Sono anni che il dibattito politico italiano si agita in maniera carsica fra una molteplicità di poli lungo una linea che va dall’assoluta importanza del referendum come strumento di democrazia diretta alla assoluta inutilità del referendum come modalità per il miglioramento della legislazione e la soluzione di problematiche complesse.

Per una volta mi calerò nel ruolo, per me inappropriato e scomodissimo, di cerchiobottista, e argomenterò che entrambe le posizioni estreme corrispondono alla realtà effettuale.

In generale, il referendum è uno strumento di partecipazione efficace corroborato da molti esempi italiani: divorzio, interruzione di gravidanza, scala mobile (1985), leggi elettorali.

Informati dai proponenti e, in parte, mobilitati dagli oppositori, i cittadini italiani si sono spesso fatti un’idea e la hanno riversata con efficacia nelle urne.

È una storia abilmente e convincentemente ripercorsa nei dettagli dal costituzionalista (anche protagonista) Andrea Morrone, La Repubblica dei referendum. Una storia costituzionale e politica (1946-2022) (il Mulino 2022).

Di contro, il fallimento per mancanza di quorum, cioè della indispensabile maggioranza assoluta dei votanti, di un numero considerevole di referendum soprattutto negli ultimi vent’anni, sembrerebbe segnalarne l’inutilità, la perdita, secondo alcuni, irrimediabile, di incisività. Di qui alcune proposte per superare il requisito del quorum.

La più convincente è quella che lo vorrebbe calcolato con riferimento alla percentuale di coloro che hanno votato nelle più recenti elezioni politiche.

Non è, però, solamente con i numeri e le percentuali che il referendum deve fare i conti. Per quanto sgradevole, in special modo per chi crede, come il sottoscritto, che il voto davvero “è dovere civico” (art. 48), e che in nessun modo una democrazia deve premiare gli apatici e gli astensionisti, sembrerebbe inoppugnabile che una legge approvata dalla maggioranza assoluta dei parlamentari, rappresentanti del popolo, non possa essere abrogata da una minoranza di elettori per quanto “intensi”.

Soprattutto, deprecabile è che a incitare all’astensionismo siano, senza dimenticare il leggendario cardinale Ruini (referendum sulla procreazione assistita, 2005) e alcuni giornalisti/opinionisti d’assalto, proprio i politici che, poi, frequentemente, piangono calde lacrime da coccodrilli sulla bassa partecipazione alle elezioni, in particolare, quelle politiche.

Molto più comprensibile e spesso anche condivisibile è la critica, non tanto al referendum in sé, ma alle materie alle quali lo applicano i promotori.

Di questo difetto sono stati passibili non soltanto i radicali i quali portano la responsabilità di avere ecceduto con le loro “raffiche” di referendum.

So che la replica ne sostiene la liceità anche alla luce della quantità di firme raccolte, indicanti una “necessità” sentita.

Piuttosto, in definitiva, la mia critica va, non tanto alle materie sulle quali è costituzionalmente possibile promuovere un referendum, ma al fatto che l’abrogazione di una legge o di sue parti non garantisce quasi mai una soluzione immediatamente accettabile.

Il cerino acceso torna, come nel caso di tutt’e cinque i quesiti sull’amministrazione della giustizia, nelle mani degli stessi parlamentari che non hanno saputo trovare soluzioni condivise, convincenti.

Toccherà poi a loro interpretare il senso del verdetto referendario, talvolta con l’aiuto della Corte Costituzionale. Con (non) buona pace dei promotori e degli elettori.

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