Tanto tuonò che piovvè. E’ il caso di dirlo con riferimento alla vicenda Alitalia: dopo venti anni di attesa, di fallimenti tecnici, commissariamenti, creatività finanziarie, rifiuti a vendere a partner solidi, vendite parziali a partner deboli, presunte bancarotte fraduolente, arricchimenti e consulenze varie, la storia di Alitalia sembra giunta al capolinea. La telenovela non sembra, però, finita.

Il guaio biglietti

Ora, tra le altre, c’è l’annosa questione dei biglietti che Alitalia ha proseguito a vendere fino allo scorso 26 agosto per volare ben oltre la data fatidica del 15 ottobre, quando cesserà di operare.

Secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, sarebbero oltre 250mila i biglietti emessi; secondo altri i numeri sono superiori ai 400mila. Certo è che molti consumatori hanno ricevuto, negli scorsi giorni, una email da Alitalia con la notizia della cancellazione del volo.

Le email inviate, in realtà, in molti casi, lasciavano ben sperare perché annunciavano che la compagnia avrebbe provveduto a riprogrammare il volo nei 7 giorni precedenti o successivi alla data originaria del viaggio.

Richiedendo al call center Alitalia notizie sulla riprogrammazione del volo, il cliente ha scoperto che nessuna riprogrammazione è possibile dopo il 15 ottobre e, dunque, l’unica soluzione è il rimborso del biglietto.

Tale decisione, adottata dai commissari di Alitalia, è in palese contrasto con il regolamento europeo 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

Questa normativa, vincolante anche per Alitalia nonostante sia in amministrazione straordinaria, dispone che, in caso di cancellazione del volo, la compagnia aerea debba, necessariamente, offrire le seguenti tre opzioni: il rimborso del biglietto, oppure l'imbarco su un altro volo verso la destinazione finale non appena possibile, oppure l'imbarco su un altro volo a una data successiva scelta dal cliente, in condizioni di trasporto comparabili.

Il medesimo regolamento dispone che se la compagnia aerea non offre la scelta tra rimborso e volo alternativo nei giorni immediatamente precedenti o successivi alla data del viaggio originario, ma decide di rimborsare il biglietto originale, si ha diritto ad un rimborso pari alla differenza di prezzo tra quanto già pagato e l’acquisto di un nuovo biglietto presso altre compagnie aeree per la stessa tratta, nei giorni originari, in condizioni di trasporto comparabili.

La stessa “Repro policy involuntary for Alitalia flights cancellation” - adottata dalla compagnia pochi mesi fa – prevede le medesime opzioni, disponendo che il nuovo viaggio di “protezione” debba avvenire, anche su voli operati da compagnie diverse, entro 7 giorni prima o dopo la data originaria.

Protetti solo entro il 15 ottobre 

In contrasto con il regolamento europeo e con la sua stessa policy, Alitalia ha invece scelto di assicurare la riprotezione solo ed esclusivamente entro il 15 ottobre, non consentendo alcuna riprotezione sugli aerei dei partner in date successive.

Chi ha acquistato un biglietto per volare, ad esempio, d’estate, a giugno del 2022, si vede proporre da Alitalia l’anticipazione del viaggio di 9 mesi.

E’ evidente che tale scelta sia in contrasto con la normativa vigente ed espone la compagnia a numerose class action da parte dei consumatori, a prevedibili sanzioni da parte di Enac e a ulteriori condanne da parte della Commissione europea.

Alitalia chiarisce, ufficiosamente, che si limita ad eseguire precise indicazioni del Ministero dello Sviluppo economico e della competente direzione generale. Se fosse così, agli altri danni si aggiungerebbe pure il rischio di danno erariale (perché sarà poi lo Stato a pagare le sanzioni comminate ad Alitalia).

La possibile soluzione

Una soluzione potrebbe arrivare dall’attuazione dell’articolo 11 quater del decreto legge “sostegni bis” che ha istituito un fondo 100 milioni per indennizzare i titolari di biglietti Alitalia non goduti. Secondo questa disposizione, spetta ad un provvedimento del ministero dello Sviluppo economico (dunque non un decreto del ministro) fissare le modalità di erogazione del Fondo ad Alitalia: potrebbe essere questo provvedimento lo strumento giuridico per evitare di violare il regolamento europeo, soddisfare i consumatori, e concludere la storia di Alitalia, quanto meno, con decoro.

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