È forte nell’opinione pubblica la tentazione di affibbiare alla più grave crisi della magistratura italiana dal secondo dopoguerra l’etichetta, un po’ compiaciuta, di “questione morale”.

Per liquidare il perenne capitolo delle riforme necessarie con il rassicurante auspicio di una “rigenerazione morale”, dai contenuti, però, non sempre facilmente comprensibili.

La questione è certamente morale, ma sullo sfondo c’è molto altro. Perché i recenti scandali che hanno rapidamente eroso il surplus di prestigio ed autorevolezza che giudici e pubblici ministeri nostrani avevano accumulato sul terreno della lotta alla criminalità organizzata sono le scorie di un travagliato processo di modernizzazione. Processo che ha investito la magistratura con netto ritardo rispetto ad altri ambiti dell’apparato statale e che tuttora stenta ad assumere una direzione precisa e coerente.

Da magistrato a manager tuttofare

Che bisognasse rispondere a queste sfide era ed è tuttora una priorità centrale per la politica. Ma che ciò imponesse di esportare sul campo dell’amministrazione della giustizia le categorie del mondo dell’impresa è stata una scelta, forse non del tutto consapevole, destinata a modificare per sempre il codice genetico della magistratura.

Nel vecchio ordinamento giudiziario di stampo fascista (regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12), sopravvissuto nel suo impianto generale per oltre sessant’anni, il titolare dell’ufficio direttivo era chiamato a svolgere una funzione di mera rappresentanza.

Carica di prestigio, ma priva di un ruolo organizzativo che andasse oltre l’assegnazione dei singoli fascicoli o l’autorizzazione delle ferie. Coerentemente, la scelta del candidato più idoneo avveniva in base all’ordine di collocamento nel ruolo di servizio.

Ciò impedì a Giovanni Falcone, pur reduce dai successi del maxiprocesso a Cosa Nostra, di ottenere il posto di consigliere istruttore di Palermo, al quale fortemente ambiva, non essendo il più anziano. Così, per lungo tempo, la cronaca non ha conosciuto il sinistro clamore dei recenti scandali, perché il conferimento degli incarichi direttivi era tendenzialmente prevedibile o, meglio, quasi sempre.

Oggi che l’incapacità del sistema giudiziario italiano di contenere il flusso inarrestabile dei procedimenti è un dato evidente, non si può più nascondere la cenere sotto il tappeto; non c’è solo il problema di indennizzare chi è stato leso dall’irragionevole durata del processo, ma anche quello di rispettare i vincoli di produttività posti dall’Unione Europea.

Perciò, la politica è sempre più incline a investire sul fattore gestionale, tralasciando una più complessa riforma organica del processo penale, e trasformando la figura un po’ austera del vecchio presidente del tribunale in un manager tuttofare, capace di pianificare le attività dell’intero ufficio e fissare gli obiettivi da raggiungere.

Tramontata, così, l’epoca d’oro dell’anzianità di servizio (con il decreto legislativo n. 160 del 2006), ormai non più funzionale alla nuova concezione di magistrato dirigente, i parametri del “merito” e delle “attitudini” hanno assunto un ruolo prevalente nel conferimento degli incarichi.

Come valutare il merito?

Intendiamoci, valutare per merito sarebbe auspicabile, se, però, si fosse anche stabilito in che modo misurarlo, dal momento che, nel caso dei magistrati, tale valutazione non può agganciarsi ai risultati conseguiti o ad altre entità suscettibili di univoca comparazione come accadrebbe per l’amministratore di una società.

Parimenti, ci sarebbe anche da stabilire in che modo chi esercita la giurisdizione possa maturare le necessarie attitudini manageriali, trattandosi di un elemento culturale del tutto estraneo alla sua specifica professionalità di base.

L’esito finale di tale rivoluzione dimezzata somiglia ad un vero e proprio paradosso. Nel precedente sistema erano garantite decisioni consiliari più prevedibili e trasparenti, ma non erano valorizzate le migliori risorse disponibili.

Oggi, l’introduzione di parametri per definizione elastici, non accompagnata da un’adeguata determinazione di criteri oggettivi per la loro concreta valutazione, rischia di alterare la natura stessa del potere di conferimento delle funzioni direttive. Potere che sta progressivamente perdendo la sua identità di giudizio tecnico per assumere una valenza sempre più marcatamente fiduciaria, nella quale il dato della conoscenza personale dell’aspirante al posto o della sua vicinanza ad una delle componenti rappresentate nel Consiglio Superiore della Magistratura sono indebitamente utilizzate per attribuire ai concetti indeterminati delle attitudini e del merito un significato più concreto.

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