Si concludono le consultazioni del presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi. Consultazioni in epoca di pandemia, con una grande assente: la pandemia. Nessuno pare aver chiesto a Draghi come intenda regolarsi nella gestione dell’emergenza sanitaria, e con quali strumenti.

È vero che Draghi è percepito come l’uomo della provvidenza, ma per i miracoli di guarigione da Sars-Cov-2 forse non ha i “poteri” necessari. Siccome il tema resta, serve rimarcare alcuni punti essenziali.

La matassa delle regole

Sin dall’inizio, l’emergenza sanitaria è stata gestita mediante decreti del Presidente del Consiglio, al quale diversi decreti-legge hanno conferito poteri molto ampi. Con Dpcm sono state sancite forti restrizioni a diritti e libertà, con diversi dubbi in punto di diritto.

A decreti-legge e Dpcm si sono aggiunte ordinanze dei presidenti delle Regioni che, come consentito da un decreto del governo, hanno disposto misure ancora più restrittive, talora senza sufficiente fondamento; pronunce dei Tar che hanno annullato ordinanze regionali scarsamente motivate; ordinanze del ministero della Salute, circolari ministeriali e FAQ; linee guida e altri atti che dettano protocolli e disposizioni dalla valenza giuridica poco chiara.

A molti è capitato, e più volte, di non sapere quali regole si applicassero in un certo giorno nella propria regione, quali attività fossero consentite o vietate e molto altro. L’opposto della certezza del diritto.

Gian Mattia D'Alberto / LaPresse 05-11-2015 Milano cronaca Inaugurazione Anno Accademico Università Cattolica nella foto: Mario Draghi Gian Mattia D'Alberto/LaPresse 05-11-2015 Milan Cattolica University in the picture: Mario Draghi

Cosa farà Draghi a fronte di questa matassa regolatoria? Se vorrà riportare la gestione sanitaria in un alveo di “normalità”, sarà bene ricorra per lo più allo strumento del decreto-legge.

Così potrà garantire, da un lato, il controllo di parlamento, presidente della Repubblica e Corte costituzionale, cui sono invece sottratti i Dpcm; dall’altro lato, il rispetto delle riserve di legge previste costituzionalmente, in caso di limitazione di diritti.

Draghi dovrà occuparsi di economia, sua materia di elezione, per le scelte di investimento dei fondi europei. Ci si può aspettare che rimetta decisioni più specifiche in ambito sanitario a chi ne ha la competenza: il ministro della Salute.

Quest’ultimo, in base alla legge sul Servizio Sanitario Nazionale, ha già il potere di emanare ordinanze in tema di igiene e sanità pubblica. E il cosiddetto decreto Ristori-bis ha dato base giuridica a sue ordinanze per classificare le Regioni in zone di rischio diverse, nonché per adottare misure più rigorose di quelle disposte con Dpcm, «in ragione dell’andamento del rischio epidemiologico». L’area di azione del Ministro potrà essere ulteriormente definita con un nuovo decreto-legge, precisando meglio anche la “catena di comando” tra livello centrale e regionale.

Un’indicazione sulle scelte di Draghi per il contrasto alla pandemia arriverà a breve. Il 15 febbraio scadono alcune misure adottate con il decreto-legge del 14 gennaio e confermate dal successivo Dpcm, tra cui il divieto di circolazione tra Regioni, e il 5 marzo altre restrizioni.

Stato di emergenza

Il 30 aprile prossimo termina l’ennesima proroga dello stato di emergenza. La decisione di prorogarlo ancora compete al Consiglio dei ministri, quindi al nuovo presidente del Consiglio. Chi scrive ha criticato i precedenti rinnovi.

Da molti mesi l’emergenza – “circostanza imprevista, accidente” – si è conclusa. Oggi si sa cosa ragionevolmente aspettarsi, con tutte le “varianti” e variabili del caso e del virus, con cui bisogna convivere, com’è noto.

