Nella sede dell’Fbi di Quantico è presente una statua di Giovanni Falcone. Una circostanza che sottolinea la rilevanza internazionale del lavoro svolto dal magistrato, talvolta marginalmente considerata.

Eppure nell’ottobre 2020, quando si è celebrato il 20° anniversario della Convenzione delle Nazioni unite contro la criminalità organizzata transnazionale, nota come Convenzione di Palermo, è stata approvata la Risoluzione Falcone. Gli stati parte sono ora ingaggiati più incisivamente a estendere l’esperienza dei  servizi giudiziari specializzati e a sviluppare la cooperazione globale contro l’infiltrazione mafiosa nel mondo imprenditoriale, interessata a speculare anche sulle conseguenze socio-economiche della pandemia.

La Risoluzione CTOC/COP/2020/L.7 è stata intitolata al magistrato palermitano, che poche settimane prima di essere ucciso aveva partecipato a Vienna alla prima sessione della  Commissione delle Nazioni unite sulla Prevenzione del crimine e la giustizia penale (Ccpcj), e qui aveva chiesto con forza «un impegno globale nella lotta alla mafia».

A Falcone, assieme ad altri investigatori americani, è attribuito il merito di aver posto le basi concettuali della cooperazione internazionale contro la criminalità organizzata, di cui la Convenzione di Palermo rappresenta oggi un quadro giuridico dal valore universale. I suoi  stati parte sono 190, e nel sistema sono inclusi  il Protocollo contro la Tratta di Persone (178 parti), il Protocollo contro il traffico di migranti (149 parti) e il Protocollo sulle armi da fuoco (118 parti).

La Convenzione rappresentò nel contesto giuridico internazionale una sorta di rivoluzione copernicana, specie per quegli stati che non avevano ancora la concezione dell’“associazione per delinquere mafiosa” e ritenevano inaccettabile l’idea di un nuovo diritto internazionale penale che superasse la logica del “dominio riservato” degli Stati nell’esercizio della giurisdizione penale.

Dal 2000 non è più così, perché i 190 Stati si sono accordati sul comune interesse di perseguire i crimini transnazionali, ovvero quelli che pure originati in uno stato hanno comunque effetti che si riverberano su un altro stato.

Hanno quindi adottato una definizione comune di “gruppo criminale organizzato”, inteso come «gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla presente Convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale».

Vengono quindi penalmente perseguite tutte le varie condotte che comportano il «partecipare, organizzare, dirigere, facilitare, incoraggiare, favorire o consigliare» la commissione dei reati di criminalità organizzata transnazionale. Non solo.

Gli stati parte hanno anche assunto di fronte a tutta la comunità internazionale l’obbligo di cooperare più direttamente, pure con squadre investigative comuni, sia nella fase delle investigazioni, che in quella della ricerca dei latitanti, e soprattutto nella esecuzione delle condanne e nelle importanti fasi del sequestro e della confisca dei beni patrimoniali per la lotta al riciclaggio.

Agli investigatori che  oggi applicano questi strumenti con successo viene spesso in mente una sua frase: «Gli uomini passano, le idee restano e continuano a camminare sulle gambe di altri uomini».

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