Le garanzie non possono valere solo quando si tratta di limitare il potere della magistratura, ma anche quando il legislatore interviene per orientarne l’azione in casi specifici
Una settimana fa è entrato in vigore l’ennesimo decreto-legge sulla sicurezza. Colpiscono anzitutto i tempi: tra l’approvazione in Consiglio dei ministri e la pubblicazione sono trascorsi venti giorni. Un intervallo che fa dubitare della reale sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza richiesti dall’articolo 77 della Costituzione. La sicurezza è materia delicata, che richiederebbe riflessione e coerenza, non interventi ripetuti e spesso contraddittori con decretazione d’urgenza. Tra le