Dunque, la situazione è divenuta sostanzialmente ordinaria: l’opposto dello “stato di emergenza”, che non è stato di prevenzione, va ribadito, per non cadere in un’emergenza permanente.

Continue reiterazioni di tale stato legittimano la narrazione che il “diritto eccezionale” sia ormai la regola. È una deriva pericolosa. E l’ordinamento già prevede strumenti “ordinariamente” precauzionali, per azioni rapide in situazioni di bisogno. Non serve scardinare le fonti del diritto, ricorrendo a fonti improprie e attentando a riserve di legge costituzionali.

Piano vaccinale

È uno dei temi che il Presidente della Repubblica ha affidato al nuovo presidente del Consiglio. Il piano vaccinale, illustrato alle Camere il 2 dicembre dal ministro della Salute sotto forma di linee-guida e aggiornato il 12 dicembre, è stato formalmente adottato il 2 gennaio con decreto del ministro stesso, come disposto dalla legge di bilancio (art. 1, c. 457).

Il piano, oltremodo generico per molti profili, accentra nella figura del Commissario straordinario per l’emergenza, Domenico Arcuri, la parte organizzativo-logistica. La parte operativa circa la vera e propria somministrazione dei vaccini - intesa come reperimento di sedi adeguate e personale dedicato, gestione delle prenotazioni, contatti con i potenziali interessati e molto altro - resta rimessa alle Regioni.

Il conferimento del mandato da parte di Mattarella al Presidente incaricato di rendere il piano quanto più efficiente richiederebbe, da un lato, un maggiore livello di dettaglio del piano stesso; dall’altro lato, un più massiccio controllo sull’operato delle Regioni.

Peraltro, la legge di bilancio (art. 1, c. 458) dispone che «in caso di mancata attuazione del piano o di ritardo», vi provvede in via sostitutiva il Commissario.

Ancora Arcuri?

Cosa ne sarà di Arcuri, il “commissario straordinario a qualunque cosa”? Per legge gli sono stati conferiti poteri enormi. Arcuri è Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, nonché responsabile del piano nazionale delle vaccinazioni.

Da ultimo gli è stata affidata la distribuzione dei medicinali a base di anticorpi monoclonali per il trattamento di COVID-19.

cecilia fabiano

È legittimato ad adottare ogni provvedimento per fronteggiare l’emergenza, quindi anche a spendere un’ingente mole di soldi, in deroga a ogni disposizione vigente.

I suoi atti sono «sottratti al controllo della Corte dei Conti, fatti salvi gli obblighi di rendicontazione», e per gli stessi «la responsabilità contabile e amministrativa è comunque limitata» ai soli casi di dolo.

La legge gli consente di avvalersi di strutture della protezione civile, Comitato tecnico scientifico, esperti in materie sanitarie e giuridiche, nel numero da lui definito. Una struttura faraonica induce a sentirsi “faraone”.

Difficile immaginare cosa Draghi intenda fare. A differenza di chi lo ha preceduto, egli sarà consapevole che l’accentramento di tali e tanti poteri non è cosa “sana” e che la portata del Commissario va ridimensionata.

Ma, proprio a causa di tale accentramento, la cancellazione della figura di Arcuri con un colpo di spugna, e la conseguente distribuzione delle funzioni che egli assomma, avrebbe ripercussioni sulla macchina operativa, che invece deve funzionare senza sosta.

La colossale struttura commissariale va riorganizzata, con più soggetti di riferimento e totale trasparenza. Ma il processo va condotto in modo tale che nessun ingranaggio ne risenta.

Nel mentre, una cosa è certa: Arcuri è stato nominato con un atto del presidente del Consiglio e deve rispondere a chi ricopre quella carica pro tempore.

Con Draghi, è arrivato il momento che il Commissario straordinario sia “commissariato” e renda puntualmente conto del proprio operato. Questo sarebbe il miglior atto di inizio per il nuovo presidente del Consiglio.

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