Il decreto legge sull’utilizzo dei tabulati telefonici non ha avuto grossa eco mediatica, ma i suoi effetti concreti nello svolgimento delle indagini portano un cambiamento significativo: il pm dovrà chiedere al gip la possibilità di chiedere il tabulato telefonico dell’indagato e non procederà più in autonomia; inoltre la richiesta può essere fatta solo nel caso di ipotesi di reato con pena uguale o superiore ai 3 anni (e i reati di minaccia, molestia e disturbo col mezzo del telefono) e non in tutti i casi, come è ora.

Il dl risponde alla necessità di adeguare il nostro ordinamento a una sentenza della Corte di giustizia, che stabiliva la necessità di bilanciare l’interesse all’indagine con la garanzia della valutazione di un soggetto terzo rispetto alle parti. Questioni ampie, come spiega il professore emerito di Procedura penale, Giorgio Spangher.

Professore, quale è il senso di questa nuova previsione?

La sentenza della Corte di giustizia afferma principi di ordine generale: a livello europeo la riservatezza della persona è interpretata in modo rigoroso e deve essere garantita anche nel caso di accertamenti di natura giudiziaria. Per questo il dl prevede che, per chiedere i tabulati telefonici, occorra il decreto motivato di un giudice terzo e non basti l’iniziativa del pm. Si tratta di un passo che va nella direzione corretta di rendere sempre più omogenei i sistemi giudiziari europei.

Il pm non è una figura di garanzia?

Il pm è un soggetto indipendente ma non è terzo, perchè è contrapposto alla difesa nel dibattimento. Per questo è stato ritenuto necessario introdurre l’intervento di un giudice terzo, che valuti i requisiti di necessità di questo mezzo di ricerca della prova. Inoltre il dl prevede una aggiunta importante: ora anche l’avvocato può chiedere al giudice di autorizzare la richiesta di tabulato telefonico, parificando accusa e difesa.

Ha senso che i tabulati telefonici – che fino a ieri venivano richiesti senza formalità – oggi siano considerati dati talmente sensibili da necessitare di un controllo terzo? 

I tabulati telefonici permettono di raccogliere molti dettagli di vita. Registrano quando avvengono le telefonate, quanto spesso si chiama un numero, quanto dura una singola telefonata. Ma permettono anche di tracciare gli spostamenti delle persone, a seconda delle celle che vengono agganciate. Inoltre, con gli smartphone, i tabulati informatici contengono anche l’elenco dei siti internet a cui si accede e l’uso delle applicazioni che si connettono al web. Una mole di informazioni che può essere legittimamente acquisita nel processo, ma serve un bilanciamento tra diritto all’accertamento e diritto alla riservatezza, che viene garantito dalla valutazione del giudice.

Viene fissato anche un limite di pena, sotto il quale i tabulati non possono essere chiesti.

Sì, oggi per chiedere il tabulato resta il requisito della presenza di «sufficienti indizi di reato» e la finalità di prosecuzione dell’indagine, a cui si aggiunge il limite della pena di tre anni, sotto la quale i tabulati non possono essere chiesti. Si riduce in questo modo il numero di reati per cui si può chiedere, visto che prima un limite non esisteva.

Il decreto legge presenta quale problema?

In particolare uno: manca la norma transitoria. L’incognita è sull’effetto retroattivo della norma: trattandosi di una norma processuale vale il principio del tempus regit actum quindi la norma non è retroattiva. Ma nulla esclude che una persona che si senta lesa nel suo diritto un domani ponga questo problema. Per questo è auspicabile che alcune correzioni vengano apportate nella legge di conversione attesa entro sessanta giorni.

Dal punto di vista pratico, non c’è il rischio di rendere più complicata una procedura che prima era molto semplice?

Indubbiamente le cose si complicano. Penso alla polizia giudiziaria: ci sono almeno 20 denunce al giorno per furto di cellulare, che vengono smaltite in modo relativamente veloce accertando, attraverso i tabulati telefonici, chi sta usando il cellulare. Aggiungere il passaggio della decisione motivata del gip rallenta il processo. Però esiste la procedura d’urgenza: si procede senza autorizzazione, poi il gip conferma la richiesta.

Dai magistrati è arrivato anche l’allarme rispetto al fatto che, in questo modo, si aggrava il lavoro e si rallenta ancora l’ufficio del gip, quando invece la riforma penale punta a velocizzare i tempi.

Mi rendo conto. Questo dl ha aspetti positivi e negativi, ma rimane il fatto che le garanzie sono garanzie e che esiste la necessità di adeguarsi al diritto europeo. Inoltre c’è anche il rischio opposto e cioè che questo passaggio in più diventi quasi automatico: ovvero che la richiesta venga praticamente sempre accolta, senza una vera valutazione di merito caso per caso sull’utilità del tabulato telefonico.

Come si risolve il problema della potenziale enorme mole di richieste?

Cambiando il metodo. Oggi si dice: il lavoro del gip si aggrava perchè le richieste di tabulati sono tantissime. Ma questa norma serve anche a ridurne il numero, facendo sì che il tabulato venga chiesto solo quando serve e non a prescindere, perchè si tratta di un atto di polizia giudiziaria o del pm. Se la richiesta viene limitata ai casi in cui serve – cioè quando ci sono indizi sufficienti e serve a proseguire le indagini - allora anche i numeri delle richieste calerebbero. La questione è sempre la stessa: trovare un punto di equilibrio nel processo penale, che tenga conto delle garanzie degli indagati. 

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