

L’intervento normativo segna un ampliamento della logica della compliance, che si estende ai profili di etica e sicurezza digitale, imponendo una gestione consapevole e responsabile relativamente all’utilizzo delle tecnologie di intelligenza artificiale in ambito aziendale.

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