«Se si parla di tenuità o di modesta quantità persino della droga, non sarà una bestemmia parlare di modestia anche di cosiddette mazzette». Lo ha dichiarato il ministro della Giustizia Carlo Nordio il 22 aprile, durante il question time alla Camera, rispondendo a un’interrogazione. Inoltre egli si è dichiarato “Nettamente contrario alla reintroduzione” dell’abuso d’ufficio, nonostante la direttiva UE sulla corruzione inviti a reintrodurre il reato. In precedenza Nordio aveva espresso il proposito di vietare il trojan nei casi di corruzione, perché “Non serve per modestissime mazzette”. Non si tratta di bestemmie e neppure di refusi, ma di errori giuridici che lo stesso Nordio non avrebbe commesso se non si fosse ostinato a difendere ad oltranza le proprie estemporanee affermazioni.

Nell’uso giornalistico-giudiziario la ‘mazzetta’ (letteralmente “piccolo mazzo”) è sinonimo di bustarella, tangente, stecca o (segnatamente nel lessico mafioso) pizzo. Il diminutivo allude chiaramente a un fascio di banconote desti-nato ad essere consegnato e intascato celermente e soprattutto furtivamente. Possiamo dunque agevolmente convenire che, richiamando l’appropriato concetto esteso di mazzetta/mazzette, il Ministro si riferisse al pretium sceleris ("prezzo del misfatto"), e cioè al compenso promesso o consegnato per la realizzazione di un proposito illecito, come avviene tipicamente nella corruzione pro-pria (per ottenere un provvedimento contrario al diritto) o impropria (per conseguire un provvedimento dovuto per legge).

Ciò premesso, la reiterata autodifesa del Ministro si scontra innanzi tutto con un errore logico-investigativo: tutto ammesso e non concesso, come stabilire se si tratta di ‘mazzo’ o di modestissima mazzetta, se non sperimentando le indagini appropriate (trojan compreso) quali previste dall’ordinamento processuale, atteso che corruttore e corrotto hanno pari interesse a occultare il delitto, quale che sia l’entità del pretium sceleris?

la corruzione

Si tocca così il cuore della questione. La corruzione è compresa tra i reati commessi dai pubblici ufficiali in spregio al dovere d’imparzialità e buon andamento della p.a., nel significato più comprensivo (artt 28, 54, 97, 2°e 98 Cost.). In tale prospettiva non ha alcun rilievo l’entità del corrispettivo pattuito tra i protagonisti della corruzione, propria o impropria. All’ordinamento, e sopratutto al giudice penale, non giova minimamente stabilire se il pubblico ufficiale abbia – per così dire – ‘venduto’ o ‘svenduto’ il proprio dovere di osservare e fare osservare la legge e la Costituzione, restando comunque penalmente rilevante qualsiasi vicenda corruttiva. Paradossalmente – si può forse aggiungere - il pubblico uffi-ciale che si ‘accontenta’ di una modestissima mazzetta oggettivamene incentiva ed incrementa il ricorso alla vietata corruzione.

D’altronde perfino la carenza di qualunque ‘mazzetta’ non esclude teorica-mente la rilevanza penale, giacché - come scrisse il prof. A. Pagliaro – l’abuso d’ufficio (art. 323 c.p. abrogato per volere del Governo) non era altro che, per un verso, una «corruzione gratuita» e, per altro verso, l’abuso del pubblico ufficiale che, essendo interessato, non poteva essere obiettivo. Si comprende dunque perché il ministro Nordio si opponga anche alla reintroduzione dell’abuso d’ufficio, come imposto ora dalla direttiva U.E., proprio perché si tratta di una corruzione gratuita ma interessata.

Infine e soprattutto le ragioni qui esposte consentono di spiegare perché l’art. 131 bis, 3° comma, n. 3 c.p., in frontale contrasto con l’orientamento espresso dal Ministro, precluda espressamente la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto con riferimento (tra l’altro) a tutti i reati di corruzione, sì da rendere giuridicamente irrilevante qualunque discorso sull’entità della ‘mazzetta’. O il Ministro vuole abrogare anche tale disposizione? E quale sarebbe dunque, a suo avviso, la ‘mazzetta’ penalmente lecita?

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